Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5559 del 08/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 08/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 08/03/2010), n.5559
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 14325-2006 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo
studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresentata e difende,
giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
P.L.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 621/2005 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,
depositata il 07/02/2006 R.G.N. 180/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/01/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;
udito l’Avvocato GIOVANNI G. GENTILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello che ha concluso per: dichiarazione di
inammissibilità.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 105/2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Terni, in accoglimento della domanda proposta da P.L. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, ritenuta la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso per il periodo (OMISSIS), dichiarava che tra le parti si era instaurato un rapporto a tempo indeterminato e per l’effetto condannava la società convenuta a riammettere in servizio il ricorrente e a pagargli le retribuzioni dal 2-4-2003 con gli interessi e la rivalutazione.
La società proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con il rigetto della domanda di controparte.
Il P. si costituiva e resisteva al gravame.
La Corte d’Appello di Perugia, con sentenza depositata il 7-2-2006, confermava la sentenza impugnata e condannava la appellante al pagamento delle spese.
Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con due motivi.
Il P. è rimasto intimato.
Infine la società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. nonchè copia di verbale di conciliazione in sede sindacale stipulato tra le parti in data (OMISSIS).
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.
Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341).
Infine non deve provvedersi sulle spese non avendo il P. svolto alcuna attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010