Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5553 del 08/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 08/03/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 08/03/2010), n.5553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7294-2007 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VALENTE NICOLA,

BIONDI NICOLA, RICCIO ALESSANDRO, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 562/2006 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 17/03/2006 r.g.n. 1751/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/01/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega NICOLA VALENTE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 3/17.3.2006 la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi del 27.1.2005, impugnata da M.A., dichiarava il diritto dell’appellante a percepire la 13^ mensilità sull’indennità di frequenza riconosciuta negli anni dal 1990 al 1993.

Osservava la corte territoriale che l’interpretazione letterale della L. n. 289 del 1990, art. 1 che, nel richiamare la L. n. 118 del 1971, art. 13 riconosce il diritto a percepire l’indennità di frequenza, al pari dell’assegno di invalidità, con riferimento a 13^ mensilità, trovava conferma anche nella omologa funzione delle indennità, avendo entrambi i benefici la finalità di favorire, per soggetti accomunati dalla medesima condizione di invalidità, la formazione e l’educazione, in vista dell’inserimento nel mondo del lavoro.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’INPS con un unico motivo. Non ha svolto attività difensiva M.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 l’Istituto ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 1990 ed, al riguardo, osserva che l’indennità di frequenza, a differenza dell’assegno di invalidità, costituisce una prestazione a carattere temporaneo, correlata alla effettiva durata del trattamento terapeutico o riabilitativo o del corso scolastico o di formazione, prevedendo la legge stessa (art. 2, comma 3) che la concessione dell’indennità è limitata alla reale durata del trattamento o del corso, e che, in ogni caso, il legislatore, nel rapportare l’ammontare mensile dell’indennità di frequenza all’importo dell’assegno di invalidità ai sensi della L. n. 118 del 1971, art. 13 non ne ha previsto l’erogazione per 13^ mensilità, a differenza di quanto disposto con riferimento all’assegno di invalidità e alle altre prestazioni a carattere permanente. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

Per come questa Suprema Corte ha già precisato in precedenti pronunce (cfr. Cass. n. 1842/2009; Cass. n. 4839/2009; Cass. n. 4409/2009), la tesi dell’Istituto trova positivo riscontro sia nelle precisazioni che la legge stessa fornisce, con dati letterali sufficientemente univoci e conformi alla finalità dell’intervento normativo, sia nelle differenze che quest’ultimo presenta rispetto alla disciplina dell’assegno di invalidità, che pur viene assunta a termine di riferimento per la determinazione dell’ammontare dell’indennità in esame.

Sotto il primo aspetto, prevede testualmente l’art. 2, comma 3: “La concessione dell’indennità mensile di frequenza è limitata alla reale durata del trattamento o del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza. L’indennità mensile di frequenza può, in ogni momento, essere revocata con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento, qualora da accertamenti esperiti non risulti soddisfatto il requisito della frequenza”.

La limitazione del diritto all’indennità di frequenza ai soli mesi di “reale durata del trattamento (riabilitativo o terapeutico) o del corso (scolastico)”, e, in ogni caso, ai soli periodi in cui risulti soddisfatto il requisito della frequenza, risulta, pertanto, testualmente dalla legge, con la conseguenza che deve convenirsi con l’affermazione per cui non è sostenibile il diritto a una tredicesima mensilità laddove sia solo eventuale il diritto a dodici (così Cass. n. 16329/2008) e che non appare, in ogni caso, dirimente la considerazione che tanto l’indennità di frequenza quanto l’assegno di invalidità siano pari nell’importo mensile, non valendo ciò a dimostrare che per entrambe valga la corresponsione per tredici mensilità. Previsione quest’ultima abbisognevole, in realtà, di espressa specificazione normativa, per come dimostra la stessa L. n. 118 del 1971, art. 13 proprio con riferimento all’assegno (“un assegno mensile di L. 12.000 per 13 mensilità”).

Tali considerazioni appaiono, del resto, coerenti con l’innegabile diversità di funzioni che presenta l’indennità di frequenza rispetto all’assegno di invalidità, per costituire la prima uno strumento di sostegno alle famiglie dei minori, allo scopo di favorirne la cura, l’istruzione e l’inserimento professionale, laddove l’assegno di invalidità civile è diretto ad assicurare una fonte di reddito a soggetti che si trovano in stato di bisogno a causa di una permanente e rilevante riduzione della capacità lavorativa, con l’impossibilità conseguente di rinvenire, nella funzione delle prestazioni, una ragione giustificatrice ineludibile di un pari trattamento economico.

Il ricorso va, pertanto, accolto, la sentenza cassata e la causa decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con il rigetto della domanda. Nulla sulle spese dell’intero processo, in applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo (anteriore alla novella di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11 conv. nella L. n. 326 del 2003, entrato in vigore il 2.10.2003) vigente ratione temporis.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda; nulla sulle spese per l’intero processo.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010

 

 

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