Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5547 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 28/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 28/02/2020), n.5547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHLNOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20049/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, DE ROSE EMANUELE, CARLA

D’ALOISIO;

– ricorrenti principali –

COMPRABENE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LEONE IV 99, presso lo studio dell’avvocato CARLO FERZI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati VINCENZO STANCHI,

ANNAMARIA PEDRONI, ANDREA NICOLO’ STANCHI;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA

SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 235/2013 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 19/07/2013 r.g.n. 39/2012.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Cagliari confermava la sentenza del Tribunale della stessa città che, accogliendo l’eccezione preliminare proposta dalla società Panda s.p.a., aveva annullato la cartella di pagamento emessa e notificata il 22/5/2007 nei confronti di Consorzio imprenditori riuniti – Cir s.r.l., società fusa per incorporazione nella Panda s.p.a. a far data dal 1/5/2002 (e quest’ultima a sua volta fusa per incorporazione nella Comprabene s.p.a. a far data dal 16/12/2009). La Corte rilevava che l’iscrizione a ruolo era stata effettuata nei confronti di soggetto estinto ed applicava la disciplina codicistica dettata dall’art. 2504 bis c.c., in tema di fusione per incorporazione delle società di capitali, nell’interpretazione fornitane dalle Sezioni Unite di questa Corte n. 19509 del 2010, secondo la quale con la successione a titolo universale della società incorporante – o della nuova società risultante dalla fusione – nei diritti ed obblighi della società incorporata o comunque fusa, quest’ultima si estingue.

2. Per la cassazione della sentenza l’INPS ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso Comprabene s.p.a. in liquidazione, che ha proposto altresì ricorso incidentale condizionato, affidato ad un motivo.

3. La controricorrente ha depositato anche memoria ex art. 380 bis. 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Come primo motivo di ricorso l’INPS deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 18,D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e dell’art. 156 c.p.c., comma 3.

Sostiene che la costituzione in giudizio del convenuto in senso sostanziale, successore a titolo universale quale società incorporante del soggetto estinto, destinatario ex art. 2504 bis vecchio testo c.c., della pretesa azionata, sarebbe idonea a sanare la nullità dell’iscrizione a ruolo e della notifica della cartella.

Sostiene l’applicabilità alla fattispecie dei principi affermati da questa Corte negli arresti n. 14066 del 2008, n. 1088 del 2013 e n. 14167 del 2014.

5. Come secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 e argomenta che in ogni caso la Corte cagliaritana, pur avendo ritenuto illegittima l’iscrizione a ruolo, avrebbe dovuto esaminare nel merito la fondatezza della pretesa di pagamento dell’Istituto previdenziale.

6. Come terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione della decisione della Commissione Europea del 11 maggio 1999, 2000/128/CE e ripropone le questioni di merito dibattute in giudizio in ordine alla ripetibilità degli sgravi relativi alla stipula di contratti di formazione e lavoro oggetto della pretesa azionata.

7. Comprabene s.p.a. in liquidazione ha affidato il proprio ricorso incidentale condizionato ad un unico motivo con il quale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,434,437,615 e 617 c.p.c. e del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6. Il motivo attinge l’argomentazione formulata dalla Corte d’appello a pg. 18 della motivazione, ove ha ritenuto ammissibile l’eccezione di prescrizione sollevata dall’opponente, questione che la ricorrente incidentale assume inconferente rispetto al decisum, che è stato fondato sulla nullità dell’iscrizione a ruolo e degli atti successivi.

8. Anzitutto deve rilevarsi come sia pacifico in giudizio che la fusione per incorporazione di Consorzio imprenditori riuniti – Cir s.r.l. (società cui facevano carico gli importi richiesti, che è stata oggetto dell’iscrizione a ruolo e destinataria della notifica della cartella esattoriale di cui è processo) in Panda s.p.a. (società opponente, poi a sua volta fusa per incorporazione in Comprabene s.p.a.) sia stata realizzata con atto del 19.4.2002, avente effetto dal 1.5.2002 (pg. 5 della sentenza impugnata).

9. I primi due motivi del ricorso principale, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono fondati, dovendosi dare seguito all’orientamento già espresso da questa Corte in fattispecie sovrapponibili alla presente (Cass. n. 16675 del 06/07/2017, Cass. n. 21553 del 21/08/2019) nelle quali si è affermato che in tema di incorporazione per fusione – nel regime precedente l’art. 2504-bis c.c., introdotto dalla riforma del diritto societario (D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) secondo cui la fusione tra società si risolve in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità – per orientamento consolidato di questa Corte la fusione delle società mediante incorporazione determina automaticamente l’estinzione della società incorporata ed il subingresso, per successione a titolo universale, della società incorporante nei rapporti sostanziali e processuali a quella relativi.

10. La sentenza impugnata ha del tutto trascurato gli effetti sananti dell’opposizione, anche nel merito, della società incorporante e il principio per cui la nullità dell’iscrizione a ruolo nei confronti della società incorporata (già estinta), se vale ad impedire all’INPS di potersi avvalere del titolo esecutivo, non impedisce l’accertamento del credito dell’INPS nel giudizio di opposizione in cui sia parte il soggetto sostanzialmente obbligato.

11. Ciò in quanto la controversia in opposizione a cartella esattoriale non si risolve nella mera verifica della regolarità del titolo, ma comporta (quando, come nel caso di specie, l’opposizione riguardi anche l’an della pretesa) la valutazione di merito nel rapporto debito-credito fra datore di lavoro ed ente previdenziale e senza che occorra alcuna domanda riconvenzionale dell’Istituto. E’ stato infatti affermato (v. ex aliis Cass. n. 23600 del 06/11/2009, n. 26395 del 26/11/2013, n. 16675 del 06/07/2017) che “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l’opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento emessa ai sensi del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 2, convertito, con modificazioni, nella L. 7 dicembre 1989, n. 389, dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che eventuali vizi formali della cartella o relativi all’iscrizione a ruolo comportano soltanto l’impossibilità, per l’istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l’accertamento in sede giudiziaria dell’esistenza e dell’ammontare del proprio credito”.

12. I primi due motivi del ricorso principale devono quindi essere accolti, con assorbimento del terzo motivo.

13. E’ invece inammissibile per difetto di interesse il ricorso incidentale, ancorchè condizionato, in quanto esso è stato proposto dalla parte totalmente vittoriosa al fine di ottenere la correzione della motivazione della sentenza impugnata, che non ha inciso sulla decisione della sentenza gravata in senso ad essa sfavorevole (Cass. n. 6601 del 29/03/2005, Cass. n. 18648 del 13/07/2018)

14. La sentenza va, pertanto, cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, che procederà a nuovo esame applicando i principi sopra ribaditi ed anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

15. Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

PQM

La Corte accoglie il primo e secondo motivo del ricorso principale, assorbito il terzo motivo. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA