Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5543 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 28/02/2020, (ud. 13/11/2019, dep. 28/02/2020), n.5543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29128-2018 proposto da:

TOP RESIN S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIACOMO ROSARIO GIRIBALDI;

– ricorrente –

e contro

D.B.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 719/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 06/09/2018, R. G. N. 475/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/11/2019 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIACOMO ROSARIO GIRIBALDI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 6.9.2018, dichiarava l’inammissibilità del reclamo proposto dalla s.r.l. Top Resin avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Livorno, all’esito della fase sommaria del rito L. n. 92 del 2012, ex art. 47 e ss. aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da D.B.M., respingendone l’impugnazione del licenziamento perchè ritorsivo ed accogliendo, invece, la domanda proposta relativa alla declaratoria di illegittimità del recesso, con condanna della società datrice a risarcire il danno conseguente, determinato nella misura di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto L. n. 604 del 1966, ex art. 6.

2. La Corte riteneva che l’unico rimedio esperibile avverso il provvedimento conclusivo della fase sommaria del rito ex L. n. 92 del 2012 fosse il ricorso in opposizione previsto dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51, e non il reclamo, che, ove proposto, andava dichiarato inammissibile. Osservava che la sentenza n. 19552/2016 di questa Corte, resa in fattispecie del tutto analoga, aveva ribadito che tale conclusione derivava direttamente dalla struttura del giudizio ed era giustificata dal componimento che essa forniva ai contrapposti interessi sostanziali e processuali delle parti, senza che potesse trovare ostacolo nella qualificazione di merito che introduceva la disposizione di cui al comma 51 (“contro l’ordinanza di accoglimento o di rigetto”).

3. Riteneva ben diversa la fattispecie sulla quale la S.C. si era pronunciata con la sentenza n. 8467/2017, nella quale il Tribunale aveva ab initio ritenuto di omettere la fase sommaria del giudizio, realizzando una cognizione piena dei fatti di causa, diversamente che nel caso esaminato, in cui la cognizione era stata sommaria, come motivato dal giudice e dimostrato dalla definizione della fase stessa con ordinanza.

4. Di tale decisione domanda la cassazione la società, affidando l’impugnazione ad unico motivo. Il D.B. è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente società denunzia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51 e ss., in relazione all’art. 433 c.p.c., nonchè violazione e/o falsa applicazione degli artt. 131,132,133 e 134 c.p.c., osservando che il lavoratore, nel costituirsi nel giudizio dinanzi alla Corte d’appello, non abbia eccepito alcunchè in ordine all’inammissibilità dell’impugnazione proposta, dimostrando in tal modo di aderire all’impostazione della ricorrente e che, in un caso assimilabile, la Corte di legittimità ha stabilito che occorresse avere riguardo non alla forma del provvedimento, bensì al suo contenuto, alla stregua della prevalenza della sostanza sulla forma.

2. Aggiunge che la Corte territoriale è incorsa in errore laddove ha argomentato che il provvedimento reso ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 49, era da ritenersi un’ordinanza emessa all’esito della fase sommaria di cognizione, in quanto nello specifico il giudice del lavoro aveva assunto le prove orali, pur limitando a quattro i testi escussi su tre capitoli a fronte dei trentatre articolati con indicazione di undici testi, oltre ad accogliere l’istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.

3. Tanto premesso, deve ritenersi corretto quanto evidenziato dalla Corte fiorentina nello specifico in ordine alla palese diversità del caso scrutinato rispetto a quello oggetto di esame nella pronunzia n. 8467/2017 e nella successiva del 17.6.2017 n. 16976, richiamante il contenuto della prima, per essere la situazione caratterizzata, come per la precedente, dall’emissione di un provvedimento in forma di sentenza, sì che alla veste formale corrispondeva un contenuto definitorio anche della fase a cognizione piena, essendosi il giudice di primo grado orientato nel senso di unificare le due fasi, a cognizione sommaria ed a cognizione piena, nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa.

4. Al contrario, nella specie, ci si limita a sostenere la identità delle situazioni, non indicandosi se non in termini affatto generici le modalità di svolgimento dell’istruttoria, senza considerare che il provvedimento emesso a conclusione della stessa ha assunto la forma di sentenza e che, anzi, la Corte territoriale ha sottolineato che il giudice di primo grado aveva riqualificato espressamente il ricorso proposto ai sensi dell’art. 414 c.p.c. come ricorso ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48.

5. La fattispecie si inquadra, dunque, in modo chiaro in quella esaminata da altra pronuncia di questa Corte (Cass. 30.9.2016 n. 19552, a tenore della quale “deve ritenersi acquisito l’esito interpretativo, che assegna al processo in esame natura di giudizio unico a composizione bifasica, in quanto contraddistinto da una prima fase ad istruttoria sommaria e semplificata, diretta ad assicurare al lavoratore una più rapida tutela dei propri diritti, in virtù dell’effetto anticipatorio dell’ordinanza che la conclude, e da una seconda fase (eventuale), che non ha natura di impugnazione della prima ma che di questa costituisce solo una prosecuzione, a cognizione piena e con portata espansiva sul piano soggettivo ed oggettivo, tale da fornire alle parti la garanzia di una decisione più completa e approfondita (Cass. n. 15066/2015; n. 21438/2015; n. 25046/2015). Ne consegue che il rimedio da esperire nei confronti del provvedimento conclusivo della fase sommaria, la quale può avere anche un contenuto meramente processuale (cfr. ordinanza SS.UU. 31 luglio 2014 n. 17443), è rappresentato dal ricorso in opposizione, previsto dall’art. 1, comma 51 L. citata, il quale si inserisce nel primo grado di giudizio (come seconda fase di esso) e, determinandone la prosecuzione, consente un nuovo esame della domanda, nelle forme ordinarie e con cognizione piena, e di ogni questione oggetto della fase precedente”… “senza che tale conclusione, la quale deriva direttamente dalla struttura del giudizio ed è giustificata dal componimento che essa fornisce ai contrapposti interessi sostanziali e processuali delle parti, possa trovare ostacolo nella qualificazione di merito (“contro l’ordinanza di accoglimento o di rigetto”) che introduce la disposizione di cui al comma 51″ (cfr., in tali termini, Cass. 19552/2016 cit.).

6. Alla luce dei principi affermati e della ricostruzione contenuta in tale pronuncia per un caso assimilabile, deve ritenersi, pertanto, corretta la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale, che ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal lavoratore avverso l’ordinanza emessa dal giudice di primo grado in esito alla fase sommaria, posto che nei confronti di essa poteva e doveva essere proposta, quale unico rimedio esperibile, l’opposizione di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51.

7. Il ricorso va in conclusione respinto.

8. Nulla va statuito sulle spese del presente giudizio di legittimità, essendo il D.B. rimasto intimato.

9. Sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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