Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5548 del 06/03/2017

Cassazione civile, sez. lav., 06/03/2017, (ud. 02/12/2016, dep.06/03/2017),  n. 5548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5668-2011 proposto da:

C.M.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato MARIO

VINCOLATO, rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO BUDINI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’ABRUZZO, UFFICIO SCOLASTICO

PROVINCIALE DI CHIETI;

– intimati –

e contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 76/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 05/02/2010 R.G.N. 386/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2016 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. C.M.A., ha agito in giudizio, quale LSU, per il riconoscimento del diritto ad un posto di collaboratore scolastico in virtù della quota di riserva del 30% derivante dalle previsioni di cui al D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 12, e della L. n. 144 del 1999, art. 45. La domanda è e stata accolta in primo grado con sentenza riformata dalla Corte di appello dell’Aquila.

2. La C. ricorre per cassazione con due motivi Le amministrazioni intimate non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, si dà atto che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata nella decisione del ricorso, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016.

1.1. Come già affermato da questa Corte in altre occasioni (Cass. n. 11199 del 4 luglio 2012), nel giudizio di cassazione, l’adozione del modello della motivazione semplificata nella decisione dei ricorsi – sorto per esigenze organizzative di smaltimento dell’arretrato e di contenimento dei tempi di trattazione dei procedimenti civili entro termini di durata ragionevole, nel rispetto del principio di cui all’art. 111, secondo comma, Cost. – si giustifica ove l’impugnazione proposta non solleciti l’esercizio della funzione nomofilattica, ponendo questioni la cui soluzione comporti l’applicazione di principi già affermati in precedenza dalla Corte, e dai quali questa non intenda discostarsi. Nè l’utilizzazione della motivazione semplificata è preclusa dalla particolare ampiezza degli atti di parte.

2. Il ricorso denuncia plurime violazioni di legge e vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. La ricorrente si duole dell’erronea interpretazione ed applicazione della normativa che regola la fattispecie.

2.1. La questione oggetto del presente giudizio è stata già esaminata da questa Corte con una serie di pronunce, che qui si intendono integralmente richiamate, anche per quanto attiene al percorso argomentativo che le sostiene: Cass. nn. 28627, 28683, 28684, 28685, 28686 del 2013 e n. 176 del 2014.

2.2. Il principio di diritto ivi enunciato è il seguente: “In relazione al personale scolastico da inquadrare nei livelli retributivi – funzionali per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola d’obbligo, la riserva, a favore dei lavoratori impiegati in lavori socialmente utili, della quota del 30% dei posti da ricoprire mediante l’avviamento a selezione di cui alla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, prevista dal D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, art. 12, comma 4, nonchè dalla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 8, può trovare applicazione, a mente di quanto disposto dal D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 587, comma 2 soltanto qualora siano giunte ad esaurimento le graduatorie permanenti per il conferimento delle supplenze annuali; la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto ad usufruire di tale quota di riserva e, a fortiori, quella consequenziale di immissione in ruolo nei modi e termini di legge, non possono trovare accoglimento, qualora l’istante non abbia ritualmente allegato e provato, ovvero offerto di provare, la sussistenza della predetta circostanza”.

3. Dunque, il previo esaurimento delle graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle supplenze annuali costituisce requisito per farsi luogo all’avviamento a selezione di cui alla richiamata L. n. 56 del 1986, art. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, e, conseguentemente, configura un fatto costitutivo del vantato diritto di avvalersi della quota di riserva per gli LSU. Tale fatto costitutivo deve quindi essere tempestivamente allegato e provato, ovvero offerto di provare; in difetto di che, come si verifica nel caso di specie, le pretese azionate non possono essere accolte.

4. Restando assorbito ogni ulteriore profilo di doglianza, il ricorso va pertanto rigettato, previa parziale modifica, nel senso anzidetto, della motivazione della sentenza impugnata, comunque conforme a diritto nella parte dispositiva (art. 384 c.p.c., u.c.). Nulla per le spese del presente giudizio, in difetto di attività difensive da parte degli intimati.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2017

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