Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5558 del 11/03/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 5558 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

SENTENZA
sul ricorso 22371-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000, in persona del
suo procuratore nella sua qualità di procuratrice di ENEL
DISTRIBUZIONE SPA in proprio quale beneficiaria del ramo di
azienda già di ENEL DISTRIBUZIONE SPA, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso
lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che la rappresenta e difende
giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
BARBERIO GIOVANNA;

Data pubblicazione: 11/03/2014

- intimata avverso la sentenza n. 354/2012 del TRIBUNALE di CROTONE del
5/07/2012, depositata il 09/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA

LANZILLO;
udito l’Avvocato Luigi Manzi difensore della ricorrente che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata in questa sede il Tribunale di Crotone ha
respinto l’appello proposto dalla s.p.a. Enel Distribuzione avverso la
sentenza del Giudice di pace che l’ha condannata a risarcire a
Giovanna Barberio il danno da inadempimento del contratto di
somministrazione dell’energia elettrica.
L’inadempienza è stata ravvisata nel fatto che l’Enel non si è
uniformato all’obbligo di garantire alla clientela almeno una modalità
gratuita di pagamento delle bollette, come disposto dall’Autorità
Garante per l’Energia Elettrica e il Gas, all’art. 6 comma 6.4 della
delibera n. 200/1999.
Ha ritenuto il giudice di appello che l’obbligo di cui alla predetta
delibera è da ritenere automaticamente inserito nei contratti di
somministrazione dell’energia stipulati dall’Enel con la clientela, ai
sensi dell’art. 1339 cod. civ., e che l’Enel non vi si è uniformato.
La s.p.a. Enel Servizio Elettrico, nella qualità di procuratore speciale
della s.p.a. Enel Distribuzione, propone ricorso per cassazione,
illustrato da memoria.
L’intimata non ha depositato difese.
Motivi della decisione

Ric. 2012 n. 22371 sez. M3 – ud. 16-01-2014
-2-

\,,

2.- Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 2 legge 14 novembre
1995 n. 481, dell’art. 1339 cod. civ., nonché vizi di motivazione, per
avere il giudice di appello ritenuto che l’AEEG abbia il potere di
determinare il contenuto negoziale dei contratti tramite i quali il
servizio è reso.

giurisprudenza di questa Corte, la quale ha rilevato che ben può
ritenersi, in linea di principio, che le prescrizioni dell’AEEG di cui alla
legge n. 481 del 1995 possano comportare anche l’integrazione dei
contratti di utenza ai sensi dell’art. 1339 cod. civ. c.c., come si desume
dal comma 37 dell’art. 2; ma che ciò non può dirsi del caso in esame,
poiché l’art. 6, 4° comma della delibera n. 200 del 1999 è prescrizione
inidonea ad integrare una clausola di contenuto determinato (Cass. civ.
Sez. 3, 27 luglio 2011 n. 16401; Cass. civ. Sez. 6-3, 12 dicembre 2011 n.
26610; Idem, ord. 7 febbraio 2012 n. 1734, fra le tante).
Essa infatti lascia al concessionario il potere di scegliere l’una fra le
tante possibili modalità di prevedere il pagamento gratuito e lo
autorizza ad individuare gli stessi termini della modalità gratuita.
Va poi considerato che l’esercizio del potere di determinazione delle
modalità di pagamento da parte del concessionario deve muoversi
nell’ambito delle norme del codice civile, secondo cui le spese del
pagamento sono a carico del debitore (art. 1196 c.c.), ed il pagamento
di somma di denaro a contenuto determinato deve essere eseguito nel
domicilio del creditore (art. 1182 c.c.).
Ciò comporta che l’utente di energia sarebbe tenuto, in linea di
principio, a recarsi a pagare presso il domicilio dell’ente fornitore del
servizio, e che — trattandosi della modalità di adempimento prevista
dalla legge – la relativa spesa dovrebbe restare a suo carico.

