Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 555 del 15/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/01/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 15/01/2020), n.555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1481-2015 proposto da:

GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI SPA in persona dell’Amm.re Delegato e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE G. MAZZINI presso lo studio de l’avvocato GABRIELE

ESCALAR, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SASSUOLO in persona del Sindaco e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.DENZA 20, presso

lo studio dell’avvocato LORENZO DEL FEDERICO, che lo rappresenta e

difende giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2277/2014 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 18/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/11/2019 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE GIROLAMO con delega, che si

riporta al ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato CALIFANO per delega

dell’Avvocato DEL FEDERICO che si riporta agli atti.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. Il Gruppo Ceramiche Ricchetti s.p.a. impugnava l’avviso di accertamento notificato il 18.12.2002 relativo ad ICI per l’anno 1998, con il quale il Comune di Sassuolo accertava unà maggiore imposta ICI, oltre sanzioni e interessi, relativa a due distinte unità immobiliari ubicate nel territorio comunale di Sassuolo, classificate in Cat. D), già denunciate dalla contribuente ed in attesa di rendita. La CTP di Bologna accoglieva il ricorso, riconoscendo la correttezza del metodo contabile adottato dalla società per la determinazione dell’imposta, criterio contestato dall’ente comunale per la mancata produzione di documentazione contabile e catastale richiesta all’ente contribuente.

In sede di appello, la CTR dell’Emilia Romagna, respinse il ricorso del Comune, confermando la prima decisione, affermando l’illegittimità dell’accertamento ICI emesso dal Comune per l’anno 1998 – al fine di recuperare maggior imposta rispetto a quella definita dalla società contribuente con metodo contabile – in relazione a cespiti immobiliari già accatastati in categoria “D” e, per i quali, la rendita era stata solo successivamente attribuita, a seguito di precedente dichiarazione in variazione; ciò sul presupposto che, per gli immobili di categoria “D”, il criterio contabile costituisce, inderogabile criterio di determinazione della base imponibile, fino al momento dell’attribuzione della rendita.

La Corte di Cassazione veniva adita dal Comune di Sassuolo il quale censurava la pronuncia di appello perchè il giudice a quo non aveva considerato che, trattandosi di immobili accatastati, l’imposta non andava determinata con metodo contabile ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3 (ma, semmai, con il criterio di cui al citato art., allora vigente comma 4) e che, intervenuta l’attribuzione di rendita in adesione a precedente richiesta di variazione, il Comune era, in ogni caso, legittimato, ai sensi della L. n. 342 del 1974, art. 11, comma 1, a recuperare la differenza rispetto all’imposta versata, a decorrere dalla data della richiesta.

La S.C. con ordinanza n. 15914/2011, enunciava il principio secondo il quale il proprietario del fabbricato di categoria D) è tenuto a corrispondere l’imposta in base al valore contabile del D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 5, comma 3, fino a che non formula richiesta di attribuzione di rendita, nel qual caso, dal momento in cui fa la richiesta, egli, pur applicando in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuova, derivante dall’adesione al sistema generale della rendita catastale, sicchè può avere il dovere di pagare una somma maggiore o il diritto al rimborso.

La contribuente riassumeva la causa dinanzi alla CTR dell’Emilia Romagna, affermando che il principio espresso dalla Suprema Corte non era applicabile al caso di specie, avendo la stessa presentato dichiarazioni di accatastamento prima e di variazione poi, che non potevano assumere la valenza di domanda di attribuzione di rendita, trattandosi di atto imposto dalla legge.

La CTR adita – in sede di rinvio – affermava la legittimità del criterio adottato dal comune di Sassuolo, assumendo l’inesistenza di una procedura catastale di mera attribuzione della rendita azionabile ad istanza facoltativa della parte, poichè la legge impone l’obbligo di presentazione della dichiarazione di accatastamento da parte dei proprietari delle unità immobiliari, seguito dal successivo atto di classamento dell’Agenzia del territorio con il quale viene attribuita la rendita catastale al fabbricato. Una volta attribuita la rendita, in assenza di impugnazione della sua determinazione, essa diventa definitiva e vincolante, con efficacia retroattiva fino all’epoca di presentazione dell’istanza di accatastamento. Con la conseguenza, che dalla data di presentazione della domanda il proprietario aderisce al sistema generale delle rendite catastali.

