Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5544 del 08/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 08/03/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 08/03/2010), n.5544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – est. Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15710-2006 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati STUMPO VINCENZO,

TRIOLO VINCENZO, FABIANI GIUSEPPE, giusta mandato in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36/A, presso lo studio dell’avvocato PISANI

FABIO, rappresentato e difeso dall’avvocato CALVO GAETANO, giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 831/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 19/01/2006 R.G.N. 263/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/12/2009 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato CORETTI ANTONIETTA per delega TRIOLO VINCENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 17.10.2003, G.G. conveniva l’INPS dinanzi al Tribunale di Catania ed esponeva di avere chiesto l’indennità di disoccupazione con domanda 25.9.2002. Tale domanda era stata respinta, perchè l’Istituto aveva ritenuto la stessa incompatibile con l’assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222 del 1984 di cui l’attore fruiva. Chiedeva pertanto la condanna dell’INPS alla corresponsione della citata indennità. Previa costituzione ed opposizione dell’INPS, il Tribunale accoglieva la domanda attrice. Proponeva appello l’INPS e la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza di primo grado così motivando:

– l’INPS sostiene che in virtù del D.L. n. 478 del 1992, art. 5 i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione sono incompatibili con i trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria contro l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

– la tesi non è fondata, perchè scopo della L. n. 887 del 1984, art. 10 è quello di evitare che colui il quale non può, per le proprie condizioni fisiche, espletare alcuna attività lavorativa riceva una indennità prevista per coloro che, pur essendo in grado di lavorare, non possono farlo per le difficoltà occupazionali nel mercato del lavoro;

– la disposizione invocata dall’appellante, cioè il D.L. n. 478 del 1992, art. 5 ha in buona sostanza ribadito il contenuto della norma precedente e torna pertanto applicabile il principio di cui a Cass. n. 5330 del 1997 (vedi infra);

– posta, dunque, la differenza tra assegno di invalidità e pensione di inabilità, in relazione ai diversi presupposti, non sussiste alcuna incompatibilità in ordine alla prestazione richiesta.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione l’INPS, deducendo un motivo, illustrato da memoria integrativa. Resiste con controricorso il G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con l’unico motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 887 del 1984, art. 10, del D.L. n. 148 del 1993, art. 6 convertito con modificazioni nella L. n. 236 del 1993 e del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 45: erroneamente la Corte di Appello ha ritenuto compatibile con l’indennità di disoccupazione l’assegno ordinario di invalidità, limitando il divieto di cumulo alla sola pensione di inabilità. Il principio di cui a Cass. 5330 del 1997 va rivisto in relazione al chiaro tenore delle norme applicabili. Non a caso il D.L. n. 299 del 1994, art. 2 convertito con modificazioni nella L. n. 451 del 1994 e la Corte Costituzionale con la sentenza n. 218.1995, occupandosi della questione della compatibilita dell’assegno ordinario di invalidità con l’indennità di mobilità, hanno risolto la questione nel senso dell’incompatibilità tra le due prestazioni e della possibilità di opzione per il trattamento più favorevole.

4. Nel controricorso, G.G. sostiene che le norme in questione debbono essere interpretate secondo la loro “ratio”: se il pensionato per invalidità possiede residue capacità lavorative e non può rioccuparsi per mancanza di lavoro sul mercato, egli deve essere ritenuto in grado di ricevere l’indennità di disoccupazione involontaria.

5. Con la memoria di replica, l’INPS ribadisce la validità della propria interpretazione anche in relazione alla ‘ratio legis’, perchè la possibilità di collocare sul mercato del lavoro le residue capacità lavorative, propria del pensionato per invalidità, non osta comunque a che egli fruisca dalla pensione e quindi preclude la possibilità di fruire di ulteriore beneficio, tenuto anche conto che il pensionato di invalidità percepisce comunque l’integrazione al minimo.

6. Il ricorso è fondato e va accolto. E’ noto che l’assegno di invalidità spetta al lavoratore assicurato la cui capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini sia ridotta a meno di un terzo (della L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 1).

L’assegno è riconosciuto per tre anni ed è soggetto a conferma per periodi della stessa durata. Dopo tre riconoscimenti consecutivi l’assegno diviene permanente. Esso si trasforma in pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile (comma 10). Per la disciplina del cumulo, il comma 11 rinviava alla L. n. 153 del 1969, art. 20 e succ. modd..

7. La pensione di inabilità presuppone (art. 2) che l’assicurato si trovi nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ed è prevista la preventiva rinuncia ad una serie di trattamenti, tra cui quello di disoccupazione (comma 2).

8. Con D.L. n. 148 del 1993 convertito con modificazioni nella L. n. 236 del 1993 è stato previsto (art. 6, comma 7) che, tra l’altro, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione sono incompatibili con i trattamenti pensionistici a carico dell’Invalidità, vecchiaia e superstiti. Successivamente il D.L. n. 299 del 1994 convertito con modificazioni nella L. n. 451 del 1994 ha previsto espressamente l’opzione tra assegno o pensione di invalidità e indennità di mobilità.

9. Per quanto rileva ai fini della decisione della presente controversia, occorre stabilire se l’assegno ordinario di invalidità (parziale) costituisca o meno un trattamento pensionistico. La risposta deve essere positiva, trattandosi dell’erogazione a fronte dell’assicurazione obbligatoria contro l’Invalidità, vecchiaia e superstiti, calcolato secondo le norme dell’assicurazione stessa e convertito “ex lege” in pensione di vecchiaia al compimento dell’età prevista per il normale pensionamento. Torna quindi applicabile il D.L. n. 148 del 1993, art. 6, comma 7 sopra citato, in virtù del quale l’indennità di disoccupazione è incompatibile con i trattamenti pensionistici dell’assicurazione Invalidità, vecchiaia e superstiti.

10. Non è utilizzabile nella presente causa il precedente di cui a Cass. n. 5330.1997, sentenza che ha deciso su una richiesta di indennità di disoccupazione per il periodo 8.7.1987 – 6.1.1988, periodo a fronte del quale il cumulo era disciplinato dalla L. n. 153 del 1969, art. 20 e non era applicabile la normativa sopravvenuta, della quale per l’appunto non è cenno nel testo della sentenza stessa.

11. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata. La causa, non risultando necessari ulteriori accertamenti, può essere decisa nel merito mediante la reiezione della domanda introduttiva. Giusti motivi, in relazione alla complessità della questione dibattuta, all’incertezza obiettiva circa l’esito della lite al momento della proposizione del ricorso, alla presenza di un precedente della Corte di Cassazione (apparentemente) favorevole all’attore consigliano la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande svolte da G.G., compensando le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 9 dicembre 2009 e confermato, previa riconvocazione, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA