Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5542 del 06/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 06/03/2017, (ud. 23/11/2016, dep.06/03/2017),  n. 5542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21347/2015 proposto da:

CONSORZIO ASA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, P.I. (OMISSIS), in

persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 112, presso lo studio

dell’avvocato SERGIO MAGRINI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALESSANDRO VALENTINI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.T., C.F. (OMISSIS), D.P.A. C.F. (OMISSIS),

domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentate e difese dall’Avvocato GAETANO

RAFFONE, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 545/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 06/07/2015 R.G.N. 250/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito l’Avvocato MAGRINI CHIARA per delega Avvocato VALENTINI

ALESSANDRO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso per quanto di ragione.

Fatto

Con sentenza 6 luglio 2015, la Corte d’appello di Torino rigettava il reclamo principale proposto, ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58, dal Consorzio ASA in a.s. e quello incidentale proposto da F.T. e D.P.A. avverso la sentenza di primo grado, che aveva confermato l’ordinanza dello stesso Tribunale limitatamente all’annullamento del licenziamento collettivo intimato dal predetto datore alle lavoratrici l’11 ottobre 2013, ai sensi della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 24 e dichiarato invece improcedibili le domande reintegratorie (accolte con l’ordinanza opposta) e risarcitorie, già dichiarate improponibili.

Quanto al reclamo principale, la Corte territoriale ribadiva l’illegittimità del licenziamento collettivo, in difetto dell’adozione dei criteri prescritti dalla L. n. 223 del 1991, art. 5 (nell’inapplicabilità di quelli previsti dall’accordo sindacale 8 agosto 2013, sottoposto alla condizione sospensiva, non verificatasi, della sua approvazione dai lavoratori con referendum), non potendo essere oggetto del giudizio, instaurato con rito Fornero per l’impugnazione del licenziamento, la questione relativa al mancato passaggio delle lavoratrici alla cessionaria dell’azienda Technoservice s.r.l. (aggiudicataria del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti sul territorio di riferimento a seguito del bando 27 aprile 2012), in quanto sub iudice adito con autonomo giudizio con rito ordinario, siccome domanda non proponibile con il predetto rito; neppure essendo completamente cessata l’attività di impresa del Consorzio in a.s., con la conseguente esclusione della sua impossibilità assoluta nè definitiva di ricevere la prestazione lavorativa.

A fondamento della reiezione del reclamo incidentale, la Corte subalpina negava il diritto delle lavoratrici alla reintegrazione, giustamente esclusa dal Tribunale, per l’esercizio dalle medesime dell’opzione per l’indennità sostitutiva (con ovvio loro diritto all’insinuazione allo stato passivo della procedura del relativo credito).

Con atto notificato il 3 settembre 2015, il Consorzio ASA in a.s. ricorre per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui resistono le lavoratrici con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il Consorzio ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 5 e art. 2112 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per l’avvenuto trasferimento delle due lavoratrici alla cessionaria d’azienda Technoservice s.r.l., in difetto dei requisiti di deroga alla continuità del rapporto di lavoro presso di essa e in particolare del mancato raggiungimento di un accordo sindacale, non essendo contestata la non approvazione di quello dell’8 agosto 2013: con la conseguente inesistenza del licenziamento intimato dalla cedente e dell’inammissibilità di ogni domanda nei suoi confronti.

Con il secondo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. e L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 1, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per l’inesistenza di alcun obbligo, erroneamente ritenuto, di apertura di una procedura di licenziamento collettivo (con applicazione dei relativi criteri di scelta) in capo ad un soggetto, quale appunto il Consorzio cedente l’azienda, estraneo ai rapporti di lavoro così fatti cessare, con atti qualificabili “tamquam non essent”.

Con il terzo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia sull’eccezione di inefficacia dei licenziamenti intimati per la continuità dei rapporti di lavoro a loro oggetto con la cessionaria dell’azienda, in applicazione dell’art. 2112 c.c., in difetto delle condizioni per la sua deroga: nell’irrilevanza della pendenza di tale questione in altro giudizio.

I tre motivi possono essere congiuntamente esaminati, per la loro evidente connessione, nella convergente censura di omessa considerazione degli effetti sul licenziamento collettivo intimato dal Consorzio ricorrente del trasferimento delle due lavoratrici alla cessionaria d’azienda Technoservice s.r.l., in difetto dei requisiti di deroga alla continuità del rapporto di lavoro presso di essa.

Premessa l’assoluta irrilevanza, ai fini della soluzione della controversia qui devoluta, di altro giudizio tra le stesse lavoratrici e la cessionaria dell’azienda, essi sono infondati.

Ed infatti, le censure non colgono nel segno, posto che, sull’incontroverso presupposto della necessitata distinta ed autonoma introduzione davanti al giudice del lavoro dell’impugnazione di licenziamento collettivo, con il cd. “rito Fornero” e con il rito ordinario della domanda di continuità del rapporto delle lavoratrici con la cessionaria dell’azienda a norma dell’art. 2112 c.c., commi 1 e 5 (potendo solo la prima essere trattata con detto rito ma non la seconda, siccome non fondata su “identici fatti costitutivi”, sia pure secondo interpretazione utile a dare senso e contenuto alla disposizione, coerente con i principi generali di strumentalità del processo, finalizzato, per quanto possibile, ad una decisione di merito nonchè di economia e di conservazione dell’efficacia degli atti processuali: Cass. 13 giugno 2016, n. 12094; Cass. 12 agosto 2016, n. 17091; Cass. 16 agosto 2016, n. 17107), la ratio decidendi della sentenza è chiaramente individuabile nella corretta affermazione dell’esorbitanza “dall’oggetto del presente giudizio che… riguarda solo la pronuncia sull’illegittimità del licenziamento e sul diritto alla reintegrazione della questione” della “questione relativa all’applicazione dell’art. 2112 c.c…. non solo perchè oggetto di un diverso giudizio tuttora pendente ma anche perchè riguarda una fattispecie (il trasferimento d’azienda) ontologicamente distinta dal licenziamento” (ultimi due capoversi di pg. 15).

Sicchè, non ricorre la denuncia di error in procedendo per omessa pronuncia (Cass. 9 maggio 2007, n. 10636; Cass. 1 aprile 2003, n. 4972), avendo la Corte territoriale esaminato l’eccezione di inefficacia dei licenziamenti intimati per la continuità dei rapporti di lavoro con la cessionaria dell’azienda e dato esauriente conto della ragione dell’impossibilità di accoglierla.

Quanto ai due motivi di denuncia di error iudicando, la prefigurazione di un licenziamento collettivo, indiscutibilmente intimato (con lettera 11 ottobre 2013) “tamquam non esser, risulta inconferente.

Esso deve comunque essere rimosso per renderlo improduttivo di effetti.

Ciò ridonda nella loro genericità, per omessa confutazione della suddetta ratio decidendi, in violazione della prescrizione stabilita dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che ne esige l’illustrazione, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 6 luglio 2007, n. 15952)

Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna il Consorzio ASA in a.s. alla rifusione, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2017

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