Ric. 2012 n. 22371 sez. M3 – ud. 16-01-2014
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2.- Il motivo è manifestamente fondato, alla luce della consolidata

Pertanto, in mancanza di un’espressa deroga all’art. 1196 c.c., la
previsione di una modalità gratuita di pagamento non poteva
implicare che l’utente dovesse essere esentato da qualunque spesa; ma
semmai solo che l’esercente non potesse imporre un addebito ulteriore,
in caso di pagamento al suo domicilio.

come clausola a contenuto determinabile (anche ammesso che l’art.
1339 c.c. sia in tal caso applicabile, considerato che nella specie la
determinabilità sarebbe affidata alla discrezione di una sola parte: cfr.
ampiamente, sul tema, Cass. civ. Sez. 3, 27 luglio 2011 n. 16401;
Cass. civ. Sez. 6/3, Ord. 12 dicembre 2011 n. 26610; Idem, 7 febbraio
2012 n. 1734, cit.).
La sentenza impugnata ha ritenuto di doversi discostare dalla citata
giurisprudenza, deducendo che l’interpretazione della normativa alla
luce delle disposizioni del codice civile di cui agli art. 1175 (doveri di
correttezza) e 1374 (integrazione del contratto) imporrebbero di
tenere conto dei rapporti di forza fra le parti e delle esigenze di
protezione del contraente debole.
Premesso che generiche istanze equitative (ancorché condivisibili) non
consentono di disapplicare specifiche disposizioni di legge, nella specie
non viene in questione il diniego di qualunque tutela al contraente
debole, ma solo il problema di stabilire se, alla luce delle vigenti
disposizioni di diritto positivo, una tale tutela possa essere attribuita
tramite l’inserzione automatica di clausole di cui all’art. 1339 cod. civ.
La risposta negativa al quesito non comporta necessariamente che al
consumatore debba essere negato il ricorso ad altri strumenti di tutela
dei suoi diritti, quale in ipotesi il risarcimento dei danni, istanze o
sollecitazioni all’AAEG perché intervenga in termini più categorici, e
così via.
Ric. 2012 n. 22371 sez. M3 – ud. 16-01-2014
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Né l’art. 6, 4° comma, ha un contenuto tale da poter essere mutuato

Irrilevanti, oltre che non in termini, sono poi le censure rivolte dal
Tribunale di Crotone alla giurisprudenza di questa Corte, a cui
addebita di avere ritenuto applicabile l’art. 1339 cod. civ. solo nei casi
in cui sussista una clausola contrattuale difforme.
La ratio decidendi della giurisprudenza della Corte di cassazione è

all’indeterminatezza del precetto che dovrebbe essere inserito nei
contratti di somministrazione dell’energia elettrica, quanto alle
modalità di pagamento delle bollette: argomento al quale nulla ha
opposto la sentenza impugnata. Ogni altro rilievo è nella specie
irrilevante.
Il ricorso deve essere accolto, restando assorbita ogni altra censura.
3.- La sentenza impugnata è annullata e, non essendo necessari
ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito.
L’appello proposto dall’Enel deve essere accolto, con il rigetto di tutte
le domande proposte dall’attore.
Considerata la novità della questione e la mancanza di precedenti
giurisprudenziali al tempo in cui il giudizio si è svolto, le spese dei
gradi di merito si compensano fra le parti.
4.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata
e, decidendo nel merito, accoglie l’appello proposto da Enel Servizio
Elettrico e rigetta tutte le domande attrici.
Compensa le spese dei gradi di merito e condanna l’intimata a pagare
le spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in €
600,00, di cui € 200,00 per esborsi ed € 400,00 per compensi; oltre agli
accessori previdenziali e fiscali di legge.
Ric. 2012 n. 22371 sez. M3 – ud. 16-01-2014
-5-

esclusivamente quella, essenzialmente tecnica, attinente

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2014
sore

L’

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