Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5553 del 01/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 01/03/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 01/03/2021), n.5553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 36323/2018 proposto da:

ILLVA SARONNO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI n.

57, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO ALIBERTI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PATRIZIA CASTIGLIONI;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CESI 21, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE TORRISI,

rappresentato e difeso dall’avvocato CONCETTA LA DELFA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 836/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 16/10/2018 R.G.N. 607/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2020 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per inammissibilità e in subordine

rigetto;

udito l’Avvocato ERNESTO ALIBERTI;

udito l’Avvocato CONCETTA LA DELFA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza pubblicata in data 16 ottobre 2018, la Corte di Appello di Catania ha confermato integralmente la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato inefficace il licenziamento intimato il 29 agosto 2011 da ILLVA Saronno spa ad P.A., condannando la società a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro ed a pagare una indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del recesso all’effettiva reintegra.

2. La Corte territoriale – per quanto qui ancora rileva – ha condiviso l’assunto del Tribunale secondo cui sia la comunicazione preventiva sia la comunicazione finale della procedura di riduzione del personale, previste entrambe dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, non soddisfacessero “la necessaria esigenza di specificità e precisione, con riferimento ai profili professionali e ai livelli di inquadramento degli addetti all’area territoriale di coordinamento (in tesi interessata dalla riorganizzazione aziendale) da sopprimere e, soprattutto, ai criteri di scelta dei lavoratori direttamente interessati dalla procedura di mobilità”.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società soccombente con 2 motivi; ha resistito con controricorso P.A.. Entrambe le parti hanno comunicato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 2 nonchè art. 4, comma 9.

Avuto riguardo alla comunicazione di apertura della procedura di mobilità parte ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato il principio di specificità, non tenendo conto che la ratio legis della norma che la prevede sarebbe quella di consentire “il controllo da parte del sindacato e dei lavoratori, controllo che è avvenuto, come risulta da copiosa documentazione allegata agli atti”.

Quanto poi alla comunicazione prevista dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, si critica la sentenza impugnata per averla ritenuta non idonea al pieno raggiungimento della sua finalità; in particolare si deduce che l’azienda, sebbene non tenuta per legge, avrebbe motivato le ragioni del licenziamento irrogato al P. anche nella lettera di recesso a lui inviata; si lamenta infine che la Corte di Appello non avrebbe esaminato il secondo motivo di impugnazione, concernente la erronea valutazione del giudice di prime cure in ordine alla violazione dei criteri di scelta.

2. Il motivo è infondato.

Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, in tema di licenziamenti collettivi, nella comunicazione scritta di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, il datore di lavoro deve indicare puntualmente i criteri di scelta dei lavoratori licenziati o posti in mobilità e le modalità applicative dei criteri stessi; finanche laddove il criterio di scelta sia unico, occorre comunque specificarne le modalità di applicazione affinchè la comunicazione raggiunga un livello di adeguatezza idoneo a far comprendere al lavoratore per quale ragione lui, e non altri colleghi, sia stato posto in mobilità o licenziato (cfr. Cass. n. 25152 del 2017; Cass. n. 18306 del 2016). Il datore di lavoro non può limitarsi alla mera indicazione di formule generiche, ripetitive dei principi dettati in astratto dalla disciplina contrattuale e legislativa, ma deve operare una valutazione comparativa delle posizioni dei dipendenti potenzialmente interessati al provvedimento, quanto meno con riguardo alle situazioni raffrontabili per livello di specializzazione (cfr. Cass. n. 24352 del 2017; Cass. n. 17119 del 2013; Cass. n. 21138 del 2008).

In coerenza con tali principi, la Corte territoriale ha considerato che “la comunicazione finale, L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 9, datata 5.9.2011, nell’enunciare le “dettagliate” (testualmente) modalità di applicazione dei criteri di scelta ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 1, si limita, piuttosto, a dichiarare, apoditticamente, che “sono stati individuati i lavoratori eccedenti nel rispetto dei criteri fissati dalla L. n. 223 del 1991, art. 24″, senza alcuna minima specificazione dei criteri di scelta in concreto utilizzati, per tal modo precludendo in radice – come evidenziato dal giudice di prime cure – la possibilità di valutare perchè taluni lavoratori e non altri fossero stati destinatari del licenziamento”.

Al cospetto di tali rilievi del tutto condivisibili, la società ricorrente replica laconicamente che detta comunicazione avrebbe comunque raggiunto il suo scopo (ma non si comprende come) e che, comunque, l’azienda avrebbe motivato le ragioni del licenziamento al P. nella lettera di licenziamento a lui inviata (circostanza del tutto inidonea a sanare la palese violazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9).

Poichè la ratio decidendi relativa alla illegittimità della comunicazione L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 9, resiste alle censure che le sono mosse ed è sufficiente a sostenere la decisione, risulta del tutto ultroneo l’esame delle doglianze relative alla comunicazione di apertura della procedura.

3. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’erroneìtà della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., nonchè “omessa ammissione dei mezzi istruttori” e “omesso esame e valutazione della copiosa documentazione prodotta”.

Si critica la Corte territoriale per non aver ammesso le istanze istruttorie formulate dalla società e per aver omesso di prendere in considerazioni le allegazioni documentali di Ilva.

4. Il motivo, per come formulato, è inammissibile.

Del tutto inappropriato il richiamo al vizio di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione sia dell’art. 2697 c.c., sia dell’artt. 115 c.p.c..

Per il primo aspetto la violazione dell’art. 2697 c.c., è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018), mentre nella specie parte ricorrente lamenta la mancata assunzione e valutazione di mezzi istruttori.

Per l’altro aspetto, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (tra le altre v. Cass. n. 23940 del 2017).

In definitiva, la scelta dei mezzi istruttori utilizzabili per il doveroso accertamento dei fatti rilevanti per la decisione è rimessa all’apprezzamento discrezionale, ancorchè motivato, del giudice di merito, ed è censurabile, quindi, in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione e non della violazione di legge (tra molte: Cass. n. 25192 del 2016; Cass. n. 21603 del 2013).

5. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 5.450,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 20012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2021

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