Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5543 del 08/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 08/03/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 08/03/2010), n.5543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13418-2006 proposto da:

CAMAR GRANITI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BORSIERI 3, presso lo studio dell’avvocato CORAPI GIUSEPPE,

rappresentata e difesa dall’avvocato SIMONE RENATO, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati COSSU BENEDETTA,

CORETTI ANTONIETTA, CORRERA’ FABRIZIO, giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 928/2005 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 03/11/2005 R.G.N. 294/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/12/2009 dal Consigliere Dott. STEFANO MONACI;

udito l’Avvocato SIMONE RENATO;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO per delega CORETTI ANTONIETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’oggetto della controversia è costituito dal riconoscimento alla società Camar Graniti s.r.l. delle agevolazioni previste dalla L. n. 223 del 1991, art. 8, commi 2 e 4 in favore del datore di lavoro che assume lavoratori in mobilità.

A seguito di un verbale ispettivo l’Inps rigettava la richiesta dell’azienda e negava l’esistenza dei presupposti di legge, ravvisando collegamenti tra quest’ultima e le società Santafiora s.r.l. e Sasipet s.r.l..

La società presentava opposizione e la sentenza di primo grado annullava il verbale ispettivo, e veniva impugnata dall’Inps con ricorso del 2 aprile 2004.

Con sentenza n. 928/05, depositata in cancelleria il 3 novembre 2005, la Corte d’Appello de L’Aquila accoglieva l’impugnazione dell’istituto assicuratore, e, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava l’opposizione della Camar Graniti s.r.l, e la condannava al pagamento delle spese dei due gradi.

2. La sentenza riteneva, in sintesi, che sussistessero indubbi legami non soltanto (come aveva riconosciuto il primo giudice) tra la Camar Graniti e la società Sasipet, ma anche tra la stessa Camar Graniti e la società Santafiora.

Le modalità con le quali era stata condotta la operazione, in particolare con una prima cessione ai sensi dell’art. 2112 c.c..

degli impianti ed il passaggio del personale dalla Camar alla Santafiora, ed un successivo rientro della stessa Camar nel possesso del proprio opificio;, quindi negli stessi locali e con gli stessi macchinari già ceduti alla Santafiora e con il medesimo personale, richiamato dalla mobilità, che in precedenza era stato alle sue dipendenze.

3. Avverso la sentenza d’appello, notificata il 9 febbraio 2006, la società Camar Graniti s.r.l. proponeva ricorso per cassazione, con tre motivi di impugnazione, notificato, in termine, il 10 aprile 2006.

L’Istituto assicuratore resisteva con controricorso notificato, in termine, il 19 maggio 2006;

La ricorrente, infine, ha depositato una memoria difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nel primo motivo si deduce la violazione delle regole relative all’onere della prova (artt. 2697, 2700 e 2729 c.c.; artt. 115 e 116 c.p.c.).

Secondo la ricorrente nella motivazione sussisterebbe un evidente salto logico ed interpretativo, perchè le affermazioni del giudice non trovavano riscontro preciso in fonti formatesi in maniera regolare.

Non era mai stata effettuata l’attività istruttoria, richiesta dall’Inps, per l’acquisizione della deposizione dell’ispettore dell’Istituto a conferma del verbale e per quantificazione degli importi pretesi.

2. Nel secondo motivo la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4 ed 8 e dell’art. 2112 p.c..

Critica la ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata, sostenendo che gli elementi indiziari posti in evidenza nella motivazione non erano tali da far si che si potesse affermare l’esistenza di una interconnessione tra le due società Camar e Santafiora.

Invece, la circostanza della cessazione dell’attività della Santafiora e dell’estinzione dei rapporti di lavoro dei dipendenti era un fatto specifico, ammesso dallo stesso Istituto assicuratore.

Era del tutto lecito il reimpiego, da parte della Camar, dei lavoratori che in precedenza avevano lavorato per la Santafiora.

Non vi erano stati nè una continuazione dei rapporti di lavoro, nè un trasferimento d’azienda.

La ricorrente contesta che vi fossero state manovre fraudolente di qualsiasi genere.

3. Nel terzo motivo, infine, la Camar lamenta, il vizio di motivazione.

A suo parere erano stati trascurati punti decisivi, come il miglioramento della struttura aziendale e le posizioni dei signori S.P. e F.G..

Contesta che il complesso dei beni restituiti dalla Santafiora alla Camar fosse rimasto sempre il medesimo, perchè vi era stato un ampliamento consistente delle strutture aziendali e degli strumenti operativi.

Il giudice non avrebbe esaminato alcuni documenti e sarebbero state trascurate testimonianze, quella di un sindacalista e quelle dei testi S.P., F.G. e P.S..

4. Il ricorso non è fondato.

I tre motivi di impugnazione, anche se relativi a punti differenti, sono accomunati dal fatto che in tutti, piuttosto che questioni di diritto, vengono riproposte inammissibilmente questioni di fatto, anche, sotto il profilo del difetto di motivazione.

La valutazione delle prove è compito, però, del giudice di merito che è libero nel valutare ed apprezzare gli elementi a sua disposizione, a condizione che fornisca una motivazione adeguata delle proprie scelte, così come è avvenuto nel caso di specie, in cui la motivazione della Corte d’Appello de L’Aquila è completa e puntuale.

5. Più nello specifico, il primo motivo attiene appunto alla valutazione ed all’apprezzamento delle prove.

Nel secondo motivo si insiste sul fatto che non sarebbe sussistita una interconnessione, tra la società Camar Graniti, ora ricorrente, e l’altra società Santafiora, con conseguente asserita violazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4 ed 8 e dell’art. 2112 c.c..

In realtà, anche questa censura si risolve in una questione di apprezzamento e valutazione delle prove, ma anche su questo punto la motivazione della sentenza impugnata è completa e puntuale e dimostra che nel caso specifico vi era stata una cessione dell’attività dalla Santafiora alla Camar Graniti.

Il terzo motivo, infine, attiene ancora una volta, e specificamente, alla motivazione della sentenza impugnata, in particolare al mancato esame di alcuni elementi di prova, ma il giudice, se è tenuto a fornire una adeguata motivazione delle proprie scelte, rimane libero nella scelta delle prove da porre alla base del proprio percorso motivazionale, e, una volta che ne ha chiarito lo sviluppo logico, punto per punto, in maniera adeguata (così come ha fatto nel caso di specie) non è tenuto a motivare specificamente sugli altri possibili elementi di prova, ritenuti implicitamente insufficienti oppure irrilevanti, e, comunque, al di fuori di quel percorso logico motivazionale.

6. Il ricorso perciò non è fondato e non può essere accolto.

Le spese, liquidate così come in dispositivo, seguono la soccombenza in danno della società ricorrente ed in favore dell’Inps.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e ‘condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 10,00, oltre ad Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010

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