Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5551 del 26/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 26/02/2019, (ud. 22/11/2018, dep. 26/02/2019), n.5551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16938-2017 proposto da:

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SALERNO, in persona

del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ENNIO QUIRINO VISCONTI 103, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRO IZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE

ANIODIO;

– ricorrente –

Contro

COMUNE DI BUCCINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANIA IANNACCONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11804/2/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 28/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/11/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 11804/2/2016, depositata il 28 dicembre 2016, non notificata, la CTR della Campania – sezione staccata di Salerno, accolse l’appello proposto dal Comune di Buccino nei confronti del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale (ASI) di Salerno, avverso la sentenza della CTP di Salerno, che aveva accolto i ricorsi, separatamente proposti dal Consorzio e di seguito riuniti, avverso avvisi di accertamento ai fini ICI notificati dal Comune di Buccino per gli anni dal 2006 al 2011 in relazione al possesso da parte del Consorzio di impianto di depurazione sito nello stesso comprensorio comunale.

Avverso la sentenza della CTR il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrato da memoria.

1. Con il primo motivo il ricorrente Consorzio denuncia nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso che al Consorzio spettasse l’esenzione dall’ICI prevista dalla citata norma, trattandosi di ente pubblico economico non lucrativo costituito a sua volta solo da altri enti pubblici, tra i cui scopi istituzionali rientra quello di progettare e realizzare impianti di depurazione degli scarichi industriali.

2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata, denunciandone la nullità ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. b), nella parte in cui ha escluso che l’impianto in questione potesse beneficiare dell’esenzione ai fini ICI prevista dalla citata norma per gli immobili classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 ad E/9, ritenendo invece che all’immobile oggetto di accertamento dovesse essere attribuita la categoria D/1.

3. Con il terzo motivo il Consorzio denuncia nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c., relativa all’omessa pronuncia circa la non applicazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12,comma 5, in tema di concorso di violazioni e continuazione, ciò sia in relazione alla contestata omessa dichiarazione che all’omesso versamento dell’imposta, osservando che detta questione – rimasta assorbita dalla sentenza di primo grado che aveva integralmente accolto il ricorso del Consorzio – era stata ritualmente riproposta dall’ente con le proprie controdeduzioni in appello e su di essa il giudice di secondo grado aveva omesso di pronunciarsi.

4. Con il quarto motivo, infine, il ricorrente lamenta nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c., relativamente all’omessa pronuncia, da parte della CTR, sull’eccezione di decadenza del Comune di Buccino in relazione all’anno d’imposta 2006, così come disposto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 e della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, dovendo il termine di decadenza per la suddetta annualità ritenersi scaduto il 31 dicembre 2012, mentre l’avviso di accertamento era stato notificato l’8 gennaio 2013, trattandosi di occupazione già in atto tra il primo gennaio ed il 19 gennaio del 2006, che avrebbe dovuto essere denunciata entro il 20 gennaio successivo.

5. Il primo motivo è infondato.

5.1. Correttamente la sentenza impugnata ha escluso che il Consorzio potesse essere riconosciuto esente dall’ICI ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a).

La L. 5 ottobre 1992, n. 317, art. 36, comma 4, stabilisce che “I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici”, spettando alle Regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei Consorzi.

5.2. Questa Corte (cfr. Cass. sez. unite 15 giugno 2010, n. 14293; Cass. sez. 5, 21 gennaio 2016, n. 12797) ha chiarito i limiti entro i quali detti Consorzi assolvano finalità di natura pubblicistica, restando per il resto detti enti soggetti alla normativa generale riguardante gli enti aventi finalità lucrativa.

Nella fattispecie in esame la CTR, avuto riguardo agli obiettivi ed alle finalità del Consorzio, ha ritenuto che gli impianti oggetto dell’accertamento da parte del Comune di Buccino nel cui territorio sono compresi fossero strumentali all’attività del Consorzio riguardo al conseguimento dell’ordinaria attività industriale di quest’ultimo.

