Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5557 del 28/02/2020
Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, (ud. 30/05/2019, dep. 28/02/2020), n.5557
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20987/2018 proposto da:
M.M., elettivamente domiciliato in Roma V.le Angelico 38,
presso lo studio dell’avvocato Maiorana Roberto che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma
Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 58/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 04/01/2018.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Roma con sentenza in data 4/1/2018, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dal Tribunale di Roma in ordine alle istanze avanzate da M.M. nato in (OMISSIS), volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.
Il richiedente asilo proveniente dal Senegal aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma di essere fuggito dal proprio paese a causa della situazione di instabilità sociopolitica e gli episodi di criminalità comune di cui era stato vittima.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente affidato a tre motivi.
Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte territoriale ha omesso l’esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione Territoriale e della sua condizione personale.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 7 e 14, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte ha escluso i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria nonostante le condizioni sociopolitiche del paese di origine.
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, lett. C) e art. 19 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, in quanto la Corte, nonostante la situazione di vulnerabilità e le violenze subite dal ricorrente, non ha riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria.
Il ricorso proposto è inammissibile.
Il primo e secondo motivo sono inammissibili. Con il ricorso per cassazione – anche se proposto con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – la parte non può, invero, rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass., 07/12/2017, n. 29404; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 02/08/2016, n. 16056). Il mezzo in esame contiene, per contro, censure di merito, cumulativamente riferite alle tre forme di protezione, e volte ad ottenere una rivisitazione, in senso favorevole all’istante, delle circostanze di fatto già considerate dal giudice d’appello, per di più frammiste a profili in diritto sebbene la censura sia stata proposta sotto il profilo del vizio ex art. 360, n. 5.
La doglianza non è, invero, specificamente finalizzata a censurare i punti contestati della decisione impugnata (Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass., 23/03/2005, n. 6219; Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass., 19/08/2009, n. 18421), ma si limita ad una generica allegazione dell’erroneità in diritto della sentenza di seconde cure, unita a considerazioni generali sul regime giuridico della protezione sussidiaria, Di più, la doglianza non censura la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata, laddove la Corte d’appello afferma che ” M.M. non ha mai lamentato una generalizzata situazione di insicurezza individuale estesa all’intera Casamance nè ha allegato che la sua situazione è comune ad altri abitanti della sua regione”.
Il terzo motivo si limita anch’esso ad una generica deduzione circa il rischio per il ricorrente di essere ingiustamente “processato, condannato e incarcerato” nel Paese di origine, e di subire ivi “un trattamento carcerario inumano e degradante”, accompagnata da considerazioni generali sul regime giuridico della protezione umanitaria.
Per quanto sopra il ricorso proposto deve essere respinto con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità. Sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, a prescindere dal riscontro dell’eventuale provvedimento di ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. Infatti la norma esige dal giudice unicamente l’attestazione dell’avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di reiezione integrale dell’impugnazione, anche incidentale, competendo poi in via esclusiva all’Amministrazione di valutare se, nonostante l’attestato tenore della pronuncia, vi sia in concreto, a motivo di fattori soggettivi, la possibilità di esigere la doppia contribuzione (Cass. n. 9661/2019, la cui articolata motivazione si richiama).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore del controricorrente che si liquidano in Euro 2.100,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Ricorrono i presupposti processuali per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 30 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020