Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5550 del 06/03/2017

Cassazione civile, sez. lav., 06/03/2017, (ud. 02/12/2016, dep.06/03/2017),  n. 5550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20268-2011 proposto da:

C.A., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE ZANGHI’, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

I.A.C.P. ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI MESSINA,

G.G., CA.GI., E.P., S.E.,

A.A., S.G., B.S., CORTE APPELLO MESSINA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 612/2010 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 13/07/2010 R.G.N. 1970/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2016 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il geom. C.A., dipendente dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Messina, con inquadramento in categoria D1, partecipava nel 2001 ad una selezione interna indetta per la copertura di n. 6 posti di posizione D2, ma non si collocava in posizione utile in quanto l’Amministrazione, interpretando l’art. 30 del contratto collettivo decentrato, non gli aveva attribuito i punteggi ivi previsti ai nn. 63 e 64, riguardanti l’abilitazione professionale e l’iscrizione all’albo professionale. L’Amministrazione aveva difatti ritenuto che tali previsioni negoziali si riferissero esclusivamente al personale laureato. Il C. aveva quindi impugnato la graduatoria chiedendone la rideterminazione, previa attribuzione del punteggio per l’iscrizione all’albo professionale dei geometri e per l’abilitazione all’esercizio della professione.

2. La Corte di appello di Messina, con sentenza n. 612/201, confermando l’interpretazione fornita dal Giudice del lavoro di Messina, rigettava l’appello proposto dal C. avverso la pronuncia di rigetto della domanda, osservando:

– che l’art. 30 c.c.d.l., secondo la chiara dizione della norma, prevede per la categoria D l’attribuzione graduale di punteggi di merito, prima per i vari corsi di formazione interna ed esterna, poi per i titoli di studio superiori al diploma, a seconda che siano attinenti al profilo professionale o meno, finendo con i punteggi indicati ai nn. 63 e 64, che si riferiscono all’abilitazione e all’iscrizione all’albo professionale (se richiesta dall’ente);

– che le due voci “abilitazione alla professione” e “iscrizione all’albo professionale”, in quanto collocate dopo il titolo di laurea, devono intendersi riferibili solo al personale laureato e i relativi punteggi non potevano essere attribuiti al C. che è in possesso solo del diploma, requisito minimo per l’accesso alla categoria di appartenenza.

3. Per la cassazione di tale sentenza il C. ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi. Sono rimasti intimati l’Istituto Autonomo Case Popolari di Messina e i dipendenti controinteressati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia nullità della sentenza per omesso esame di un motivo di appello, nonchè vizio di motivazione su un punto decisivo per il giudizio, (art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5). A fronte della specifica contestazione avente ad oggetto l’interpretazione di cui alla sentenza di primo grado, la Corte di appello, omettendo di esaminare la censura proposta dall’appellante, aveva fornito una motivazione del tutto carente circa le ragioni per le quali aveva ritenuto di condividere l’argomento secondo cui sussisterebbe un rapporto di “specificazione ” o “subordinazione” tra i titoli di cui ai nn. 63 e 64 e i precedenti punti 57-62.

2. Il secondo e il terzo motivo denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). La numerazione da 45 a 64 non implicava alcuna gerarchia, subordinazione, graduazione o specificazione di ciascun titolo rispetto ai precedenti. L’interpretazione accolta dai giudici di primo e secondo grado non è sostenuta da alcun criterio letterale o sistematico, ma nemmeno da un criterio logico elementare, poichè tra i diversi titoli non vi è una interrelazione nè lessicale, nè formale, nè letterale. Per la progressione all’interno della categoria D, la laurea non è un requisito essenziale; se la laurea non è essenziale alla progressione orizzontale, non possono non rilevare anche i titoli che dalla laurea prescindono, oltre a quelli che la presuppongono. Inoltre, accedendo alla tesi contestata, un dipendente diplomato che avesse frequentato un corso di dieci ore sarebbe preferito nella progressione ad un dipendente abilitato all’esercizio professionale e iscritto all’albo; conclusione tanto più incongrua ove si consideri che l’abilitazione del C., geometra, è del tutto coerente con gli obiettivi e le finalità del profilo professionale e con la stessa natura dell’ente, deputato all’acquisizione di fondi, redazioni progetti, edificazione e successiva gestione di immobili, stima ed eventuale alienazione degli stessi.

