Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5549 del 08/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 08/03/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 08/03/2010), n.5549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27113-2006 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BRUXELLES

59, presso lo studio dell’avvocato FERIOZZI ANTONIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato DE GIROLAMO ANTONIO giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ESA SOFTWARE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ASIAGO 8, presso lo

studio dell’avvocato AURELI STANISLAO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TENTONI PIERO GIORGIO, giusta delega in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 451/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 29/09/2005 R.G.N. 59/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;

udito l’Avvocato DE GIROLAMO ANTONIO;

udito l’Avvocato AURELI STANISLAO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per: preliminarmente

inammissibilità, in subordine rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 21.4.2000, B.R. adiva il Tribunale di Rimini per sentir dichiarare l’illegittimità del licenziamento intimatogli il (OMISSIS) dalla spa Esa Software per presunto mancato superamento del periodo di prova. Deduceva l’attore di essere stato assunto con contratto di formazione e lavoro il quale prevedeva il patto di prova; tale contratto era stato però novato in altro sfornito di tale clausola, ragion per cui il recesso era nullo.

2. Si costituiva la società convenuta e controdeduceva che l’assunzione era avvenuta con decorrenza 1.12.1998 e patto di prova;

successivamente le parti si accordavano nel senso di regolare il rapporto di lavoro a sensi della L. n. 407 del 1990, ferme restando le clausole negoziali pattuite, tra cui il patto di prova. Allo scopo veniva utilizzato il modello di contratto di formazione e lavoro, barrando le clausole che non interessavano e sostituendole con le indicazioni inerenti alla legge citata; il B. produceva i documenti richiesti per l’applicazione della ripetuta L. n. 407 del 1990. Replicava il B. che le modifiche ricordate erano posteriori alla firma del contratto ed erano state apposte a sua insaputa.

3. Il Tribunale respingeva la domanda attrice; proponeva appello il B.; resisteva la Esa Software. La Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado così motivando:

– la tesi dell’attore, secondo la quale è stato instaurato un rapporto di fatto in data (OMISSIS) con una novazione in data (OMISSIS) senza la previsione di un patto di prova è rimasta mera allegazione;

– con lettera (OMISSIS) la Esa si impegnava ad assumere il lavoratore con contratto di formazione e lavoro; l’originario contratto è stato alterato e sostituito con altro, eliminando i riferimenti al contratto di formazione e lavoro ed inserendo le indicazioni di cui alla L. n. 407 del 1990;

– il B. ha prodotto la documentazione richiestagli per l’applicazione di quest’ultima normativa; la querela di falso non è stata proposta;

– è mancata la prova che l’esecuzione del rapporto di lavoro abbia avuto luogo prima della modifica apportata al documento;

– le prove per testi dedotte non sono ammissibili in quanto irritualmente capitolate;

– la scrittura privata fa riferimento ad un rapporto di lavoro avente decorrenza 1.12.1998 e non anteriore.

4. Ha proposto ricorso per Cassazione B.R., deducendo un motivo. Resiste con controricorso la spa Esa Software. Il ricorrente ha presentato memoria integrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con l’unico motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 2697 e 2702 c.c. e art. 437 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5: posto che il rapporto di lavoro ha avuto attuazione il (OMISSIS) ed il lavoratore risulta invece iscritto a libro paga il (OMISSIS), la Corte di Appello non spiega perchè le modifiche al contratto sarebbero state anteriori all’ultima data e per quale ragione le parti avrebbero pattuito fino dal (OMISSIS) le modifiche (circostanza per vero dedotta solo in appello). L’onere della prova circa l’esistenza del patto di prova era a carico della società. In realtà fu posto in essere il contratto di formazione e lavoro, ma esso venne novato senza più prevedere il patto di prova, onde il rapporto di lavoro era a tempo indeterminato.

6. Il ricorso è infondato. Esso non denuncia un vizio intrinseco di motivazione della sentenza impugnata in punto di ricostruzione del fatto, ovvero una contraddizione od una lacuna logica, ma propone una diversa ricostruzione dei fatti, contrapposta a quella fatta propria dalla Corte di Appello, operazione questa inammissibile in Cassazione. La Corte di Appello accerta che il contratto tra le parti fu unico, che esso venne convertito da contratto di formazione e lavoro in un contratto a sensi della L. n. 407 del 1990 previa acquisizione dei documenti necessari; che il patto di prova, già pattuito fino dall’origine, è rimasto valido anche dopo l’utilizzo della legge predetta. E’ mancata la prova di un’abusiva alterazione della scrittura originaria, mentre è stato accertato che non si verificava alcuna novazione, perchè le parti furono d’accordo dapprima di stipulare un contratto di formazione e lavoro, indi di attenersi alla L. n. 407 del 1990, in entrambi i casi con la previsione di un patto di prova che già ineriva al contratto di formazione e lavoro e continuava ad inerire al contratto come sopra modificato. La ricostruzione in fatto della vicenda contrattuale è stata compiuta dalla Corte di Appello con motivazione congrua ed adeguata, la quale si sottrae a censura in sede di legittimità.

7. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna B.R. a rifondere alla spa Esa Software le spese del grado, che liquida in Euro 23,00 oltre Euro duemila/00 per onorari, spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010

 

 

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