Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5555 del 01/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 01/03/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 01/03/2021), n.5555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1470/2020 proposto da:

C.A., (o A.), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TEOFILO FOLENGO n. 49, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MARIA

FACILLA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n.

12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 8815/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato il 21/11/2019 R.G.N. 10835/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Il Tribunale di Napoli, con decreto depositato il 21.11.2019, ha respinto il ricorso presentato da C.A. avverso il provvedimento emesso dal Ministero dell’Interno – Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta in data 27.10.2017, con il quale erano state rigettate le domande del ricorrente dirette ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, il diritto alla protezione sussidiaria, ovvero il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6;

2. il Tribunale, avuto riguardo alle dichiarazioni rese dal C. in sede di audizione amministrativa, ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato in quanto le stesse apparivano scarsamente attendibili e, comunque, “non rilevanti ai fini della protezione internazionale” (v. pag. 2 del decreto impugnato), ed altresì ingiustificatamente prive di riferimenti circostanziati e di prove a sostegno;

3. inoltre, il Tribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, poichè nella zona di provenienza del ricorrente non si registrano, allo stato, episodi di violenza indiscriminata ed inoltre, “non sono emerse situazioni che inducano a ritenere che, in caso di rientro nel suo Paese, i ricorrente possa correre il rischio di essere perseguitato ovvero di subire un danno grave alla sua incolumità o libertà personale, essendo lo stesso espatriato, perchè, come dallo steso ammesso, non aveva più nessuno in patria” (v. pag. 5 del decreto);

4. infine, il Tribunale ha negato che, nella fattispecie, possano configurarsi particolari profili di vulnerabilità che giustifichino il rilascio del permesso di soggiorno previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in difetto di allegazioni specifiche in merito;

5. per la cassazione della sentenza ricorre C.A. articolando due motivi; il Ministero dell’Interno ha depositato tardivamente un “Atto di costituzione” al solo fine “di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione”;

6. il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. preliminarmente, il ricorso va dichiarato inammissibile per mancanza di una valida procura alle liti. Ed invero, in atti si rinviene, spillata al ricorso, una procura dalla quale non si evince il conferimento, da parte del ricorrente, al difensore, del potere di rappresentarlo e difenderlo, nel procedimento di cui si tratta, in sede di legittimità, nè alcun riferimento al provvedimento del Tribunale oggetto del ricorso per cassazione, ma solo un generico riferimento alla “delega all’avvocato Giovanni Maria Facilla a rappresentarmi e difendermi per la presentazione del ricorso D.lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, dinnanzi alla cassazione, conferendogli le più ampie facoltà, comprese quelle di transigere, conciliare, fare e ricevere pagamenti rilasciando quietanza, chiamare in causa terzi, e svolgere domande riconvenzionali, rinunciare agli atti del giudizio o del processo, farsi sostituire, ed assumendo sin d’ora per rato e valido l’operato del suddetto legale”;

2. alla stregua degli arresti giurisprudenziali di questa Corte, mentre “la procura a margine del ricorso per cassazione è, per sua natura, speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso, poichè, in tal caso, la specialità del mandato è deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa si riferisce” (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 15692/2009; 26504/2009; 3349/2003); quando la procura, apposta su foglio separato, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione e con la specialità richieste in sede di legittimità, ed anzi, dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali e da cui non sia possibile evincere “univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione”, il ricorso va dichiarato inammissibile (v., ex plurimis, Cass. nn. 18150/2020; 28146/2018; 18257/2017);

3. per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

4. nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio, poichè l’Avvocatura dello Stato ha depositato tardivamente un “Atto di costituzione” al solo fine “di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione”;

5. avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater; e, poichè il ricorso è inammissibile per difetto di una valida procura conferita al difensore – attività processuale demandata alla esclusiva responsabilità di quest’ultimo -, sul medesimo, avv. Giovanni Maria Facilla, grava “la pronunzia relativa al raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato” (v., ex multis, Cass. nn. 14474/2019; 11930/2018).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2021

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