Avverso la sentenza della CTR dell’Emilia Romagna n. 2277/2014, interponeva gravame la società contribuente svolgendo sette motivi. Resiste con controricorso il Comune di Sassuolo.

Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive in prossimità dell’udienza.

Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO

2. Col primo motivo, che denuncia violazione degli artt. 24,112 e 394 c.p.c., si censura la sentenza impugnata per vizio di extra-petizione e nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per aver i giudici di rinvio omesso di considerare che gli avvisi di accertamento si fondano non sulla applicazione retroattiva della rendita catastale definitivamente attribuita nel mese di ottobre 1998, bensì sulla carenza di documentazione contabile che aveva impedito al Comune l’applicazione del citato art. 5, comma 3, imponendogli il ricorso al principio di cui al citato art. 5, comma 4, vale a dire al criterio della rendita attribuita ai fabbricati similari; mancando del tutto negli atti impositivi il riferimento all’applicazione retroattiva della rendita catastale attribuita il 14 ottobre 1998 dall’Agenzia del territorio, a seguito delle dichiarazioni di accatastamento risalenti al 1988 e delle successive dichiarazioni di variazioni del 9 maggio 1994.

3. Con il secondo motivo che prospetta omessa denuncia su un punto controverso discusso in sede di riassunzione e non esaminato ai sensi dell’art. 112 c.p.c., nonchè la non debenza delle sanzioni e degli interessi ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3, si lamenta l’omessa pronuncia dei giudici di rinvio su questione già prospettata con il ricorso originario.

4. Con la terza, la quarta, la quinta la sesta e la settima censura si lamenta l’applicazione delle sanzioni e degli interessi in violazione del citato art. 74, l’omesso esame circa un fatto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c”, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e 62, ex art. 360 c.p.c., n. 3) e 4); nonchè la non debenza delle sanzioni per obiettiva incertezza D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 5, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, e della L. n. 212 del 2000, art. 10, commi 2 e 3, assumendo che per obiettiva incertezza sull’applicazione del citato art. 5, commi 3 e 4, non erano dovuti gli interessi fino alla data di comunicazione della nuova rendita, ribadendo, che, con l’entrata in vigore dello Statuto del contribuente, si è imposto alla P.A. comportamenti volti all’effettiva conoscenza da parte dei contribuenti degli atti loro destinati. In questa cornice normativa, si inserirebbe il citato art. 74 che stabilisce che a decorrere dal primo gennaio 2001, gli atti di attribuzione o di modifica della rendita catastale hanno effetto per il contribuente solo dal giorno della loro notificazione, dovendosi escludere l’applicazione di sanzioni e interessi per gli atti relativi all’attribuzione di rendita o modificazione adottati entro il 31 dicembre 1999, che sono stati recepiti in atti impositivi non definitivi all’atto dell’entrata in vigore della L. n. 212 del 2000.

5. La prima censura è inammissibile.

Dalla sentenza della Suprema Corte emerge con tutta evidenza che i giudici regionali, la cui decisione era stata censurata con il ricorso per cassazione, avevano ritenuto che la rendita attribuita nell’anno 1998 dall’Agenzia del territorio non potesse retroagire alla dichiarazione di accatastamento e a quelle di variazione messe in atti dalla proprietaria, senza alcun riferimento alla determinazione della rendita sulla base di quelle attribuite ai fabbricati similari.

Ebbene, la censura attinge la sentenza impugnata in quanto i giudici di rinvio avrebbero applicato tout court il principio affermato dalla citata ordinanza della S.C., sebbene le motivazioni degli avvisi e le difese del comune fossero incentrate non sulla efficacia retroattiva della rendita, successivamente attribuita dall’Ufficio del territorio, bensì sull’applicazione del criterio di cui al citato art. 5, comma 4.

In ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla “regola” giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità. (Cass. n. 20887/2018; Cass. n. 20981 del 2015).

Pertanto i limiti del giudizio di rinvio non sono solo quelle di ampliare il thema decidendum, ma anche quelle inerenti alle preclusioni che discendono dal giudicato implicito che si formà con la decisione della Corte di cassazione.

Ed invero, già la prima sentenza della CTR, cassata dalla Corte per l’erronea applicazione del principio affermato, era stata emessa sulla base che, con gli avvisi di accertamento opposti, il Comune avesse applicato retroattivamente la rendita catastale attribuita nel 1998; tuttavia detta affermazione non è stata censurata dalla contribuente nè con ricorso incidentale nè col rimedio della revocazione, nell’ipotesi in cui sussistessero i requisiti necessari della revocazione di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall’art. 391-bis c.p.c., tra i quali rientra che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso(Cass. n. 9597/2019; 27094 del 2011).

