Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5551 del 08/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 08/03/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 08/03/2010), n.5551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6558-2007 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, PATTERI ALEASSANDRO, VALENTE NICOLA, giusta mandato in

calce al controricorso;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUATTRO

FONTANE 149, presso lo studio dell’avvocato MARRAZZO DOMENICO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 584/2005 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 17/02/2006 R.G.N. 498/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/01/2010 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’INPS domanda la cassazione della sentenza con la quale la Corte d’appello di Perugia, confermando la decisione di primo grado, ha accertato il diritto di M.G., ai sensi del D.L. 25 novembre 1995, n. 501, art. 4 convertito nella L. 5 gennaio 1996, n. 11, di ottenere la (ri)liquidazione dell’importo della pensione – anticipatamente conseguita quale dipendente di azienda autoferrotranviaria – sulla base di un’anzianità contributiva di trentacinque anni, in luogo di quella riconosciutagli dall’Istituto previdenziale.

La Corte di merito, richiamando il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, ha interpretato la disposizione normativa citata nel senso che la ivi prevista maggiorazione (figurativa) dell’anzianità contributiva – stabilita in un massimo di sette anni – rileva sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione sia ai fini della misura della prestazione previdenziale, che rimarrebbe altrimenti vincolata all’anzianità contributiva effettivamente maturata alla data della domanda di pensionamento.

Al ricorso dell’INPS, fondato su un solo motivo, resiste la parte privata con controricorso e memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il motivo di ricorso l’INPS denuncia violazione ed errata applicazione del D.L. 25 novembre 1995, n. 501, art. 4 convertito nella L. 5 gennaio 1996, n. 11 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

In sintesi, il ricorrente sostiene che la interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità e, con essa, dalla sentenza impugnata, non corrisponde al dato letterale della disposizione citata, la quale non contiene alcuna esplicita previsione riferibile alla misura della pensione, con ciò esprimendo chiaramente l’intento di limitare il fittizio incremento di anzianità al solo raggiungimento del requisito temporale del diritto al trattamento pensionistico altrimenti non perfezionato. Del resto, aggiunge l’INPS, quando il legislatore ha inteso estendere benefici virtuali, come quello in esame, alla misura della prestazione (nel senso di calcolarne l’ammontare anche computando la maggiorazione fittizia) lo ha detto espressamente (si citano altre ipotesi di precedenti pensionamenti anticipati in cui ciò è avvenuto); e, nella specie, una disposizione chiaramente riferita (anche) all’ammontare della pensione si rendeva tanto più necessaria, dal momento che l’intervento legislativo del 95 intendeva rimediare alla grave crisi del settore del trasporto pubblico e al previsto programma di prepensionamento doveva darsi attuazione mediante una complessa procedura (commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell’articolo in commento) i cui meccanismi non contemplano modalità di copertura della contribuzione aggiuntiva.

Il ricorso non può trovare accoglimento.

La questione relativa al significato e alla portata della disposizione del convertito D.L. n. 501 del 1995, art. 4 ha formato oggetto di numerosissime pronunce di questa Corte, il cui orientamento può dirsi ormai consolidato nel senso che la maggiorazione dell’anzianità contributiva da essa riconosciuta ai fini dell’accesso anticipato alla pensione da parte dei dipendenti di aziende autoferrotranviarie deve ritenersi rilevante anche ai fini della misura della pensione medesima (cfr. fra tante, Cass. n. 17822 del 2003, richiamata dalla Corte di merito, nonchè, successivamente,Cass. nn. 5146, 5529, 6227, 8787 del 2004, n. 16835 del 2005). A un tale risultato ermeneutico la Corte è pervenuta sulla base di un’attenta considerazione degli elementi letterali e di elementi logico-sistematici altrettanto rilevanti: in particolare, considerando che la limitazione, per il lavoratore, della facoltà di fruire dell’aumento figurativo dell’anzianità contributiva ai fini dell’accesso al pensionamento – limitazione prevista nell’ultimo periodo dell’art. 4, comma 1 (“Tale maggiorazione non potrà, in ogni caso, essere superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del conseguimento del requisito di età pensionabile previsto dalle norme sul Fondo ed in vigore al momento di presentazione della domanda”) – è suscettibile di avere una effettiva funzione solo se l’aumento di anzianità contributiva rileva anche ai fini dell’ammontare del trattamento di pensione e, sotto il profilo sistematico, sottolineando come clausole limitative del genere di quella contenuta nella parte finale dell’art. 4, comma 1, cit. caratterizzino le normative di prepensionamento che prevedono il riconoscimento a tutti gli effetti degli aumenti convenzionali di anzianità, mentre provvedimenti normativi, pressoechè coevi a quello in esame, con cui si è voluto solamente concedere l’accesso al pensionamento anticipato con un’anzianità contributiva superiore a quella ordinaria, (ma) senza il riconoscimento di una maggiore anzianità ai fini del computo della pensione, sono stati formulati in termini del tutto diversi (si cita, ad esempio, la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 5, che ha previsto la possibilità di collocamento in quiescenza anticipato del personale in esubero strutturale delle aziende di trasporto in gestione commissariale governativa).

Alle suddette pronunce il Collegio intende adeguarsi in quanto, anche ad ammettere che la norma in esame si presti ad interpretazioni diverse, gli argomenti portati dall’INPS a sostegno di una sua lettura contrastante con quella da esse offerta o sono già stati scrutinati o, comunque, non pongono in evidenza aspetti di incoerenza e di irragionevolezza di gravità tale da esonerare questo giudice di legittimità dal dovere di fedeltà ai propri precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l’assolvimento della sua funzione (di rilevanza costituzionale) di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, in modo che risulti garantita, attraverso quella reale parità di trattamento che si fonda sulla stabilità degli orientamenti giurisprudenziali, l’effettività del principio costituzionale di uguaglianza (vedi Cass. 4 luglio 2003 n. 10615, 15 aprile 2003 n. 5994).

Al rigetto del ricorso consegue la condanna dell’INPS al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo e da distrarre in favore del difensore dell’odierno resistente, avv. Domenico Marrazzo, dichiaratosi antistatario.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’INPS al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 11,00 per esborsi e in Euro 1500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CAP, da distrarre in favore dell’avv. Domenico Marrazzo, antistatario.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010

 

 

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