Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5556 del 06/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.06/03/2017),  n. 5556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22765-2015 proposto da:

I.G., elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO DEL

RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell’avvocato AMINA L’ABBATE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCA PARISE;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dell’avvocato

CLEMENTINA PULLI unitamente agli avvocati EMANUELA CAPANNOLO, MAURO

RICCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 470/2015 del TRIBUNALE di CROTONE, depositata

il 11/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza in data 11.6.2015, il Tribunale di Crotone, del giudizio di merito instaurato a seguito dell’opposizione avverso le risultanze dell’ATP da parte dell’assistito, ed all’esito di rinnovo di ctu medico legale, accoglieva parzialmente la domanda avanzata da I.G. per il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento con decorrenza dal 19.2.2015, anzichè dalla domanda amministrativa del 15.5.2012, rilevando che la situazione di incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana, riscontrata in maniera obiettiva in sede di visita peritale, non poteva retrodatarsi, in quanto, alla luce della documentazione prodotta in atti e del riscontro da parte del ctu della fase preventiva, all’epoca di quest’ultimo accertamento era stato evidenziato un decadimento cognitivo di grado medio;

che di tale sentenza I.G. chiede la cassazione affidando l’impugnazione a due motivi, cui ha opposto difese, con controricorso, l’INPS;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

che, con il primo motivo, è dedotta omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, sul rilievo che la Corte territoriale abbia erroneamente individuato la sussistenza del requisito sanitario con riferimento ad un momento) successivo al 19.2.2014, laddove la documentazione richiamata era tale da comprovarne la ricorrenza da epoca antecedente alla presentazione della domanda amministrativa;

che, con il secondo motivo, è lamentata violazione c/o falsa applicazione della L. n. 18 del 1980, art. 1 della L. n. 508 del 1988, art. 1 e dell’art. 115 c.p.c., evidenziandosi che, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva cognitiva e volitiva, la presenza di un accompagnatore è necessaria anche quando sussista la capacità di compiere gli atti elementari della vita quotidiana, ma il soggetto non sia in grado di determinarsi autonomamente al compimento degli stessi nei tempi e modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sè o gli altri;

che ritiene il Collegio si debba pervenire alla declaratoria di inammissibilità del ricorso;

che, la proposizione del mezzo d’impugnazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, così come formulato nel primo motivo, è inammissibile alla stregua della riforma operata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. “decreto crescita”) convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, riforma applicabile ai ricorsi contro le sentenze depositate, come nella specie, dopo il giorno 11 settembre 2012, non essendo invocabile l’omesso esame di una risultanza probatoria, quando essa attenga ad una circostanza che è stata comunque valutata dal giudice del merito, a meno che l’omissione della sua valutazione non si sia tradotta nell’omesso esame di una circostanza impeditiva di un diverso risultato decisorio (cfr. Cass., s. u., 1 7 aprile 2014 n. 8053) e non ricorrendo nel caso che ne occupa nessuno degli ulteriori vizi denunziaBili con richiamo alla detta norma, posto che la motivazione non è assente o meramente apparente, nè gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale risultano manifestamente illogici o contraddittori;

che, inoltre, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, in sede di giudizio di legittimità non possono essere prospettati temi nuovi di dibattito non tempestivamente affrontati nelle precedenti fasi, al cospetto di una compiuta ed analitica valutazione di circostanze fattuali, da cui, nella specie, il Tribunale ha con coerenza e completezza motivazionale tratto elementi per pervenire alla individuazione della decorrenza della prestazione assistenziale da epoca non antecedente al 19.2.2015 e che, per converso, i motivi di doglianza formulati dal ricorrente non hanno in concreto investito in modo dirimente nessuno dei passaggi argomentativi della sentenza impugnata, dovendosi precisare che la valutazione degli elementi probatori, ivi compresa l’interpretazione dei documenti prodotti, è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, insindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione e del relativo apprezzamento (Cass., 7 settembre 2009, n. 19271; v. pure Cass., n. 23705/2013);

che non possono assumere rilievo i riferimenti contenuti sempre nel primo motivo di ricorso a documentazione sanitaria della quale la parte si limita a dedurre genericamente il contenuto, con l’assenza di qualsiasi riferimento circostanziato alla eventuale produzione di tali documenti nelle precedenti fasi del giudizio, oltre che nel giudizio di legittimità, in tal modo violando il principio di completezza e di autosufficienza del ricorso per cassazione sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, ed interpretato dall’ormai costante giurisprudenza di questa Corte nel senso della necessità non solo della riproduzione in ricorso del contenuto dell’atto o della prova orale o documentale, ma anche dell’indicazione della esatta allocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (Cass., 6 novembre 2012, n. 19157; Cass., 23 marzo 2010, a 6937; Cass., ord., 30 luglio 2010, n. 17915; Cass., 12 giugno 2008, n. 15808; Cass., 25 maggio 2007, n. 12239);

che è inammissibile anche il secondo motivo, con il quale si affermano principi di carattere generale sulla ricorrenza delle condizioni atte a giustificare il beneficio richiesto in ipotesi di malattia psichica, in relazione ai quali non è stato evidenziato alcun passaggio della decisione che ne abbia negato la rilevanza a fini valutativi, e si invoca impropriamente la violazione dell’art. 115 c.p.c., laddove un’autonoma questione di malgoverno dell’art. 115 c.p.c. può porsi solo allorchè il ricorrente alleghi che il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge, ciò che non ricorre nel caso esaminato;

che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore e non essendo il contenuto della memoria idoneo ad incidere sulla soluzione della controversia indicata, il ricorso va dichiarato inammissibile con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 1;

che, quanto alle spese del giudizio di legittimità, deve aversi riguardo alla sussistenza dei presupposti per 1′ esonero del ricorrente, che ha sottoscritto idonea dichiarazione in calce alla memoria, dal relativo pagamento ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.;

che sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

dichiara l’inammissibilità del ricorso Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio di legittimità.

ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1bis citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2017

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