3. Il quarto motivo denuncia omessa pronuncia in ordine al secondo motivo d’appello, violazione dell’art. 112 c.p.c.. La sentenza impugnata aveva omesso di motivare in ordine al motivo d’appello avente ad oggetto l’affermazione secondo cui l’interpretazione proposta dal ricorrente non era stata applicata dall’Istituto nei confronti di alcun candidato e pertanto non era stato violato il principio di buona fede e correttezza. In appello, si era eccepito che la circostanza non trovava riscontro negli atti acquisiti al processo. In ogni caso, l’eventualità che vi fossero altri dipendenti diplomati in possesso di abilitazione e iscrizione all’albo ai quali non fosse stato attribuito il relativo punteggio restava circostanza irrilevante ai fini della valutazione della fondatezza della domanda avanzata dal C..

4. Il quinto motivo denuncia vizio di omessa pronuncia; violazione dell’art. 112 c.p.c.. Il primo giudice aveva affermato che non vi era prova che il conseguimento, da parte del ricorrente, del punteggio rivendicato gli avrebbe consentito di raggiungere una posizione utile. Tale passaggio argomentativo aveva formato oggetto di un motivo di appello per vizio di extrapetizione. Il ricorrente aveva rivendicato 4 punti per l’abilitazione e 4 punti per l’iscrizione all’albo professionale, in aggiunta 24 punti posseduti. Nell’ipotesi di riconoscimento di 32 punti, il ricorrente si sarebbe collocato al terzo posto e quindi posizione utile alla progressione economica in posizione D2.

5. Il primo motivo è inammissibile. Esso prospetta contestualmente omesso esame di un motivo di appello (art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c.) e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sullo stesso punto, concernente l’interpretazione della disciplina contrattuale fornita dal giudice di primo grado (art. 360 c.p.c., n. 5). La cumulativa censura di risolve in una sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c. tra loro incompatibili, quali l’omessa pronuncia, che suppone non esaminato un motivo di appello, e quella del vizio di motivazione, che suppone che tale esame sia avvenuto, censurandone invece il relativo accertamento per avere il giudice di merito insufficientemente o erroneamente motivato l’apprezzamento dei fatti rilevanti. L’esposizione cumulativa delle questioni, oltre ad essere logicamente incompatibile, finisce per rimettere al giudice di legittimità il compito di ricercare la censura utilizzabile allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle censure del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse.

6. Il secondo e il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto vertono sulla denunciata violazione dei canoni di ermeneutica negoziale (artt. 1362 e 1363 c.c.) in relazione alle clausole del contratto collettivo integrativo nell’interpretazione offerta dalla Corte territoriale, sono infondati.

7. Va premesso che, in base alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), secondo cui è possibile la denuncia con ricorso per cassazione della violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi, non è consentito alla S.C. procedere ad una interpretazione diretta della clausola di un contratto collettivo integrativo, in quanto la norma riguarda esclusivamente i contratti collettivi nazionali di lavoro (Cass. n. 27062 del 2013, n. 3681 del 2014). In relazione ai contratti integrativi, il controllo di legittimità è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione sufficiente e non contraddittoria (Cass. n. 28859 del 2008, 19227 del 2011, 17716 del 2016).

8. Le censure mosse dal ricorrente vertono sull’interpretazione letterale e logico-sistematica del Contratto collettivo decentrato integrativo di lavoro, che, all’art. 30, regola le “modalità di attribuzione punteggio” per la progressione orizzontale nella categoria D. Tale norma prevede l’elencazione di titoli, precisando che la valutazione della formazione/titoli di studio viene così articolata: dal numero 45 al numero 56 sono considerati i corsi di formazione interna ed esterna con attribuzione di un punteggio via via crescente commisurato alla durata del corso; al numero 57 è contemplato il titolo di laurea attinente al profilo professionale, cui è attribuito il valore 0,8 per ogni punto dal 66 al 110/110; al numero 58 la lode è valutata 1,6; al numero 59 il dottorato di ricerca ha valore 9; al numero 60 il titolo di laurea non attinente al profilo professionale ha valore 0,2 per ogni punto da 66 a 110/110; al numero 61 il secondo titolo di laurea ha valore 0,2 per ogni punto da 66 a 110/110; al numero 62 il titolo di laurea breve ha valore 0,1 per ogni. 66 a 110/110; al numero 63 l’abilitazione ha valore 4; al numero 64 l’iscrizione all’albo professionale (se richiesta dall’ente) ha valore 4.

