Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5551 del 28/02/2020
Cassazione civile sez. lav., 28/02/2020, (ud. 10/12/2019, dep. 28/02/2020), n.5551
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6026/2016 proposto da:
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE – FROSINONE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MARIO FANI 139, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO VENTURINI,
rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO D’AMBROSIO;
– ricorrente –
contro
S.M.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1880/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 09/03/2015 R.G.N. 164/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/12/2019 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CIMMINO Alessandro, che ha concluso per cessazione della materia del
contendere;
udito l’Avvocato ALESSANDRO D’AMBROSIO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla AUSL di Frosinone nei confronti di S.M., avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Frosinone tra le parti.
La sentenza di primo grado aveva condannato la AUSL di Frosinone a pagare a S.M., dirigente medico di primo livello, la somma di Euro 18.809,72, oltre accessori, a titolo di retribuzione di posizione minima, parte variabile e di posizione variabile.
2. Per la cassazione della sentenza la AUSL di Frosinone ha proposto ricorso, sulla base di quattro motivi.
3. S.M. è rimasta intimata.
4. Successivamente al deposito del ricorso la ricorrente ha depositato verbale di conciliazione “atto deliberativo n. 276 del 20.2.2017 proposta 263 del 20.2.2017”.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente all’odierna udienza ha confermato che è venuta meno la materia del contendere a seguito del verbale di conciliazione prodotto in atti. Non resta che prendere atto del verbale di conciliazione e di tale dichiarazione e del sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente a proseguire il processo, e dichiarare la cessazione della materia del contendere.
2. Le spese sono compensate in relazione alla raggiunta definitiva regolamentazione degli effetti connessi alla controversia de qua.
3. Non sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in quanto tale misura si applica ai soli casi del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità, o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (ex multis Cass. 11033/2019, 19071/2018, 23175/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020