Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5541 del 06/03/2017
Cassazione civile, sez. lav., 06/03/2017, (ud. 15/11/2016, dep.06/03/2017), n. 5541
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16694/2011 proposto da:
C.S., C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso
LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato GIUSEPPE CIMINO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE CELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS)
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,
in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di
Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ENRICO
MITTONI, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, giusta
delega in atti;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 11/02/2011 R.G.N. 733/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/11/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
udito l’Avvocato MARITATO LELIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso, in subordine rigetto.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso che con sentenza depositata l’11.2.2011, la Corte d’appello di Torino, in riforma della statuizione di prime cure, rigettava l’opposizione proposta da C.S. avverso la cartella esattoriale con cui l’INPS le aveva ingiunto il pagamento di contributi dovuti alla Gestione Commercianti nel periodo 1999-2004;
premesso, inoltre, che avverso tale pronuncia ha ricorso C.S., affidandosi ad un unico motivo con cui ha dedotto omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia per non avere la Corte territoriale debitamente considerato le deposizioni testimoniali dei di lei figli e le risultanze del suo certificato di residenza;
premesso, infine, che l’INPS ha resistito con controricorso e il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata;
ritenuto che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo risultante dalla modifica apportata dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2 e precedente alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con L. n. 134 del 2012) può ravvisarsi solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame dei fatti controversi e decisivi della lite, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate ai fini della loro ricostruzione, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, atteso che spetta pur sempre al giudice del merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, e in ultima analisi di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti oggetto del giudizio (cfr., fra le tante, Cass. n. 6288 del 2011);
considerato che, nel caso di specie, la sentenza impugnata ha debitamente tenuto conto delle circostanze di fatto di cui parte ricorrente lamenta l’omesso e/o insufficiente e/o contraddittorio esame (cfr. in particolare pag. 7 della sentenza in atti), di talchè il vizio lamentato si risolve in un’istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e, in ultima analisi, in una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione;
ritenuta, pertanto, l’inammissibilità del ricorso, provvedendosi sulle spese secondo il criterio della soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.600,00, di cui Euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2017