9. La Corte di appello ha ritenuto che l’ordine espositivo dei punteggi attribuiti è tale da evidenziare “l’attribuzione ed i punteggi di merito, prima per i vari corsi di formazione interna ed esterna, poi per i titoli di studio superiore al diploma, a seconda che siano attinenti al profilo professionale o meno, finendo con i punteggi indicati ai nn. 63 e 64, la cui attribuzione invoca l’appellante, che si riferiscono alla abilitazione e all’iscrizione all’albo professionale (se richiesta dall’ente)”. Ha dunque affermato che “appare chiaro che i punteggi per l’abilitazione alla professione e l’iscrizione all’albo professionale, che sono riportati dopo il titolo di laurea debbano riferirsi solo a coloro che sono in possesso di tale titolo….”.

10. L’interpretazione fornita dalla Corte territoriale è rispondente ai canoni di ermeneutica contrattuale. Il primo criterio, quello letterale, evidenzia la bipartizione tra corsi di formazione, da un lato, e titoli di studio e professionali, dall’altro. All’interno del primo gruppo, la graduazione di punteggi fa riferimento ai corsi di formazione interna ed esterna e al numero di ore di apprendimento; il secondo gruppo risulta, del pari, dotato di una omogeneità intrinseca in quanto vertente sui titoli di studio superiori al diploma. Laddove la Corte usa il termine “gradualè”, tale qualificazione non allude ad un rapporto di gerarchia o di specificazione tra i vari titoli, ma è testualmente riferibile all’attribuzione dei punteggi di merito, nel senso che ad ognuna delle voci considerate è assegnato un punteggio che può sommarsi a quelli attribuiti per i titoli che precedono nell’elencazione, in funzione incrementativa del valore totale. Nell’interpretazione seguita dalla Corte territoriale, le parti sociali hanno inteso valorizzare il possesso di titoli di studio e professionali superiori a quello richiesto quale requisito minimo per l’accesso alla categoria. Tale interpretazione è logicamente coerente, essendo evidente che al possesso di titoli non richiesti per l’accesso alla categoria corrisponde – come avviene anche per la partecipazione ai corsi di formazione – un livello di conoscenze aggiuntivo rispetto a quello proprio della formazione di base, con correlativa implementazione delle competenze.

11. Giova ricordare che, nell’ambito dell’interpretazione di clausole negoziali, la doglianza relativa al vizio di motivazione deve investire l’obiettiva deficienza o la contraddittorietà del ragionamento sul quale si fonda l’interpretazione accolta, non essendo possibile il riesame e la conseguente autonoma valutazione del merito della controversia, ma soltanto il controllo sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica dell’apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice, non dovendo, quindi, il vizio logico attenere all’apprezzamento del significato dell’atto negoziale o delle sue singole clausole, ma solo alla coerenza formale, ossia all’equilibrio dei vari elementi che costituiscono la struttura argomentativa, e dovendo emergere dall’esame di quel ragionamento e degli argomenti sui quali esso è fondato, mentre la mera critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice del merito e la prospettazione di un possibile diverso risultato costituiscono censura inammissibile (Cass. n. 3780 del 2001). La denuncia del vizio di motivazione dev’essere effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell’attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l’indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. nn. 4178 del 2007, 5273 del 2007, 15604 del 2007, 14044 del 2010).

12. A ben vedere, il ricorso non evidenzia alcuna incompatibilità razionale degli argomenti utilizzati nella sentenza impugnata, nè una illogicità della soluzione accolta dai giudici di merito, ma oppone una diversa interpretazione delle clausole contrattuali, sostanzialmente riferibile ad una diversa ricostruzione dell’intenzione delle parti sociali, ritenuta preferibile.

13. L’esame del quarto e del quinto motivo vertono su questioni o passaggi argomentativi della sentenza di primo grado che – secondo quanto prospettato dal ricorrente – avrebbero formato oggetto di motivi di gravame, ma in ordine ai quali la Corte di appello non era tenuta motivare, essendo rimasti assorbiti nel rigetto della domanda derivante dall’interpretazione della disciplina contrattuale di riferimento.

14. In conclusione, il ricorso va rigettato. Nulla va statuito quanto alle spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2017

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