Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5544 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 28/02/2020, (ud. 13/11/2019, dep. 28/02/2020), n.5544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19804/2014 proposto da:

F.P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO

PELLICO 24, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO ANDREOZZI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ANZIO, FI.ER.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 9275/2012 della 3620 CORTE D’APPELLO

01/08/2013 R.G.N. di ROMA, depositata il 9478/2008.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con la sentenza n. 9275, resa in data 1 agosto 2013, la Corte d’appello di Roma confermava la decisione del Tribunale di Velletri che aveva respinto la domanda proposta da F.P.L. nei confronti del Comune di Anzio (con la chiamata in causa di Fi.Er.) intesa ad ottenere il pagamento delle retribuzioni per le funzioni di Vicedirettore del Centro di Formazione professionale, per l’incarico di coordinamento e per la sostituzione del Direttore, il suo diritto allo sgravio per le ore di docenza nonchè il suo diritto alla nomina quale Direttore ed alle relative retribuzioni (per effetto e quale conseguenza del comportamento illegittimo dal Comune posto in essere allorchè aveva disposto la nomina a Direttore ad interim del Centro di formazione professionale del Fi. in luogo del F.);

2. riteneva la Corte territoriale che la chiamata in causa di Fi.Er. fosse stata resa necessaria dalla testuale formulazione della domanda volta a farne dichiarare illegittima la nomina e ad ottenere in suo luogo l’incarico;

considerava, per il resto, che non fossero indicate, se non genericamente con rinvio al contratto collettivo 1/1/1998-31/7/2003 per la formazione professionale (non appartenente alla categoria dei contratti collettivi di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 40 e segg., pubblico impiego), le basi normative che giustificavano la richiesta di sgravio per docenza e il compenso per l’attività di coordinatore nonchè per la sostituzione del Direttore che ex se sembrava rientrare nelle mansioni esigibili dal vicario;

evidenziava che neppure risultassero indicate le basi legali (in senso ampio comprensivo di quelle che fondano obblighi contrattuali) che giustificavano la richiesta del F. di essere nominato direttore del Centro in luogo del chiamato in causa Fi. e che, di conseguenza, appariva giustificata la decisione di prime cure di non dar luogo alle prove testimoniali;

3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso F.P.L. con un motivo;

4. il Comune di Anzio e Fi.Er. non hanno svolto attività difensiva;

5. non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo il ricorrente denuncia omessa pronuncia su uno o più capi di domanda oggetto di contraddittorio tra le parti in violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

lamenta che la sentenza impugnata sia priva di idonea motivazione essendo carente nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sui seguenti capi della domanda: 1) diritto dell’istante alla retribuzione per le funzioni di Vicedirettore negli anni 1997/1998 e 1998/1998 (così testualmente in ricorso) ed al pagamento della somma da stabilire anche secondo i parametri retributivi del Direttore del Centro; 2) diritto alla retribuzione spettante per l’incarico di coordinamento negli anni 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000 con conseguente richiesta di condanna del Comune di Anzio al pagamento della somma di Euro 4.844,35 o di quella diversa da stabilire anche secondo i parametri retributivi del Coordinatore del Centro; 3) diritto alla retribuzione spettante quale Direttore durante tutti i periodi di sostituzione del Direttore per malattie e/o ferie con conseguente richiesta di condanna del Comune al pagamento della differenza di retribuzione pari ad Euro 342,06 o di quella diversa da stabilire anche secondo i parametri retributivi del Direttore del Centro;

2. il motivo presenta profili di inammissibilità ed è comunque infondato;

2.1. non è riprodotta la sentenza di primo grado (della quale è desumibile solo una sintesi narrativa alle pagg. 16 e 17 del ricorso) e dunque non è dato evincere con chiarezza per quali motivi le domande del F. (ed in particolare quelle in relazione alle quali il ricorrente denuncia omessa pronuncia da parte del giudice di appello) siano state rigettate;