5.3. D’altronde la sentenza impugnata ha anche correttamente escluso che il Consorzio potesse usufruire dell’esenzione stante la presenza del Banco di Napoli, soggetto non individualmente esente, tra gli enti consorziati, avuto riguardo alla L. n. 289 del 2002, art. 31, comma 18, avente chiara natura interpretativa, che stabilisce che “L’esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. a), ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente senti ai sensi della stessa disposizione” (riguardo all’interpretazione di detta norma come portante ad escludere, per mancanza del requisito soggettivo in capo ad un consorziato, l’applicabilità dell’esenzione ICI in oggetto cfr. Cass. Sez. 6-5, ord. nn. 16281 e 16282 depositate il 30 giugno 2017 e Cass. sez. 6-5, ord. 22 ottobre 2018, n. 26575 in altre controversia similari del Consorzio ASI di Salerno).

6. Il secondo motivo è anch’esso infondato.

La sentenza impugnata, che ha escluso la sussistenza dell’esenzione in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. b), ai fini ICI in relazione alla pretesa classificazione o classificabilità degli impianti di depurazione in categoria E, avendo ritenuto, sulla base peraltro della visura catastale in atti, l’immobile in oggetto come appartenente alla categoria D/1, risulta avere fatto corretta applicazione altresì nella fattispecie di quanto stabilito dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 40, convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2006, n. 286, secondo cui per immobili o porzioni di immobili con autonomia funzionale ed economica, destinati, per quanto qui rileva, ad uso industriale, l’accatastamento non può essere in categoria E.

7. Viceversa è fondato il terzo motivo.

7.1. L’accoglimento nel merito dell’appello dell’Amministrazione comunale, che ha portato all’integrale riforma della sentenza di primo grado, ritenendo che il Consorzio dovesse restato assoggettato alla pretesa impositiva dell’ICI in relazione al complesso industriale ubicato nel territorio del Comune di Buccino, implicava che fosse esaminata la questione, assorbita nella decisione di primo grado e riproposta specificamente del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 56,nelle controdeduzioni del Consorzio in grado d’appello, relativa all’invocato trattamento più favorevole per quanto attiene al regime sanzionatorio in relazione all’applicabilità del cumulo giuridico sia in relazione alle reiterate omesse dichiarazioni sia riguardo ai contestati omessi versamenti per l’ICI ritenuta dovuta nell’arco temporale di riferimento.

7.2. Nè in questo caso è ravvisabile la pronuncia implicita di rigetto, stante l’autonomia sul piano logico – giuridico della decisione relativa al riconosciuto debito d’imposta del Consorzio per gli anni in contestazione, rispetto all’entità del trattamento sanzionatorio conseguitone.

8. Viceversa, pur in assenza di esplicita argomentazione, non è ravvisabile il vizio di omessa pronuncia indicato dalla ricorrente come oggetto del quarto motivo di ricorso, stante la pronuncia implicita di rigetto dell’eccezione di decadenza relativa all’anno 2006 (cfr. tra le altre, Cass. sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20718; Cass. sez. 5, ord. 6 dicembre 2017, n. 29191).

9. In conclusione il ricorso va accolto in relazione al terzo motivo, con cassazione dell’impugnata pronuncia limitatamente all’omessa pronuncia sull’applicabilità del cumulo giuridico pluriennale delle sanzioni di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, ritenuta dalla giurisprudenza più recente di questa Corte applicabile anche in tema di ICI (cfr. Cass. sez. 5, 16 settembre 2016, n. 18230; Cass. sez. 5, 30 giugno 2016, n. 13392; Cass. sez. 5, 30 dicembre 2015, n. 26077; Cass. sez. 5, 2 marzo 2012, n. 3265).

10. La Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno – in diversa composizione, cui la causa va rinviata per nuovo esame nei limiti di quanto sopra indicato, provvederà altresì in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso in relazione al terzo motivo, rigettati gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno – in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere in ordine al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2019

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