In conclusione, la statuizione della CTR, la quale respinse il gravame del Comune, ritenendo la irretroattività della rendita successivamente determinata agli anni precedenti, senza avvedersi che, invece, l’amministrazione aveva applicato il criterio delle rendite similari ex art. 5, citato n. 4, in quanto non censurata in Cassazione, è passata in giudicato.

6. Le ulteriori censure sono fondate.

7. Invero, rileva il Collegio che la figura dell’assorbimento – che esclude il vizio di omessa pronuncia – ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande. Ne consegue che non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, nè la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (cfr. Corte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7663 del 16/05/2012; id. Sez. 1, Sentenza n. 28663 del 27/12/2013).

L’erronea pronuncia dichiarativa dell’assorbimento di un motivo di gravame determina il vizio di “omessa pronuncia” che deve essere censurato come vizio nullità processuale in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4); tuttavia, l’erronea indicazione del parametro normativo del sindacato di legittimità, non è vincolante nel caso in cui – come nella specie – possa agevolmente indentificarsi il vizio di legittimità censurato attraverso le argomentazioni svolte nella esposizione del motivo con riferimento alla nullità della sentenza (cfr. Corte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14026 del 03/08/2012).

Il rilevato vizio di omessa pronuncia, tuttavia, non determina per ciò stesso la cassazione della sentenza impugnata e la conseguente rimessione della causa al giudice di rinvio affinchè pronunci sulla questione pretermessa, allorquando la Corte, non occorrendo procedere a verifiche in fatto – essendo stata dedotta con il motivo di gravame una questione di mero diritto -, è posta in condizione di esaminare direttamente la questione pretermessa e di pronunciare su di essa nel merito, trovando fondaments3 tale conclusione nell’esercizio dei poteri conferiti alla Corte in funzione nomofilattica secondo una interpretazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, costituzionalmente orientata ai principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost. (cfr. Corte Cass. II sez. 1.2.2010 n. 2313; id. I se. 22.11.2010 n. 23581; id. sez. lav. 3.3.2011 n. 5139; id. Sez. 3, Sentenza n. 15112 del 17/06/2013; id. Sez. 1, Sentenza n. 28663 del 16 27/12/2013; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21257 del 08/10/2014; id. Sez. L, Sentenza n. 23989 dell’11/11/2014 che estende l’intervento correttivo ex art. 384 c.p.c., u.c., finanche al vizio di nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente).

Premesso ciò, quanto all’eccepita non debenza degli interessi e delle sanzioni applicate dall’ente impositore, si osserva quanto segue.

8. In tema di ICI, gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale, emessi anteriormente al primo gennaio 2000 (data dalla quale l’efficacia dei medesimi decorre dalla loro notificazione, L. n. 342 del 2000, ex art. 74, comma 1), in quanto dotati di immediata efficacia anche se non comunicati o notificati al contribuente, consentono il recupero della maggiore imposta eventualmente dovuta, ma non l’applicazione di interessi e sanzioni, la cui irrogazione – come si desume dall’art. 74, comma 2, e dai principi generali in tema di sanzioni tributarie, previsti dal D.Lgs. n. 472 del 1997 – richiede la prova dell’effettiva conoscenza degli atti attributivi o modificativi della rendita medesima, non essendo sufficiente, a tal fine, la conoscenza legale derivante dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (Cass. n. 12277/2017; Cass. n. 6771/2010).

Manca in atti la prova dell’effettiva conoscenza dell’attribuzione delle rendite alle unità immobiliari di proprietà della ricorrente, questione che non risulta dedotta dal Comune che, neppure nel controricorso, lo invoca quale presupposto ostativo all’applicazione della citata disposizione.

Il ricorso va dunque accolto con riferimento ai motivi dal secondo al settimo.

10. Sussistono i presupposti, in considerazione dell’evoluzione giurisprudenziale in materia di sanzioni ed interessi per compensare le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

– accoglie i motivi dal secondo al settimo, respinto il primo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara la non debenza delle sanzioni e degli interessi; conferma per il resto;

– compensa le spese dell’intero giudizio

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020

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