Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5556 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 28/02/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 28/02/2020), n.5556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7222/2015 proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE A.S.L. N. (OMISSIS) di

LANCIANO-VASTO-CHIETI, in persona del legale rappresentante pro,

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SUSA 1, presso lo

studio dell’avvocato IDA DI DOMENICA, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANTONELLA BOSCO;

– ricorrente –

contro

P.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 846/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 16/10/2014 R.G.N. 980/2013.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza pubblicata in data 16.10.2014, la Corte di Appello di L’Aquila ha respinto il gravame interposto dalla ASL – Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) Lanciano-Vasto-Chieti, nei confronti di P.V., avverso la pronunzia del Tribunale di Chieti con la quale era stata accolta la domanda del P. – medico di medicina generale convenzionato con la ASL di Chieti – diretta al riconoscimento del diritto al pagamento dell’incentivo per il compimento delle visite per appuntamento, previsto dall’art. 21, comma 5, dell’Accordo Integrativo Regionale del 4.8.2006, nella misura di Euro 450,00 mensili, oggetto di riduzione unilaterale da parte della ASL, giustificata con la necessità di contenimento della spesa sanitaria;

che per la cassazione della sentenza la parte datoriale ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi;

che P.V. non ha svolto attività difensiva;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, preliminarmente, deve rilevarsi che è stato depositato presso la cancelleria della Sezione lavoro della Corte di Cassazione l’originale dell’atto di rinunzia al ricorso, sottoscritto dal Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore, della ASL n. (OMISSIS) Lanciano-Vasto-Chieti, Dott. F.P. e dal difensore, avv. Antonella Bosco, ritualmente notificato a P.V. con plico di spedizione del 17.7.2015, ricevuto il 21.7.2015 (come si evince dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente), nel quale si dà atto che la ASL-Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) Lanciano-Vasto-Chieti “dichiara di rinunciare al presente ricorso per cassazione”;

che la rinunzia ritualmente notificata, come nella fattispecie, alla parte intimata ai sensi dell’art. 390 c.p.c., produce l’estinzione del procedimento, poichè, non avendo la stessa carattere accettizio, non richiede l’accettazione della controparte per produrre effetti processuali (cfr., ex plurimis, Cass. ord. n. 7535/2019; Cass. nn. 3971/2015; 9857/2011; 21894/2009);

che “l’accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo dell’art. 391 c.p.c., comma 2, che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese” (cfr. Cass. ord. n. 7535, cit.);

che sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., per dichiarare l’estinzione del processo;

che nulla va disposto in ordine alle spese, poichè il P. è rimasto intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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