Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5554 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 28/02/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 28/02/2020), n.5554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11320/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’Avvocato DARIO

MARINUZZI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ODERISI DA

GUBBIO n. 78, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO ELIGIO

LIBERATORE, rappresentato e difeso dall’avvocato GABRIELE TEDESCHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8610/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/11/2013 R.G.N. 8591/2012.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’Appello di Roma ha accolto solo in parte l’appello dell’Inps, quale successore ex lege dell’Inpdap, avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva condannato l’istituto al pagamento di Euro 75.859,54, a titolo di differenze sul trattamento di fine servizio;

2. la Corte territoriale ha rilevato che correttamente il primo giudice aveva posto a fondamento della decisione la sentenza del TAR Lazio perchè, sebbene l’ente previdenziale non avesse partecipato a quel giudizio, tuttavia la pronuncia spiegava effetti riflessi sul piano contributivo, in quanto il giudice amministrativo aveva stabilito con forza di giudicato quali fossero i criteri da seguire per la determinazione del TFS;

3. il giudice d’appello, pertanto, ha solo ridotto l’importo dovuto al B., rilevando che nelle more del giudizio di primo grado era stata corrisposta all’appellato una somma della quale il Tribunale non aveva tenuto conto ai fini della liquidazione del quantum;

4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Inps sulla base di due motivi, ai quali ha opposto difese con tempestivo controricorso B.L..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo il ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.; violazione del principio di efficacia soggettiva del giudicato limitatamente alle parti in causa” e sostiene che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto di potere attribuire efficacia riflessa alla sentenza del Tar Lazio pronunciata in un giudizio attinente al rapporto di lavoro e non a quello previdenziale, giudizio al quale l’Inpdap non aveva partecipato e che non riguardava l’indennità premio di servizio, in relazione alla quale la cognizione, anche in epoca antecedente alla contrattualizzazione dell’impiego pubblico, era riservata al giudice ordinario;

2. la seconda censura addebita al giudice del merito la violazione della L. n. 152 del 1968, art. 11, comma 5, perchè ai fini del corretto computo dell’indennità premio di servizio rilevano solo gli emolumenti menzionati nella norma richiamata in rubrica, la cui elencazione ha carattere tassativo e che va interpretata restrittivamente quanto alla nozione di “stipendio o salario”;

3. il primo motivo di ricorso è inammissibile, perchè formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4;

3.1. la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che il potere del giudice di legittimità d’interpretare il giudicato esterno, direttamente e con cognizione piena, può essere esercitato solo qualora il ricorso per cassazione riporti il contenuto della decisione, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale (Cass. nn. 31678, 29752, 17002, 9128 del 2019; Cass. nn. 30807 e 5508 del 2018; Cass. n. 10537 del 2010; Cass. n. 6184 del 2009);

3.2. è stato anche affermato, ed al principio il Collegio intende dare continuità, che allorquando, come nella fattispecie, si controverta dell’esistenza, della negazione o dell’interpretazione di un giudicato esterno, la sentenza prodotta per dimostrare o per negare l’esistenza del giudicato stesso, rilevante ai fini della decisione, assume rispetto al giudizio la natura di una produzione documentale ed alla stessa, quindi, si estendono i requisiti di ammissibilità e di procedibilità imposti dalle norme sopra richiamate (Cass. n. 21560/2011 e Cass.S.U. n. 1416/2004);

3.3. l’art. 366 c.p.c., n. 6, come novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto e tale prescrizione, da correlarsi con l’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, può essere soddisfatta, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel relativo fascicolo, mediante la produzione di quest’ultimo, ma a condizione che nel ricorso si specifichi che il fascicolo sia stato depositato e la sede in cui, in quel fascicolo, il documento è rinvenibile (Cass. S.U. nn. 28547/2008, 7161/2010, 22726/2011);

3.4. l’obbligo di specifica indicazione deve essere assolto in modo puntuale, nel senso che occorre una precisa “localizzazione” del documento o dell’atto all’interno dei fascicoli dei precedenti gradi del giudizio (cfr. fra le più recenti Cass. n. 5478/2018 e la giurisprudenza ivi indicata), sicchè non è sufficiente un generico richiamo al fascicolo di parte o d’ufficio, occorrendo, invece, che alla Corte vengano fornite tutte le indicazioni necessarie per l’immediato reperimento dell’atto;

3.5. l’istituto ricorrente, pur incentrando la propria doglianza sull’erronea interpretazione e valorizzazione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio n. 5704/2004, non ha riportato nel ricorso, se non in minima parte, il contenuto della decisione, non ha indicato da chi e con quali modalità il documento era stato prodotto nel giudizio di merito, non ha depositato lo stesso in questa sede;

4. parimenti inammissibile è il secondo motivo che non si confronta con la ratio della decisione impugnata perchè la Corte territoriale, come evidenziato nello storico di lite, ha ritenuto fondata la domanda di riliquidazione del trattamento di fine servizio solo perchè la sentenza del TAR Lazio aveva “affermato con forza di giudicato i criteri da seguire per la determinazione del TFS in favore dell’odierno appellato”;

4.1. una volta ritenuta inammissibile la censura formulata avverso detta unica ratio decidendi, non vi è spazio per alcun’altra considerazione;

5. alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

6. sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.500,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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