Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5558 del 06/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.06/03/2017),  n. 5558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12206-2015 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (PI e C.F. (OMISSIS)), in persona

dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 178/2014 della CORTE D’APPELLO DI LECCE,

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 15/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. La Corte d’ appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui era stata accertata l’illegittimità del termine apposto al contratto stipulato da Poste italiane s.p.a. con P.S. in data 11.6.2001, convertendo il rapporto, ed ha riformato la decisione solo con riguardo alle conseguenze economiche derivanti dalla nullità del termine che, a norma della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 ha quantificato in dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre Poste Italiane s.p.a., che denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., commi 1 e 2 (primo motivo); la violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, della L. n. 230 del 1962, della L. n. 56 del 1987, art. 23 e degli artt. 1362 e 1363 c.c. oltre che degli artt. 421 e 437 c.p.c. (secondo motivo); la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 8 e della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 6 e 7 (terzo motivo).

3. P.S. è rimasta intimata. Poste ha depositato anche memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente fondato.

Erra infatti la Corte territoriale nel ritenere che al contratto, stipulato in data 11.6.2001, si applichi il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e non la L. n. 230 del 1962 e s.m. e la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 che attribuisce alla contrattazione collettiva la possibilità di identificare nuove ipotesi di legittima apposizione del termine. Ciò in quanto nel caso in esame neppure si pone un problema di ultrattività della disciplina collettiva, atteso che il contratto è stato stipulato con esplicito richiamo all’art. 25 del c.c.n.l. del 2001, prima dell’entrata in vigore del suddetto D.Lgs. n. 368 del 2001.

2. Tanto premesso, va poi rammentato l’orientamento consolidato di questa Corte (v. ancora da ultimo Cass. ord. n. 362 del 2015, n. 206 del 2015), cui occorre dare continuità, che ha affermato, sulla scia di Cass. S.U. 2.3.2006 n. 4588, che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4- 8-2008 n. 21063, v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-32005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati all’individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato.” (v., fra le altre, Cass. 4-82008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378). Con il che, quanto agli oneri di forma, è sufficiente il richiamo alla previsione contrattual-collettiva, che soddisfa altresì il controllo di derivazione causale tra l’assunzione e la ragione aziendale ivi prevista, già vagliato ex ante dalle parti collettive.

3. In conclusione, il secondo motivo di ricorso dev’ essere accolto, assorbito l’esame del primo motivo (che attiene all’asserita risoluzione del rapporto per mutuo consenso, che potrebbe tuttavia configurarsi solo in caso di illegittimità del termine e disposta conversione) e del terzo motivo (proposto in via subordinata con riferimento all’indennità risarcitoria come liquidata), e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame attenendosi agli esposti principi.

4. Al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2017

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