Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5550 del 08/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 08/03/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 08/03/2010), n.5550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – rel. Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27049-2006 proposto da:

STANDA COMMERCIALE S.R.L. (già Standa Commerciale S.p.A.), in

persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA QUINTINO SELLA 41, presso lo studio

dell’avvocato VALENTINI MARGHERITA, rappresentata e difesa

dall’avvocato PEPE FERNANDO, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEODORO

MONTICELLI N. 12, presso lo studio dell’avvocato CORRADO MATERA,

rappresentato e difeso dall’avvocato PANNONE OTTAVIO, giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6412/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/12/2005 R.G.N. 8105/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2010 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO SCIARELLI;

udito l’Avvocato ROSALBA BURRAGATO per delega PEPE FERNANDO;

udito l’Avvocato PANNONE OTTAVIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 5.6.01, F.F. esponeva che, con missiva del (OMISSIS), la Standa, sua datrice di lavoro, gli aveva contestato che, in quello stesso giorno, ad un controllo effettuato dalla gerente del supermercato, R.G., era risultato che, merce da lui acquistata, era stata pagata, giusta l’ammontare dello scontrino L. 27.081, mentre nel carrello erano rinvenuti articoli del valore di L..55.000, essendo, quelli non conteggiati, nascosti sotto pacchi di pasta pagati. Che, alla contestazione, seguiva il proprio licenziamento. Impugnava, pertanto detto provvedimento, chiedendo la reintegra nel posto di lavoro e la retribuzione non percepita durante il periodo in cui non aveva potuto lavorare il primo giudice accoglieva la sua domanda e la corte di appello di Napoli rigettava il gravame proposto dalla Standa. Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione, cui il lavoratore ha opposto controricorso. Ambo le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va rigettata l’eccezione di difetto di procura nel ricorso.

La procura è stata rilasciata dai legali rappresentanti della Standa srl, già Standa spa, come precisato nella procura stessa.

Nell’intestazione del ricorso, il medesimo è attribuito alla Standa spa. Il controricorrente espone: poichè la procura è stata rilasciata dai rappresentanti della Standa srl, ergo la Standa spa è priva di procura al difensore.

E’appena il caso di rilevare che la dizione “Standa spa” di cui al ricorso contiene un errore assolutamente riconoscibile: non esistendo più la Standa spa, sostituita dalla Standa srl, come messo in evidenza dalla stessa procura esaminata(“Standa srl già Standa spa”) di tutta evidenza è la Standa srl che si è costituita nella persona dei suoi rappresentanti, quale subentrante alla non più esistente spa.

Va quindi esaminato il ricorso.

Col primo motivo (pag. 7 ricorso) si lamenta violazione e falsa applicazione di una norma di diritto (art. 2697 c.c. sull’onere della prova), nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

La ricorrente assume che incombeva al lavoratore dimostrare i fatti che lo esoneravano dalla responsabilità attribuitagli e che, a tanto, egli non avrebbe provveduto.

Il motivo è infondato, intendendo introdurre, realtà, una diversa ricostruzione dei fatti.

La Corte di Appello ha ricostruito i fatti di causa, basandosi, essenzialmente, sulla deposizione della teste R.M., cassiera, la quale ha dichiarato che il giorno in cui avvenne il fatto contestatola addetta alla cassa n. (OMISSIS), quando il F. si era avvicinato per pagare; che il F. aveva cominciato a disporre la merce, che era nel carrello, sul nastro trasportatore, quando un cliente l’aveva chiamata, chiedendole spiegazioni in ordine a un pacco di biscotti; pertanto, ella chiedeva la cortesia al F., che non era in servizio, di occuparsene;che lo stesso si era all’uopo allontanato e un cliente,che veniva dopo di lui e che aveva fretta, aveva continuato a deporre la merce del F. sul nastro, spostando il carrello in avanti; che quando il F. era ritornato, aveva chiesto il conto e, verificatolo, le aveva domandato se era sicura del suo ammontare;che,a tale richiestaci era offerta di controllare, ma era sopraggiunta la direttrice G. e i due ( F. e G.) si erano allontanati insieme per il controllo, effettuatoci, nella direzione. La Corte di Appello ha ritenuto che tale deposizione confermasse la difesa del F., secondo cui, tornato, dopo aver dato assistenza al cliente, aveva trovato il suo carrello spostato dal cliente che si trovava dietro di lui in fila, per cui aveva presunto che detto cliente avesse esibito gli ultimi prodotti rimasti nel carrello, ma che, quando gli era stato presentato il conto, aveva chiesto esaminato l’ammontare, di controllarlo. In base alle modalità così ricostruite, la Corte di appello ha ritenuto esclusa la prova della consapevolezza del F. del fatto che, in realtà, sotto 10 pacchi di pasta (pagati),fosse rimasta nascosta altra merce non pagata. La Corte di appello ha ritenuto attendibile la cassiera, sottoposta, per l’episodio in esame, a sanzione disciplinare annullata giudizialmente e ha spiegato la dichiarazione scritta dal F., resa nell’immediatezza, circa gli articoli “nascosti” sotto i pacchi di pasta, col fatto che effettivamente detti articoli apparivano nascosti, ma ciò nel senso che essi erano coperti da pacchi di pasta e che la circostanza che il F. avesse chiesto alla cassiera se era sicura del conto, tanto che la stessa si sentiva sollecitata a controllare, faccia ritenere mancante la prova sull’intenzione di sottrarre la merce.

