Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5552 del 06/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 06/03/2017, (ud. 06/12/2016, dep.06/03/2017),  n. 5552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14880-2011 proposto da:

N.D., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TACITO 23 SC. B INT 8, presso lo studio dell’avvocato LORENZO DI

BACCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato MARCO MARAZZA,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 532/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/03/2011 R.G.N. 6072/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato DI BACCO LORENZO;

udito l’Avvocato DE FEO DOMENICO per delega Avvocato MARAZZA MARCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma rigettava la domanda proposta da N.D. diretta all’accertamento del termine apposto al contratto stipulato con le Poste italiane spa il 29.6.2007 ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis con i conseguenti provvedimenti di cui alle conclusioni del ricorso introduttivo. La Corte di appello di Roma con sentenza del 2.3.2011 rigettava l’appello del N.; la Corte territoriale osservava che il contratti era stato stipulato D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 2, comma 1 bis e che, quindi, non occorreva alcuna indicazione nel contratto individuale della causale giustificativa del contratto stabilita già a monte per legge. Il citato art. 2, comma 1 bis era applicabile alle Poste spa come emergeva anche dai lavori parlamentari preparatori; la normativa non era violativa del diritto Ue in ordine ai contratti a termine come anche affermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, nè il provvedimento legislativo costituiva una indebita forma di aiuto di Stato. Il limite posto dalla clausola di contingentamento risultava rispettato come da documentazione prodotta.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il N. con un motivo; resiste controparte con controricorso.

La Corte ha autorizzato la motivazione semplificata della presente sentenza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

atteso che con Il motivo proposto si allega la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis nonchè violazione dell’art. 1362 c.c. e ss. Secondo il motivo la norma sarebbe applicabile solo ai servizi operativi svolti negli uffici postali localizzati presso gli aeroporti alla luce di una interpretazione letterale e secondo buona fede imposta anche dal suo rappresentare una deroga a norme comunitarie vigente per il contratto a termine;

rilevato che la questione posta al motivo risulta già risolta da questa Corte con la sentenza n. 13609/2015, che si condivide e cui si intende dare continuità, secondo cui “in tema di contratto di lavoro a tempo determinato, il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 2, comma 1 bis, fa riferimento esclusivamente alla tipologia di imprese presso cui avviene l’assunzione – quelle concessionarie di servizi e settori delle poste – e non anche alle mansioni del lavoratore assunto, in coerenza con la “ratio” della disposizione, ritenuta legittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 214 del 2009, individuata nella possibilità di assicurare al meglio lo svolgimento del cd. “servizio universale” postale, ai sensi del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 1, comma 1, di attuazione della direttiva 1997/67/CE, mediante il riconoscimento di una certa flessibilità nel ricorso allo strumento del contratto a tempo determinato, pur sempre nel rispetto delle condizioni inderogabilmente fissate dal legislatore. Ne consegue che al fine di valutare la legittimità del termine apposto alla prestazione di lavoro, si deve tenere conto unicamente dei profili temporali, percentuali (sull’organico aziendale) e di comunicazione previsti dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis”;

rilevato ancora che questa Corte a sezioni unite con la più recente decisione n. 11374/2016 ha poi ribadito che “le assunzioni a tempo determinato, effettuate da imprese concessionarie di servizi nel settore delle poste, che presentino i requisiti specificati dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, non necessitano anche dell’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ai sensi dell’art. 1, comma 1 medesimo D.Lgs., trattandosi di ambito nel quale la valutazione sulla sussistenza della giustificazione è stata operata “ex ante” direttamente dal legislatore”.

Ritenuto pertanto che la norma in discorso si riferisce alla tipologia di imprese che effettuano l’assunzione (e non già alle mansioni destinate al lavoratore) con la conseguenza che le ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine non devono essere apposte al contratto in quanto già accertate a monte dalla legge e che i profili di compatibilità (non riproposti al motivo) con il diritto dell’Unione sono state già esaminate nelle ricordare decisioni anche alla luce della chlarificatrice decisione della Corte di giustizia già menzionata nella sentenza impugnata:

rigetta il ricorso: le spese di lite – liquidate come al dispositivo – seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 100,00 per esborsi nonchè in Euro 4.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA