Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5553 del 28/02/2020
Cassazione civile sez. lav., 28/02/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 28/02/2020), n.5553
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B. TORTOLINI
n. 34, presso lo studio dell’avvocato NICOLO’ PAOLETTI, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’Avvocato DARIO
MARINUZZI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 717/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 30/01/2014 R.G.N. 39/2011.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. la Corte d’Appello di Venezia ha respinto l’appello proposto da B.M. avverso la sentenza del Tribunale di Verona che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere dall’Inpdap la riliquidazione del premio di fine servizio sulla base dell’ultima retribuzione effettivamente goduta quale direttore amministrativo e direttore dei servizi sociali dell’ULSS n. (OMISSIS) di Bussolengo;
2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso B.M. sulla base di due motivi ai quali ha opposto difese con controricorso l’INPS, quale successore dell’Inpdap D.L. n. 201 del 2011, ex art. 21;
3. con atto del 23.11.2019 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c. perchè la rinuncia, sottoscritta dal ricorrente e dal suo difensore, nel rispetto delle forme prescritte dall’art. 390 c.p.c. è stata notificata all’INPS e da questo accettata con dichiarazione del 2.12.2019;
2. l’accettazione esime il Collegio dallo statuire sulle spese ex art. 391 c.p.c., comma 4;
3. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater perchè la disposizione si applica nei soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175/2015 e negli stessi termini Cass. n. 19071/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 11 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020