Trattasi di un accertamento logico e compiuto.

Il motivo contesta l’esposta ricostruzione, avanzando riserve sulla credibilità della teste R., ma trattasi di una diversa valutazione della deposizione, che si traduce in una differente interpretazione dei fatti, non consentita a questa Corte.

Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 115, 116 e 431 c.p.c. e art. 2730 c.c..

Erronea valutazione di un punto decisivo della controversia, sempre sulla valutazione delle risultanze istruttorie.

Si sostiene che la Corte di Appello avrebbe trascurato la deposizione del teste P., che, invece, sarebbe tale da smentire che il F. sarebbe stato distolto dalla fila, mentre stava collocando la merce sul nastro trasportatore sollevando da un cartone un pacco di pasta, mentre la cassiera ne metteva all’incasso all’incirca dieci pezzi. Che, del pari, malamente era stata svalutata la deposizione della G., sostanzialmente conforme.

Il motivo è infondato.

La Corte di appello ha rilevato che la G. ha dichiarato: “non so dire se (il F.) si sia allontanato o no dalla cassa in quel frangente”.

Orbene, stante la difesa del F., come corroborata dalla R., era, invece, fondamentale la dimostrazione del mancato allontanamento del lavoratore per l’assistenza al cliente, perchè, da detta circostanza,che la Corte ha ritenuto comprovata, è derivato il logico convincimento di detto giudicante circa la inesistente intenzione di impossessarsi di merce senza pagarla. Appare conforme a logica la preferenza accordata alla teste R., che ha reso, senza incertezze, una dichiarazione ben più circostanziata di quella dei restanti testi citati.

Del resto costituisce principio consolidato che il giudice, in presenza di testimonianze non concordanti, possa preferire motivatamente le une alle altre: nella fattispecie la preferenza accordata alla teste R. è stata adeguatamente spiegata con la circostanza che la stessa è risultata giudizialmente indenne da ogni addebito per il suo coinvolgimento nei fatti esaminati nella presente causa.

Col terzo motivo si assume violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 2730 c.c., in relazione alla dichiarazione resa dal F..

Si attribuisce ai giudici di appello di non avere adeguatamente valutato la dichiarazione scritta resa nell’immediatezza dal F., circa 54 articoli nascosti sotto 10 pacchi di pasta e non pagati. Si afferma il carattere confessorio del documento.

Il motivo è infondato.

La Corte di Appello ha adeguatamente motivato in proposito, come si è già detto più sopra:la dichiarazione rifletteva un fatto vero e, cioè, che vi erano articoli non pagati sotto i dieci pacchi di pasta. Ma questo solo perchè si era in fase di controllo,sollecitato proprio dal F. alla cassiera nel momento in cui era sopraggiunta la direttrice, mentre il termine “nascosti” andava inteso nel senso di “coperti”. Così adeguatamente e logicamente interpretati i fatti, non tocca a questa Corte preferire una diversa valutazione dei fatti medesimi, fuoriuscendo una tale scelta dai poteri conferitile, limitati al controllo di eventuali violazioni di legge o di insufficienza o illogicità della motivazione, nella specie non riscontrate. In conclusione il ricorso va disatteso.

Alla soccombenza consegue la condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la società Standa srl a pagare a controparte le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 26,00 oltre Euro duemila per onorario di avvocato, oltre spese generali IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA