Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5559 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, (ud. 09/07/2019, dep. 28/02/2020), n.5559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16248/2018 proposto da:

I.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Taranto, 90

presso lo studio dell’avvocato Luciano Natale Vinci e rappresentato

difeso dall’avvocato Giuseppe Mariani giusta procura speciale in

calce ai ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– intimato –

avverso la sentenza n. 603/2017 della Corte di appello di Potenza,

pubblicata il 16/11/2017;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia

nella camera di consiglio del 09/07/2019.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. I.M. ricorre in cassazione con quattro motivi avverso ia sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Potenza, nel confermare l’ordinanza emessa D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 ed art. 702-bis c.p.c. dal locale Tribunale, ha rigettato le domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria dal primo proposte, nella ritenuta insussistenza dei relativi presupposti di legge.

Con la medesima sentenza la Corte territoriale ha rigettato altresì l’appello incidentale proposto dal Ministero dell’Interno per avere il Tribunale di Potenza accolto la domanda di protezione umanitaria, decisione che è stata quindi confermata in appello.

2. Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha articolato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente, originario del (OMISSIS), del distretto di (OMISSIS), esponeva alla Commissione territoriale di Salerno di aver dovuto lasciare il suo Paese di origine nel 2014 alla volta della Libia, ove aveva lavorato come domestico e da cui si allontanava dopo lo scoppio della guerra civile, verso l’Italia a causa del grave pericolo alla vita a cui sarebbe stato esposto rimanendo in (OMISSIS) in ragione del matrimonio contratto con una appartenente ad altra confessione religiosa (cristiana) – essendo egli di stretto credo (OMISSIS), appartenente al gruppo (OMISSIS) – contro il volere della propria famiglia e dei capi del villaggio che lo avevano minacciato di morte e lesioni fisiche.

Il padre gli aveva lanciato contro un coltello ferendolo al braccio sinistro e procurandogli una cicatrice ancora visibile.

1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge e l’errata applicazione dell’art. 342 c.p.c. in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere l’inammissibilità del proposto appello in violazione della dedotta “finalità delle norme”, del favor di quelle processuali per una decisione di merito, dei principi della Corte Edu (art. 6 C.e.d.u.), che impongono di evitare gli eccessi di formalismo consentendo, per converso, l’accesso ad un tribunale.

In appello il ricorrente aveva dedotto l’erronea ricostruzione dei fatti e la violazione dell’art. 1, comma a) della Convenzione di Ginevra del 28.07.1951, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e art. 14, lett. c), D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 con mancata valutazione delle condizioni di riconoscimento della protezione internazionale.

Il motivo, meramente assertivo, è inammissibile.

Il ricorrente non si confronta infatti con la ratio decidendi adottata dalla Corte di appello (Cass. 10/08/2017 n. 19989) che giunge ad una valutazione di inammissibilità del mezzo proposto previo scrutinio delle dedotte fattispecie di protezione internazionale, nelle forma maggiore e sussidiaria richiesta, di cui esclude la sussistenza dei presupposti, nel peraltro rilevato contrasto tra quanto dichiarato dal richiedente in sede di audizione e quanto dedotto nell’atto di appello con conseguente vaglio negativo della credibilità del primo.

1.2. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere la nullità processuale della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in quanto priva dei requisiti previsti dalla legge, trattandosi di esito di un evidente procedura di “copia ed incolla” con inesistenza della motivazione mancante sotto l’aspetto materiale e grafico.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata non si presta al dedotto giudizio di nullità avendo con la stessa i giudici di appello provveduto a dare risposta ai motivi, dopo averli indicati (Cass. 10/08/2017 n. 19956).

1.3. Con il terzo articolato motivo il ricorrente deduce la violazione di legge (art. 1 Convenzione di Ginevra del 1951; art. 25 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo, Delib. 10 dicembre 1948; D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,5,7,14,16 e 17; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 15, comma 6; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, comma 1; art. 10, Cost.; art. 32 Cost.; artt. 2 e 32 Cost.) e l’omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio.

