Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5547 del 06/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 06/03/2017, (ud. 02/12/2016, dep.06/03/2017),  n. 5547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5524-2011 proposto da:

M.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato MARIO

VINCOLATO, rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO BUDINI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’ABRUZZO, UFFICIO SCOLASTICO

PROVINCIALE DI CHIETI;

– intimati –

e contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12 ope legis, atto di

costituzione depositato il 23/3/2011;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 81/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 29/01/20 r.g.n. 401/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2016 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. M.G., ha agito in giudizio, quale LSU, per il riconoscimento del diritto ad un posto di collaboratore scolastico in virtù della quota di riserva del 30% derivante dalle previsioni di cui al D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 12, e della L. n. 144 del 1999, art. 45. La domanda è stata accolta in primo grado con sentenza riformata in appello.

2. La Corte di appello dell’Aquila, con sentenza numero 81 del 2010, ha ritenuto – in sintesi che, in base al D.Lgs. n. 297 del 1997, art. 554 per l’accesso alla qualifica di collaboratore scolastico (4^ qualifica professionale), rivendicata dall’appellata, è sempre richiesta la procedura “concorsuale, sicchè, con riferimento a tale qualifica, nessuna riserva (nel caso di specie: del 30%) potevano vantare gli addetti ai lavori socialmente utili, risultando la stessa riserva limitata a quelle qualifiche funzionali – (come la 3^), il cui accesso è permesso mediante avviamento diretto; comunque, nel caso in esame, difettava ogni allegazione e prova circa la consistenza numerica dei posti totali da coprire in relazione alla qualifica funzionale e alle piante organiche degli istituti scolastici, la consistenza numerica totale della quota di riserva,la collocazione della lavoratrice nella graduatoria delle liste di collocamento e di mobilità in posizione tale da far sorgere il suo diritto ad essere avviata alla selezione ed, infine, l’esito positivo della selezione stessa.

3. La M. ricorre per cassazione con quattro motivi. Le amministrazioni intimate non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, si dà atto che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata nella decisione del ricorso, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016.

1.1. Come già affermato da questa Corte in altre occasioni (Cass. n. 11199 del 4 luglio 2012), nel giudizio di cassazione, l’adozione del modello della motivazione semplificata nella decisione dei ricorsi – sorto per esigenze organizzative di smaltimento dell’arretrato e di contenimento dei tempi di trattazione dei procedimenti civili entro termini di durata ragionevole, nel rispetto del principio di cui all’art. 111 Cost., comma 2, – si giustifica ove l’impugnazione proposta non solleciti l’esercizio della funzione nomofilattica, ponendo questioni la cui soluzione comporti l’applicazione di principi già affermati in precedenza dalla Corte, e dai quali questa non intenda discostarsi. Nè l’utilizzazione della motivazione semplificata è preclusa dalla particolare ampiezza degli atti di parte.

2. Con il primo motivo si deduce violazione di legge in relazione all’art. 435 c.p.c., comma 2, (art. 360 c.p.c., n. 3) per mancato accoglimento dell’eccezione di improcedibilità dell’atto di appello. Il MIUR aveva violato il termine di gg. 10 per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza previsto dalla norma suddetta.

2.1. Secondo giurisprudenza assolutamente consolidata di questa Corte, nel rito del lavoro il termine di dieci giorni entro il quale l’appellante, ai sensi dell’art. 435 c.p.c., comma 2, deve notificare all’appellato il ricorso, tempestivamente depositato in cancelleria nel termine previsto per l’impugnazione, e il decreto di fissazione dell’udienza di discussione non ha carattere perentorio; la sua inosservanza non produce quindi alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perchè non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell’appellato, sempre che sia rispettato il termine che ai sensi del medesimo art. 435 c.p.c., commi 3 e 4, deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell’udienza di discussione (v. ex plurimis, Cass 26489 del 30.12.2010).

2.2. Nessuna invalidità è derivata dall’inosservanza del termine suddetto, nè è stata dedotta la violazione dei termini minimi di comparizione; tanto è sufficiente a far ritenere correttamente introdotto il giudizio di gravame e costituto il relativo contraddittorio.

3. Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c., comma 2, si duole che il giudice di appello non abbia riconosciuto la novità e conseguente inammissibilità delle eccezioni svolte dalla P.A. in appello, siccome fondate anche sull’accertamento di una nuova situazione di fatto non rappresentata in primo grado.

3.1. Il motivo in esame è inammissibile per difetto dei requisiti di cui all’art. 366 c.p.c..

3.2. L’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone che la parte, nel rispetto delle regole processuali desumibili dall’art. 366 c.p.c., riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale (Cass. n. 19410/2015, n. 11738/2016).

4. Con il terzo e il quarto motivo, denunciando plurime violazioni di legge e vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, la ricorrente si duole dell’erronea interpretazione ed applicazione della normativa che regola la fattispecie.

4.1. La questione oggetto del presente giudizio è stata già esaminata da questa Corte con una serie di pronunce, che qui si intendono integralmente richiamate, anche per quanto attiene al percorso argomentativo che le sostiene: Cass. nn. 28627, 28683, 28684, 28685, 28686 del 2013 e n. 176 del 2014.

4.2. Il principio di diritto ivi enunciato è il seguente: “In relazione al personale scolastico da inquadrare nei livelli retributivi – funzionali per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola d’obbligo, la riserva, a favore dei lavoratori impiegati in lavori socialmente utili, della quota del 30% dei posti da ricoprire mediante l’avviamento a selezione di cui alla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, prevista dal D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, art. 12, comma 4, nonchè dalla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 8, può trovare applicazione, a mente di quanto disposto dal D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 587, comma 2 soltanto qualora siano giunte ad esaurimento le graduatorie permanenti per il conferimento delle supplenze annuali; la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto ad usufruire di tale quota di riserva e, a fortiori, quella consequenziale di immissione in ruolo nei modi e termini di legge, non possono trovare accoglimento, qualora l’istante non abbia ritualmente allegato e provato, ovvero offerto di provare, la sussistenza della predetta circostanza”.

5. Dunque, il previo esaurimento delle graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle supplenze annuali costituisce requisito per farsi luogo all’avviamento a selezione di cui alla richiamata L. n. 56 del 1986, art. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, e, conseguentemente, configura un fatto costitutivo del vantato diritto di avvalersi della quota di riserva per gli LSU. Tale fatto costitutivo deve quindi essere tempestivamente allegato e provato, ovvero offerto di provare; in difetto di che, come si verifica nel caso di specie, le pretese azionate non possono essere accolte.

6. Restando assorbito ogni ulteriore profilo di doglianza, il ricorso va pertanto rigettato, previa parziale modifica, nel senso anzidetto, della motivazione della sentenza impugnata, comunque conforme a diritto nella parte dispositiva (art. 384 c.p.c., u.c.). Nulla per le spese del presente giudizio, in difetto di attività difensive da parte degli intimati.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2017

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