Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 555 del 10/01/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 555 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DI PALMA SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso 20281-2011 proposto da:
SEMERARO

GRAZIA

SMRGRZ64D67D171A

MECCA

VITO

MCCVTI77T23G942V) elettivamente domiciliati in ROMA,
(I
V.LE GIULIO CESARE 183, presso lo studio dell’avvocato
BENINCAMPI URSULA, rappresentati e difesi
dall’avvocato D’ADDARIO FILOMENA giusta procura a

2012

margine del ricorso;
– ricorrenti –

6028
contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in
carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

Data pubblicazione: 10/01/2013

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –

avverso il decreto n. 30/2011 della CORTE D’APPELLO di
POTENZA del 13/01/2011, depositato il 19/01/2011;

udienza del 25/09/2012 dal Consigliere Relatore Dott.
SALVATORE DI PALMA;
è presente il P.G. in persona del Dott. LUCIO CAPASSO
che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo e
per il rigetto del secondo.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Equa riparazione

R.g. n. 20281/11 — U. P. 25 settembre 2012

Ritenuto che Grazia Semeraro e l’Avv. Vito Mecca, con ricorso del 18 luglio 2011, hanno
impugnato per cassazione — deducendo due motivi di censura, illustrati con memoria —, nei
confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Potenza depositato in data
19 gennaio 2011, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso della Semeraro,
rappresentata e difesa dall’Avv. Vito Mecca — vòlto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non
patrimoniali ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 —, in contraddittorio
con il Ministro della giustizia — il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità
o per l’infondatezza del ricorso —, ha dichiarato la nullità della procura ad litem, con conseguente
inammissibilità del ricorso, ed ha condannato l’Avv. Vito Mecca al rimborso delle spese del
giudizio in favore della parte resistente;
che resiste, con controricorso, il Ministro della giustizia;
che la Corte d’Appello di Potenza, con il suddetto decreto impugnato ha dichiarato la nullità
della procura ad litem e, conseguentemente, del ricorso, per difetto di jus postulandi, osservando
che essa è estremamente generica, anche perché contenuta in foglio separato privo del timbro di
congiunzione e di numerazione progressiva nonché della data, elementi che escludono il riferimento
certo al processo di equa riparazione.
Considerato che, con i motivi di censura vengono denunciati come illegittimi, per violazione
dell’art. 83 cod. proc. civ.: a) la omessa considerazione che l’unico requisito di validità della
procura ad litem è costituito dalla materiale congiunzione di tale procura all’atto cui si riferisce; b)
l’omessa considerazione che il tenore letterale della procura non lascia adito a dubbi circa il
riferimento della stessa al ricorso per equa riparazione proposto dinanzi al Giudice adito;
che il ricorso merita accoglimento;
che, nella specie, la procura ad litem è stata conferita su foglio separato, materialmente
congiunto al ricorso per equa riparazione;
che, con prevalente e consolidato orientamento, questa Corte, ha enunciato i seguenti principi:
a) il requisito, posto dall’art. 83, terzo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ. (aggiunto dall’art. I
della legge 27 maggio 1997, n. 141), della materiale congiunzione tra il foglio separato, con il quale
la procura sia stata rilasciata, e l’atto cui essa accede, non si sostanzia nella necessità di una cucitura
meccanica, ma ha riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente
apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla
provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al
giudizio di cui si tratta, con la conseguenza che, ai fini della validità della procura, non è richiesto
che il rilascio di essa su foglio separato sia reso necessario dal totale riempimento dell’ultima
pagina dell’atto cui accede, né che la procura sia redatta nelle prime righe del foglio separato, non
essendo esclusa la congiunzione dalla presenza di spazi vuoti (cfr., ex plurimis, le sentenze n. 12332
del 2009 e 7731 del 2004); b) in tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del
processo — in relazione al quale l’art. 3, comma 2, della legge 24 novembre 2001, n. 89, richiede che
1

Sentenza

che come già rilevato, nella specie, i Giudici a quibus hanno affermato che la procura ad litem
in questione è generica mentre, in applicazione degli ora richiamati principi di diritto, il prudente
apprezzamento di fatti e circostanze, consente di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla
riferibilità della procura stessa al giudizio di cui si tratta;
che, infatti, la materiale congiunzione della procura al ricorso per equa riparazione de qua
costituisce un serio ed univoco indice di riferimento di essa al processo in questione;
che, inoltre, costituisce ormai diritto vivente quello secondo cui, a norma dell’art. 182, secondo
comma, cod. proc. civ. — nel testo sostituito dall’art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ed
applicabile alla fattispecie ratione temporis (il giudizio a quo è stato promosso con ricorso del 2
novembre 2010) —, nella parte in cui dispone che, «Quando rileva […1 un vizio che determina la
nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio […] per il
rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa», il giudice ha il dovere di
segnalare tale vizio alle parti, acché provvedano entro il termine stabilito alla sanatoria di esso,
dovendosi equiparare la nullità della procura ad litem al difetto di rappresentanza processuale (cfr.
le sentenze delle sezioni unite n. 28337 del 2011 e 9217 del 2010);
che da tale principio consegue che i Giudici a quibus, anche in sede di deliberazione del
decreto, avrebbero dovuto promuovere detta sanatoria, nelle forme prescritte dal menzionato art.
182, secondo comma, cod. proc. civ., e che la relativa omissione costituisce vizio del decreto
impugnato denunciabile con il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, numero
4), cod. proc. civ.;
che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato, con la conseguenza che la causa deve
essere rinviata alla Corte di Appello di Potenza, in diversa composizione, che provvederà alla
trattazione ed alla decisione della causa medesima, nonché a regolare anche le spese del presente
grado del giudizio.
P.Q.M.
2

il ricorso introduttivo sia sottoscritto da un avvocato munito di procura speciale — deve ritenersi che,
allorché la procura sia apposta in calce al ricorso, la posizione topografica della procura sia idonea —
salvo che dal suo testo si ricavi il contrario — a dar luogo alla presunzione di riferibilità della
procura medesima al giudizio cui l’atto accede, in applicazione del principio interpretativo di
conservazione dell’atto giuridico (di cui è espressione, in materia processuale, l’art. 159 cod. proc.
civ.), a nulla rilevando né l’assenza di alcun riferimento esplicito al giudizio che si è inteso
promuovere, né la formulazione generica del mandato (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 21189 del
2005); c) ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ., come modificato dall’art. 1 della legge n. 141 del 1997,
la procura si considera apposta in calce al ricorso con il quale venga introdotto il giudizio (nella
specie, avanti alla corte d’appello ai sensi della legge n. 89 del 2001), anche se, rilasciata su foglio
separato congiunto materialmente a tale atto, non vi sia alcun riferimento alla sentenza da
impugnare e manchino la data ed altresì l’indicazione del giudice adito, la collocazione materiale
della procura, in seguito alla citata novella, facendo ritenere certa la provenienza del potere di
rappresentanza e dando luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui
accede, mentre l’introduzione del giudizio con ricorso vale ad attribuire coincidenza tra la data di
conferimento e quella di deposito (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 28839 del 2011);

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per k spese, alla Corte di Appello di
Potenza, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 25 settembre 2012

Il C nsigliere relatore ed estensore

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