Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5540 del 08/03/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 08/03/2018, (ud. 22/11/2017, dep.08/03/2018),  n. 5540

Fatto

1. Nel (OMISSIS) F.A. quale terzo trasportato restava vittima di un sinistro stradale, in cui riportava gravi lesioni, causato dallo scontro del ciclomotore con un autocarro, di proprietà della ditta C.E.A.P. S.p.A., condotto da C.A..

Non avendo ottenuto alcun risarcimento in sede stragiudiziale, il padre dell’allora minorenne A., con il patrocinio legale dell’Avv. V.S., conveniva in giudizio C.A. e l’impresa garante per la RC dell’autocarro da quest’ultimo condotto.

La scelta del difensore di F. si orientava nel senso di non citare in giudizio il conducente del ciclomotore, T.M..

Il procuratore della parte attrice rilevava che l’atto introduttivo non era stato notificato alla C.EA.P. S.p.A., proprietaria dell’autocarro, domandando al Giudice adito la concessione di un termine volto all’integrazione del contraddittorio. Il termine veniva accordato, ma decorreva inutilmente senza che il procuratore V. procedesse alla notifica della citazione.

Successivamente, il giudizio veniva interrotto in ragione della messa in liquidazione amministrativa coatta della compagnia assicurativa Firs S.p.A., per poi essere riassunto anche nei confronti della C.E.A.P. S.p.A., nel frattempo incorporata dalla F.lli C. S.p.A..

Quest’ultima eccepiva il difetto di integrità del contraddittorio, da cui derivava, inesorabilmente, la dichiarazione di nullità di estinzione.

Nelle more del giudizio sopravveniva il decesso del procuratore della parte attrice, il quale veniva sostituito dall’Avv.to R.V., che ometteva di informare il F. dello stato della causa, nonchè del probabile suo esito negativo derivante dall’errore commesso dall’Avv.to V..

Invero, in ragione del difetto di integrazione del contraddittorio, il Giudice di prime cure dichiarava improcedibile la domanda, per intervenuta estinzione del giudizio.

F.A., nelle more divenuto maggiorenne, conveniva in giudizio V.V., V.G.M. e V.E.R., quali eredi di V.S., e R.V. per sentirli condannare al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata integrazione del contraddittorio e dalla violazione degli obblighi di informazione, stante non solo la mancata possibilità di ottenere giustizia in quel giudizio, ma altresì l’impossibilità di soddisfare la sua pretesa risarcitoria in un nuovo giudizio, per intervenuta prescrizione del diritto. Il Tribunale di Catania con sentenza n. 496/1999 rigettava la domanda, ritenendo che comunque le modalità con cui si era verificato il sinistro non avrebbero fatto sorgere alcun diritto al risarcimento in capo all’attore, non potendosi imputare ai convenuti la colpa del mancato soddisfacimento della pretesa risarcitoria.

2. La Corte d’Appello di Catania, con sentenza n. 1039 del 24 giugno 2016, confermava la decisione del giudice di prime cure.

3. Avverso tale pronunzia F.A. propone ricorso per cassazione sulla base di 2 motivi.

3.1. Gli intimati non svolgono attività difensiva.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui perviene la detta proposta.

5.1. Il ricorrente con il primo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1175,1176 e 1337 c.c., art. 2 Cost., del D.L. n. 1 del 2012, art. 9, comma 4, e vizio di illogicità della sentenza impugnata, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per avere la Corte negato che la controparte avesse omesso di adempiere gli obblighi assunti con l’accettazione del mandato, e in modo particolare all’obbligo di integrazione del contraddittorio, nonchè di informativa in favore del cliente circa l’attività legale espletata ed espletanda, determinando inesorabilmente la decadenza del F. dal far valere il proprio diritto al risarcimento del danno.

Si duole che la decadenza in cui è incorso l’attuale ricorrente sia dipesa dalla negligenza dei procuratori nell’espletamento delle loro attività professionali, evidenziandosi che la buona fede e la correttezza, valorizzate dall’ermeneutica dottrinale e giurisprudenziale, siano divenute clausole generali dalla specifica valenza in materia di responsabilità contrattuale. Alla luce dei principi appena menzionati, l’obbligo informativo permarrebbe durante tutto il corso del rapporto, una volta stipulato il contratto d’opera professionale, costituendo una vera e propria obbligazione di risultato. Pertanto, i professionisti convenuti potrebbero andare esenti da responsabilità soltanto qualora dimostrino di essere stati diligenti e di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

5.2. Con il secondo motivo si duole della violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 2054 e 2697 c.c., art. 111 Cost., e vizio di illogicità della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per avere negato la Corte territoriale che vi fosse la responsabilità solidale dei conducenti dei mezzi coinvolti nel sinistro stradale sulla base del verbale delle autorità intervenute sul luogo, omettendo di valutare contra ius il mancato accoglimento, da parte del giudice di primo grado, dei mezzi di prova richiesti dalla parte attrice senza una valida motivazione, nonchè per aver statuito che l’onere della prova circa gli specifici elementi di responsabilità del sig. C. dovesse gravare sull’istante attuale.

6. I due motivi sono inammissibili per la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione diversi, facenti riferimenti alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali sono quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione. (Cass. n. 19133/2016).

Ma in ogni caso il ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. La C.A., richiamato il principio per cui il danno derivante da eventuali omissioni del professionista “intanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri (necessariamente) probabilistici, si accerti che, senza quell’omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (nella specie, il gravame, se tempestivamente proposto, sarebbe stato giudicato fondato), secondo un’indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, e non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici” (Cass. n. 2836 del 2002), ha ritenuto infondato l’assunto per cui il trasportato va sempre risarcito dall’uno o dall’altro conducente, posto che, pur operando la presunzione di cui all’art. 2054 c.c., quello evocato in giudizio può ben provare di non essere responsabile, precisando che sulla valutazione della esclusiva responsabilità del T. non era stato proposto appello.

Pertanto con congrua e logica motivazione il giudice d’appello ha ritenuto che la violazione del dovere deontologico nei confronti dell’avv. V. era inammissibile perchè questione nuova (affermazione non impugnata) e nei confronti dell’avv. R. era infondato perchè privo di prova della mancata informazione. Ma neanche è stata impugnata l’affermazione del giudice di prime cure secondo cui non c’era nesso causale tra inadempimento dell’obbligo di informazione e preteso danno.

Per quanto riguarda, in particolare, il secondo motivo il giudice ha ritenuto che la responsabilità dell’incidente era da attribuirsi tutta al conducente della moto così superando la presunzione ex art. 2054, conducente che non era stato convenuto in giudizio.

7. Non occorre disporre sulle spese in considerazione del fatto che gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale ammesso al gratuito patrocinio, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 22 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2018

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