Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5559 del 06/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.06/03/2017),  n. 5559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14474-2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dell’avvocato SERGIO

PREDEN, unitamente agli avvocati LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO,

ANTONELLA PATTERI;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimato-

avverso la sentenza n. 140/2014 della CORTE D’APPELLO di Cagliari –

SEZ.DIST. DI SASSARI, depositata il 28/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. La Corte d’ appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, per quanto qui ancora interessa ha ritenuto infondato il motivo di gravame formulato dall’Inps avverso la sentenza di primo grado, con il quale si deduceva l’improponibilità della domanda proposta da M.G. con ricorso depositato il 13 settembre 2010, volta ad ottenere la rivalutazione contributiva L. n. 257 del 1992, ex art. 13, comma 8 e succ. mod, non preceduta da domanda amministrativa, sul rilievo che la domanda era stata comunque presentata nel corso del giudizio (in data 5 gennaio 2012).

22. Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps, che denuncia la violazione della L. 11 agosto 1973, n. 533, artt. 7 e 8 e dell’art. 433 c.p.c. in relazione all’art. 360c.p.c., comma 1, n. 4. M.G. è rimasto intimato.

3. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. La tesi dell’Inps, secondo la quale la sentenza gravata sarebbe errata nella parte in cui non ha rilevato l’improponibilità della domanda giudiziaria, non preceduta da domanda amministrativa, è fondata.

2. Questa Corte ha chiarito che la domanda amministrativa di prestazione previdenziale all’ente erogatore L. n. 533 del 1973, ex art. 7 è condizione di ammissibilità della domanda giudiziaria, diversamente dal ricorso introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo ex art. 443 c.p.c., avendo disposto il legislatore che il privato non affermi un diritto davanti all’autorità giudiziaria prima che esso sia sorto, ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, nella quale la presentazione della domanda segna la nascita dell’obbligo dell’ente previdenziale e, in quanto tale, non può essere assimilata ad una condizione dell’azione, rilevante anche se sopravvenuta nel corso del giudizio (Cass. 15/01/2007 n. 732, Cass. 07/07/2015 n. 14020).

3. La sanzione della mera improcedibilità della domanda giudiziale che, ai sensi dell’art. 443 c.p.c., è prevista per il caso di mancata proposizione dei ricorsi amministrativi avverso le determinazioni negative dell’ente previdenziale o per quello di mancato decorso del termine fissato per la loro definizione, e determina la sospensione del processo fino alla decisione sul ricorso o al decorso dei termini previsti – presuppone infatti che l’interessato abbia provveduto a richiedere la prestazione e che sia intervenuta la determinazione negativa dell’ente, mentre la mancata presentazione in sede amministrativa della domanda comporta l’improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con conseguente nullità di tutti gli atti del processo. (Cass. 16/01/1996 n. 317, Cass. 28/12/2011 n. 29236, Cass. 07/07/2015 n. 14020, cit.).

4. Tali principi sono stati riaffermati anche con specifico riferimento al procedimento giudiziario inteso al riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, instaurato in assenza della relativa istanza amministrativa all’INPS (cfr., tra le altre, da ultimo, Cass. ord. 18/10/2016 n. 21000, 21/07/2014, n. 16592).

5. Poichè la sentenza impugnata si è discostata dagli esposti principi, il ricorso dell’Inps dev’essere accolto.

6. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con declaratoria di improponibilità dell’originaria domanda.

7. Le spese dell’intero giudizio vengono compensate tra le parti, in considerazione del fatto che la giurisprudenza sulla questione in rassegna, con riferimento alla domanda di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, si è consolidata successivamente all’instaurazione della lite.

8. La fondatezza del ricorso esclude la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara improponibile la domanda introduttiva del giudizio. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2017

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