Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5549 del 28/02/2020
Cassazione civile sez. lav., 28/02/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 28/02/2020), n.5549
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22849/2014 proposto da:
D.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ROMEO ROMEI
23, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO ZUCCARO,
rappresentato e difeso dall’avvocato ELVIRA MOREA;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo
Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale
mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione dei
crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,
rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO
MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO e
EMANUELE DE ROSE;
– resistenti con mandato –
e contro
EQUITALIA SUD S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 155/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
depositata il 06/05/2014, R.G.N. 2197/2012.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 6.5.2014, la Corte d’appello di Salerno ha rigettato l’appello proposto da D.L. avverso la sentenza con cui il locale Tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria sull’opposizione da lui proposta avverso una cartella esattoriale recante, tra l’altro, l’ingiunzione di pagamento di contributi previdenziali omessi;
che avverso tale pronuncia D.L. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quindici motivi di censura, illustrati con memoria;
che l’INPS ha depositato delega il calce al ricorso notificatogli, mentre la società concessionaria dei servizi di riscossione non ha svolto in questa sede attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che dei quindici motivi di ricorso appare preliminare l’esame del secondo, con cui si denuncia violazione degli artt. 353 e 354 c.p.c., per avere la Corte territoriale deciso la causa nel merito pur avendo ravvisato l’erroneità della statuizione di prime cure nella parte in cui aveva declinato il difetto di giurisdizione anche per la controversia relativa all’omesso pagamento dei contributi previdenziali;
che la censura è fondata, prevedendo la prima delle norme dianzi citate che il giudice d’appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, deve pronunciare sentenza “con la quale rimanda le parti al primo giudice”;
che è ormai consolidato il principio di diritto secondo cui, qualora il giudice di primo grado dichiari il difetto di giurisdizione sulla domanda, il giudice di secondo grado, che affermi la giurisdizione negata dalla prima sentenza, deve fare applicazione dell’art. 353 c.p.c., indipendentemente dal fatto che le parti abbiano formulato conclusioni di merito, e rimettere la causa al primo giudice, con la conseguenza che, ove a ciò non provveda, statuendo nel merito, la cassazione della relativa decisione deve essere disposta direttamente con rinvio al primo giudice, vertendosi in tema di violazione del principio di ordine pubblico del doppio grado di giurisdizione, senza che in ciò possa ravvisarsi una lesione della ragionevole durata del processo (Cass. S.U. n. 13722 del 2017);
che, pertanto, assorbiti gli ulteriori motivi di censura, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020