Non vi sarebbe stata alcuna mancanza in punto di allegazione da parte dell’appellante a sostegno dello status di rifugiato e non sarebbe stata scrutinato, in forza della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia sul caso Elgafaji, la n. 172 del 2009 o ancora di quella sul caso Diakitè m. 285 del 2014, il suo diritto alla protezione sussidiaria. L’incertezza o il dubbio sulla gravità di una situazione oggettiva, allegata e parzialmente documentata dalla parte, doveva in ogni caso essere colmato attraverso l’esercizio del potere-dovere istruttorio ufficioso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8.

1.3.1. Dei profili di ricorso a venire in valutazione, con carattere assorbente rispetto ad ogni altro, è quello relativo al vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 che si mostra fondato nei termini di seguito indicati.

La sentenza di appello è invero affetta dal vizio di totale illogicità della motivazione o di motivazione apparente, ex art. 360 c.p.c., n. 5, negli approdi interpretativi definiti dagli autorevoli arresti delle Sezioni Unite di questa Corte in materia (Cass. Sez. U., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; conf. Cass. Sez. U., 21/02/2017, n. 17619).

La Corte territoriale, infatti, svolge un ragionamento che sviluppato lungo due direttrici, destinate tra loro a porsi in intima contraddizione, rende insussistente la motivazione per illogicità manifesta ed invincibile.

Per un verso infatti i giudici di appello affermano che il richiedente non avrebbe chiarito in che modo l’avere sposato una donna di fede cristiana, lui (OMISSIS), “ridondi in motivo di persecuzione, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato”, nè avrebbe allegato che – trattandosi di minacce provenienti da privati – lo Stato si rifiuti di proteggerlo, e che, in contrasto con quanto dichiarato in sede di audizione, dove aveva riferito di non essersi convertito alla fede cristiana, con l’atto di appello l’istante avrebbe sostenuto di avere “abiurato la propria fede (OMISSIS)”.

Per altro verso, però, la stessa Corte di merito, nel confermare la decisione dei Tribunale in ordine alla protezione umanitaria, ha valorizzato che il primo giudice “ha talmente ritenuto la veridicità del suo racconto da riconoscergli il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari”; che il medesimo Tribunale – la cui decisione viene confermata dalla Corte d’appello – “ha affermato che il ricorrente ha esposto, con dovizia di particolari, una storia coerente” e ancora che “è evidente, nella motivazione del Tribunale, che la situazione personale del richiedente è astrattamente inquadrabile in una di quelle che costituiscono motivo di persecuzione e che, tuttavia, per le circostanze del caso concreto, non sia di tale gravità da integrare i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato” là dove poi la necessità di protezione dell’immigrato, sub specie di quella umanitaria, “trova comunque giustificazione nel contesto socio politico del (OMISSIS), dove le libertà fondamentali risultano ancora precarie e tuttora si registrano arresti arbitrari”.

Per gli indicati passaggi argomentativi la motivazione della Corte d’appello è totalmente incoerente ed illogica, sortendo in ogni caso, al di là delle evidenti contraddizioni suindicate, l’effetto di confermare la credibilità del richiedente.

Le raggiunte conclusioni sul diniego dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b) sono pertanto destituite di fondamento.

Come da questa Corte di legittimità con costante indirizzo riconosciuto, il diritto alla protezione sussidiaria non può, peraltro, essere escluso neppure dalla circostanza che a provocare il danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati qualora nel Paese d’origine non vi sia un’autorità statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull’attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull’eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali (Cass., 20/07/2015, n. 15192; Cass., 03/07/2017, n. 16356; Cass., 09/10/2017, n. 23604).

1.3.2. Quanto poi alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) va osservato che, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass., 26/04/2019, n. 11312; Cass., 28/06/2018, n. 17069; Cass., 31/01/2019, n. 3016).

Ne caso concreto, sebbene la Corte territoriale abbia confermato la decisione di primo grado, in relazione alla carenza di libertà fondamentali ed agli arresti illegali in (OMISSIS), non ha svolto alcun accertamento officioso su punto, limitandosi – con motivazione assolutamente apodittica – ad escludere che “la situazione del (OMISSIS) possa essere annoverata fra quelle di conflitto interno”.

4. Conclusivamente, inammissibile il primo, rigettato il secondo ed assorbito il quarto – sulla revoca del patrocinio a spese dello Stato -, va accolto il terzo motivo di ricorso, cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Potenza, in altra composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo ed assorbito il quarto, in accoglimento del terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Potenza, in altra composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA