Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5547 del 08/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 08/03/2010, (ud. 23/12/2009, dep. 08/03/2010), n.5547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.M.C. elett.te domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARINO GIUSEPPE, giusta mandato

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MONTEPASCHI SE.RI.T. – SERVIZIO RISCOSSIONI TRIBUTI S.P.A., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio

dell’avvocato CIUTI DANIELE, rappresentata e difesa dall’avvocato

CANNATA GIORGIO, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza v. 168/2006 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 03/04/2006 R.G.N. 477/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/12/2009 dal Consigliere Dott. STEFANO MONACI;

udito l’Avvocato MARINO GIUSEPPE;

udito l’Avvocato CANNATA GIORGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’oggetto della causa è costituito dalla domanda, proposta nei confronti della datrice di lavoro società Montepaschi Se.Ri.T. s.p.a. dal dipendente signor D.M.C., di declaratoria di illegittimità del licenziamento che gli era stato intimato. Il giudice di primo grado rigettava la domanda. Con sentenza n. 168/06, in data 23 marzo/3 aprile 2006, la Corte d’Appello di Caltanisetta rigettava l’appello del D.M. e confermava la pronunzia impugnata. In sintesi, la Corte d’Appello riteneva:

a) che non fosse stato violato il principio dell’immediatezza della contestazione, perchè tale principio era necessariamente “elastico e relativo”, e che, essendo intervenuta la sospensione cautelare dal servizio, dovesse ritenersi corretto l’iter seguito dalla società di non procedere all’irrogazione di sanzioni disciplinari sino all’emanazione per i medesimi fatti della sentenza penale di primo grado di condanna;

b) che sussistesse una giusta causa di licenziamento perchè il comportamento tenuto dal D.M. era idoneo a ledere il vincolo fiduciario con il dipendente;

c) che la lettera di licenziamento non fosse generica anche perchè era stata preceduta non solo dagli accertamenti penali, ma da una verifica ispettiva minuziosa e da una preventiva e dettagliata contestazione disciplinare.

Secondo quanto risulta dalla parte sullo “svolgimento del processo” della sentenza impugnata, nel merito al signor D.M. era stato contestato di avere ricevuto da alcuni contribuenti assegni bancari omettendo di rilasciare il verbale di ricevimento, di avere ritardato, e omesso, di versare alle casse della società le somme pagate dai contribuenti con i predetti assegni, di avere negoziato questi titoli di credito in seconda girata, in proprio oppure attraverso il figlio, di avere omesso, o di avere emesso in ritardo, le quietanze dei relativi pagamenti, anche per somme minori di quelle effettivamente pagate.

Avverso la sentenza d’appello, notificata il 9 giugno 2006, il D. M. ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi di impugnazione, notificato, in termine, il 3 agosto 2006. L’intimata società Montepaschi Se.Ri.T. – Servizio Riscossioni Tributi s.p.a.

ha resistito con controricorso notificato, a mezzo del servizio postale, in termine, in data 9-13 settembre 2006. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nel primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di una serie di disposizioni normative (artt. 1362 e 2106, art. 2119 c.c., art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 5 e ss.) e l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Ribadisce che nel caso di specie era stato violato il principio della tempestività della contestazione, e critica la motivazione espressa sul punto dalla Corte d’Appello, sostenendo che dalla lettera di contestazione non si evinceva in nessun modo che la sospensione cautelare fosse stata adottata in riferimento all’esito della vicenda penale.

Sul punto – sostiene il ricorrente – la sentenza non conteneva nessuna motivazione.

2. Nel secondo motivo di impugnazione il D.M. denunzia la violazione di una parte delle stesse norme (artt. 2106 e 2119 c.c., art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, L. n. 604 del 1966, art. 5) e della stessa L. n. 604 del 1966, art. 2, come modificato dalla L. n. 108 del 1990, ed infine di questa stessa legge, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Lamenta che la Corte d’Appello abbia ritenuto legittimo e proporzionato il licenziamento ritenendo significativo il fatto che il lavoratore fosse stato condannato in sede penale, e sostiene a questo proposito che il giudice civile doveva procedere ad una autonoma valutazione dei fatti, indipendentemente dall’esito del processo penale.

Contesta le modalità di accertamento – eseguito attraverso controlli della Guardia di Finanza e non con una autonoma indagine ispettiva – e, anche nel merito, l’adeguatezza e la proporzionalità della sanzione adottata in rapporto ai fatti contestati.

A suo parere anche su questo punto la sentenza era priva di motivazione; non sarebbero state indicate le ragioni per le quali i giudici avevano ritenuto che le irregolarità contestate assumessero una gravità tale da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro tra le parti.

3. Nel terzo motivo il dipendente denunzia la violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e l’omessa motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ed infine la nullità della sentenza.

Il ricorrente ribadisce di aver dedotto che nel corso della fase disciplinare non gli era stato consentito di poter esplicitare in maniera esauriente le proprie difese, e lamenta che su questo punto sia mancata qualsiasi motivazione.

4. Il ricorso non è fondato.

Il primo motivo è inammissibile ed infondato. E’ inammissibile, perchè non proposto nella fase di appello. La sentenza impugnata sottolinea, a pag. 4 della motivazione, che il motivo relativo ad una presunta violazione del principio di immediatezza e tempestività del licenziamento era stato illustrato nel ricorso di primo grado, ma non era stato assolutamente proposto in appello, neppure con un richiamo alle difese già esposte in ; primo grado, ragion per cui la censura era inammissibile perchè coperta da giudicato. In ogni caso il motivo è infondato nel merito. La tempestività ed immediatezza, o meno, di una contestazione disciplinare non può essere stabilita sulla base di criteri astratti, ma deve essere riferita alle circostanze concrete di ogni singolo caso.

La Corte d’Appello ha motivato in maniera congrua e convincente chiarendo, in particolare alle pagg. 6 e 7 della motivazione, le ragioni, per le quali in questo caso il tempo intercorso non poteva considerarsi eccessivo, anche perchè si dovevano comunque valutare le risultanze del processo penale intentato a carico del D.M..

5. Anche il secondo motivo proposto è inammissibile perchè si risolve nella riproposizione di questioni di fatto, relative in particolare alla valutazione della gravità del comportamento tenuto dal D.M. e posto a base del licenziamento. Una valutazione di questo genere rientra nel merito della controversia, e spetta perciò al giudice del merito, che però è tenuto a motivarla adeguatamente.

Nel caso specie la Corte d’Appello di Caltanisetta ha motivato anche su questo punto in maniera logica e convincente, sottolineando, a pag. 7, che,l’idoneità del comportamento del dipendente a ledere il vincolo fiduciario nei confronti del datore di lavoro deve essere i valutato con particolare rigore nei caso di persone addette alla riscossione di somme di denaro, come appunto il ricorrente.

Per quel che riguarda la censura specifica secondo la quale i fatti addebitati non sarebbero stati di gravità tale da integrare i presupposti del recesso per giusta causa, è anch’essa infondata. La sentenza rileva che il provvedimento di licenziamento era sufficientemente motivato nella parte in cui faceva riferimento al giudizio penale conclusosi con la condanna del D.M., sottolineando anche che la stessa lettera di licenziamento era stata preceduta non solo dagli accertamenti espletati in sede penale, ma anche da una verifica ispettiva minuziosa basata su dettagliati e specifici chiarimenti.

Non va dimenticato che nel giudizio di merito lo stesso D.M. non aveva contestato (così come non ha contestato neppure nel giudizio di cassazione) di avere posto in essere i fatti che gli erano stati addebitati nelle due note del 28 luglio 1998 e dell’11 agosto 1998, che avevano preceduto il licenziamento, in sostanza (come pure non contestato) quelli stessi fatti riportati dalla stessa sentenza, alle pagg. 2 e 3 nello “svolgimento del processo”, e che sono stati richiamati anche i più innanzi, nella parte iniziale di questa motivazione.

Se quei fatti avevano giustificato la condanna penale, si dovevano ritenere (così come ritenuto dai giudici di merito, e come, del resto, appare cori immediata evidenza) di assoluta gravità e tali da ledere in maniera non reversibile il vincolo fiduciario necessario per lo svolgimento delle mansioni assegnate al ricorrente.

6. Le altre critiche contenute nel motivo sono prive di rilievo.

Il giudice civile è tenuto ad un’autonoma valutazione, ma può tener conto della valutazione del giudice penale e dei relativi I accertamenti.

Ed è irrilevante che alcuni accertamenti siano fatti siano stati compiuti dalla Guardia di finanza, e non da organi interni dell’Istituto bancario.

7. Il terzo motivo, infine, è inammissibile per genericità.

Il ricorrente non spiega come e perchè non gli sarebbe stato consentito di predisporre una adeguata difesa.

8. In conclusione, dunque, il ricorso è infondato e non può che essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza in danno del ricorrente, e vengono liquidate così come;in dispositivo.

PQM

La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 24,00, oltre ad Euro 2000,00 (duemila) per onorari ed oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 23 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010

 

 

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