Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5550 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 28/02/2020, (ud. 10/12/2019, dep. 28/02/2020), n.5550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6014/2016 proposto da:

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE – FROSINONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MARIO FANI 139, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO VENTURINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO D’AMBROSIO;

– ricorrente –

contro

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO

56, presso lo studio dell’avvocato SIMONETTA ABBONDANZIERI,

rappresentato e difeso dall’avvocato PATRIZIO CITTADINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1498/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/02/2015 R.G.N. 160/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2019 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per cessazione della materia del

contendere;

udito l’Avvocato ALESSANDRO D’AMBROSIO;

udito l’Avvocato PATRIZIO CITTADINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello di Roma, rigettando l’appello della AUSL di Frosinone, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato la AUSL di Frosinone a pagare a R.F., dirigente medico (ti primo livello, la somma di Euro 6.408,81, oltre accessori a titolo di retribuzione di posizione secondo la pesatura calibratura degli incarichi approvata con la Delib. n. 1822 del 1998 e successive Delib..

2. Per la cassazione della sentenza la AUSL di Frosinone ha proposto ricorso, sulla base di quattro motivi, al quale R.F. ha resistito con controricorso.

3. Successivamente al deposito del ricorso, la ricorrente ha depositato verbale di conciliazione “atto deliberativo n. 396 del 10.3.2017 proposta 377 del 10.3.2017”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le parti nel corso dell’odierna udienza hanno concordemente dichiarato che è venuta meno la materia del contendere a seguito del verbale di conciliazione prodotto dalla ricorrente. Non resta che prendere atto di tale dichiarazione concorde e del sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo, e dichiarare la cessazione della materia del contendere.

2. Le spese sono compensate in relazione alla raggiunta definitiva regolamentazione degli effetti connessi alla controversia de qua.

3. Non sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in quanto tale misura si applica ai soli casi del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (ex multis Cass. 11033/2019, 19071/2018, 23175/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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