2.2. i rilievi, inoltre, non colgono appieno la ratio della sentenza impugnata da rinvenirsi nel fatto che il ricorrente non avesse esplicitato la fonte normativa a giustificazione delle pretese avanzate essendosi limitato ad un generico rinvio al c.c.n.l. per la formazione professionale;

tale passaggio motivazionale è evidentemente da intendersi riferito a tutte le pretese (specie considerato che nella parte relativa alle ragioni di fatto della decisione è espressamente evidenziato che il F. aveva lamentato la mancata corresponsione dei compensi per l’attività di Vicedirettore e di Coordinatore e per la sostituzione del Direttorè oltre al suo diritto allo sgravio per le ore di docenza e al suo diritto alla nomina quale direttore con le relative conseguenze retributive);

neppure dal ricorso per cassazione si evince quale fosse stato lo specifico fondamento normativo posto a base delle pretese intese al pagamento di differenze retributive quale Vicedirettore (non essendo a tal fine sufficiente il mero richiamo alla nomina a Vicedirettore o al capitolo 6 del ricorso di primo grado nel quale sarebbero state descritte le mansioni svolte quale Vicedirettore – v. pag. 17 del ricorso – e così il rinvio, considerato dalla Corte territoriale meramente generico, al contratto collettivo per la formazione professionale);

si ricorda che, come da questa Corte già affermato, il lavoratore che rivendichi nei confronti del datore di lavoro lo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una superiore qualifica professionale oltre a dover dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale tali mansioni sono state svolte ha l’onere di specificare il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica ovvero il relativo trattamento retributivo vengono rivendicati, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale (v. Cass. 23 gennaio 2003, n. 1012; Cass. 7 agosto 2003, n. 1012; Cass. 1 luglio 2004, n. 12092; Cass. 24 maggio 2005, n. 10905);

solo in questa sede di legittimità il ricorrente ha richiamato espressamente l’art. 29 del c.c.n.l. per la formazione professionale (peraltro senza neppure produrre tale c.c.n.l. che è di diritto privato) e sulla base di tale disposizione assume di aver postulato l’avvenuto svolgimento di mansioni superiori al livello di inquadramento (V livello docente rispetto al V, Coordinatore o al VI Direttore);

trattasi, però, di questione che non risulta essere stata chiaramente prospettata nei suddetti termini in sede di merito tanto da determinare la pronuncia di genericità delle deduzioni attoree da parte della Corte territoriale;

2.3. per il resto, non è affatto vero che la sentenza impugnata sia del tutto carente di motivazione atteso che il ragionamento espresso, come ricostruito nello storico di lite, supera certamente il limite costituzionale di cui al nuovo art. 360 c.p.c., n. 5;

l’iter logico seguito, fondato sull’assunto per cui quanto dedotto non fosse idoneo alla prova delle fattispecie invocate, è infatti del tutto percepibile, a nulla rilevando, perchè la legge processuale non li valorizza, i profili di sufficienza nell’esplicitazione dei singoli passaggi di interconnessione tra la conclusione (inidoneità alla dimostrazione dei fatti idonei ad integrare la fattispecie) e il fondamento di esse (tenore concreto delle allegazioni svolte);

nè, del resto, le affermazioni motivazionali presentano profili di contraddittorietà che possano far ipotizzare per tale via un difetto di motivazione rilevante ex art. 132 c.p.c., n. 4;

il ricorrente pretende, a ben guardare, una rilettura del merito in senso diverso rispetto a quanto opinato dalla Corte territoriale, come tale parimenti inammissibile (Cass., Sez. Un., 25 ottobre 2013, n. 24148);

3. da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato;

4. nulla va statuito sulle spese in difetto di attività difensiva del Comune di Anzio e di Fi.Er.;

5. va dato atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, poichè l’obbligo del pagamento dell’ulteriore contributo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (cosi Cass., Sez. Un., 7 ottobre 2014, n. 22035.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo prescritto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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