Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5541 del 07/03/2018

Cassazione civile, sez. VI, 07/03/2018, (ud. 06/02/2018, dep.07/03/2018),  n. 5441

Fatto

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 25/11/2016, in parziale riforma della decisione di primo grado, che aveva statuito la separazione personale dei coniugi P.V. e C.M.G., ha elevato da Euro 650,00 ad Euro 1.000,00 l’assegno di mantenimento per le tre figlie posto a carico del P., lo ha condannato al pagamento della somma di Euro 500,00 per il mantenimento della C., nonchè a rifonderle la metà delle spese di lite del primo e secondo grado. Avverso la succitata sentenza, il P. propone ricorso per Cassazione, lamentando: a) la violazione ed errata applicazione dell’art. 156 c.c.; b) la violazione e falsa applicazione dell’art. 337-ter c.c., comma 4; c) la violazione ed errata applicazione dell’art. 2727 c.c.; d) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; e) l’errore nella liquidazione delle spese. La C. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. I primi quattro motivi, che vanno congiuntamente esaminati perchè connessi, sono inammissibili.

3. In relazione al riconoscimento dell’assegno di mantenimento in favore della moglie, il ricorrente non contesta il principio sancito dall’art. 156 c.c. in base al quale il coniuge al quale non sia addebitabile la separazione ha il diritto di ottenere dall’altro un assegno di mantenimento, tutte le volte in cui, sussistendo una differenza di redditualità fra i coniugi, egli non sia in grado di mantenere in base alle proprie potenzialità economiche, il tenore di vita che aveva durante il matrimonio, ma semplicemente afferma che le risultanze processuali depongono per una situazione reddituale delle parti diversa da quella apprezzata dai giudici del merito, affermando che la moglie, prima fisioterapista e poi dipendente del Ministero dell’Istruzione, fruisce di un reddito superiore al suo e negando di svolgere attività di odontotecnico, che afferma cessata nel dicembre del 2000.

4. A tale stregua è evidente che, nonostante la formale denuncia della violazione di legge, il ricorrente finisce con l’invocare una diversa valutazione delle risultanze processuali, inammissibile in questa sede di legittimità. In particolare, ciò è palese in ordine alla ricostruzione della sua effettiva posizione reddituale: l’addebito oggetto della doglianza riassunta sub c), che ha portata dirimente per l’intera prospettazione del ricorso, si fonda, appunto, sulla negazione del fatto storico svolgimento attività di odontotecnico – da cui, invece, muove la Corte territoriale per inferire la produzione del reddito: ciò che viene contestato non è dunque il procedimento logico da cui il giudice ha desunto l’esistenza di un fatto ignoto dalla presenza di un fatto noto secondo la normalità dei casi, ma, a monte, l’accertamento del fatto noto, il che costituisce puro merito. Sotto altro profilo, va rilevato che, come più volte affermato da questa Corte, le dichiarazioni dei redditi dell’obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, sicchè nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (nella specie, concernenti l’attribuzione o la quantificazione dell’assegno di mantenimento) non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie (Cass. n. 18196 del 2015).

5. Il fatto indicato quale non esaminato, id est la condizione reddituale della C., risulta, invece, appieno considerato, talchè il vizio non sussiste e la determinazione del contributo imposto attiene, anch’essa, al merito.

6. Analoghe considerazioni vanno svolte in ordine alla determinazione dell’assegno per il mantenimento delle figlie: il padre non nega il principio secondo cui i genitori devono mantenere i figli minorenni e maggiorenni non economicamente autosufficienti, in proporzione al proprio reddito, e considerate le loro esigenze, il tenore di vita goduto quando i genitori erano conviventi, il tempo di permanenza presso uno di questi, le risorse economiche di entrambi, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi, ma formula, nuovamente, censure di merito (capacità economica dei genitori non paritaria a suo sfavore, entità incongrua dell’assegno impostogli e ripartizione delle spese straordinarie), laddove: a) gli argomenti relativi al valore economico connesso al godimento della casa familiare sono eccentrici rispetto alla sentenza, che ha confermato la revoca della precedente assegnazione; b) gli oneri connessi al dovere del ricorrente di provvedere al mantenimento di altro figlio, procreato con la nuova compagna, sono stati espressamente considerati dai giudici del merito.

7. Anche il quinto motivo, con cui si deduce l’ingiusta statuizione in ordine alle spese del giudizio, è inammissibile, non avendo parte ricorrente evidenziato le presunte violazioni di legge in cui sarebbe incappata la Corte territoriale. V’è di più, il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche, d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. n. 11423 del 2016; n. 18837 del 2010).

8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma, comma 1-bis dello stesso art. 13. In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone omettersi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2018

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