Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5540 del 06/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 06/03/2017, (ud. 15/11/2016, dep.06/03/2017),  n. 5540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso16329/2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FRANCESCO DE SANCTIS 4, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

TENCHINI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GIOVANNI PRUNEDDU, VALERIA ATZERI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 145/2011 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 14/03/2011 R.G.N. 80/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per accoglimento del secondo

motivo del ricorso, rigetto del primo motivo.

Fatto

Con sentenza depositata il 14.3.2011, la Corte d’appello di Cagliari, in riforma della sentenza di primo grado, condannava l’INPS a corrispondere a L.M. l’assegno mensile di assistenza.

La Corte, per quanto qui rileva, riteneva che l’accertamento contenuto in altra sentenza del Tribunale di Cagliari intervenuta inter partes e passata in giudicato, con cui l’assistito era stato dichiarato invalido con diritto all’esenzione dal pagamento del c.d. ticket farmaceutico e alla maggiorazione contributiva, dovesse far stato anche nel presente procedimento per ciò che concerneva l’avvenuta presentazione della domanda amministrativa volta al riconoscimento della condizione invalidante nonchè per la misura di quest’ultima.

Contro queste statuizioni ricorre l’INPS con due motivi di censura. L.M. resiste con controricorso.

Diritto

Con il primo motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., art. 324 c.p.c., art. 100 c.p.c. e L. n. 118 del 1971, art. 13, per avere la Corte di merito ritenuto che l’accertamento della condizione invalidante contenuto nella sentenza n. 1178/2006 del Tribunale di Cagliari, resa inter partes e passata in giudicato, con cui l’odierno controricorrente era stato dichiarato invalido in misura pari al 71% dalla data della domanda amministrativa e all’81% dalla data del 1.1.2004, con diritto all’esenzione dal c.d. ticket farmaceutico e alla maggiorazione contributiva, dovesse far stato anche nel presente giudizio, avente ad oggetto l’assegno mensile di assistenza.

Con il secondo motivo, l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c., nonchè della L. n. 295 del 1990, art. 1, D.M. 9 novembre 1990, artt. 1 e 2, D.P.R. n. 698 del 1994, art. 1 e della L. n. 118 del 1971, art. 13, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale ritenuto che la domanda amministrativa presentata dall’odierno controricorrente il 27.9.2002, sulla scorta della quale era stato introdotto il giudizio sfociato nella sentenza passata in giudicato di cui al primo motivo di ricorso, fosse altresì idonea a integrare la condizione di proponibilità dell’odierna azione giudiziaria.

I due motivi possono essere trattati congiuntamente, stante l’intima connessione delle censure rivolte all’impugnata sentenza, e sono fondati.

Va premesso che la sentenza n. 1178/2006 del Tribunale di Cagliari, che la Corte territoriale ha considerato quale giudicato esterno idoneo a far stato nel presente procedimento sia in ordine all’avvenuta presentazione della domanda amministrativa volta al conseguimento della prestazione dedotta in giudizio, sia in ordine al grado d’invalidità da cui è affetto l’odierno controricorrente, ha in realtà accertato che la domanda presentata da costui in data 27.9.2002 era stata proposta “ai fini del (riconoscimento) del diritto all’esenzione ticket e (alla) maggiorazione contributiva”, e ha conseguentemente concluso che l’assistito fosse “invalido civile con riduzione della capacità lavorativa in misura pari (…) all’81% dal 1.1.2004 con diritto all’esenzione ticket e alla maggiorazione contributiva”.

Questo essendo il contenuto dell’accertamento destinato a far stato tra le parti, non v’ha dubbio che la Corte di merito abbia violato l’art. 2909 c.c., nella parte in cui circoscrive i limiti oggettivi della cosa giudicata: non è dato infatti riscontrare, nella ricostruzione dei fatti che costituisce la premessa minore della regula iuris enunciata nella sentenza, alcuna concreta indicazione da cui desumere che la domanda amministrativa presentata il 27.9.2002 avesse ad oggetto anche l’assegno mensile di assistenza, nè a contrarie conclusioni poteva pervenirsi per via presuntiva, come invece ha fatto la Corte argomentando dal tenore normale del modello di domanda amministrativa di cui al D.M. 9 novembre 1990, giacchè – indipendentemente dalla questione (pure sollevata nel primo motivo del ricorso per cassazione) circa la sua applicabilità in specie – il giudicato esterno va apprezzato nella sua portata oggettiva e soggettiva sulla base del dispositivo e della motivazione, con esclusione di ogni riferimento ad elementi extratestuali che non siano costituiti dalla domanda giudiziale (cfr. tra le più recenti Cass. n. 24952 del 2015).

Non essendosi la Corte di merito attenuta a tali principi, la sentenza impugnata va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, in considerazione del principio secondo cui la mancata presentazione della domanda amministrativa rende improponibile la domanda giudiziaria, senza che tale difetto possa essere sanato in relazione alla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorchè compatibile con quella poi richiesta in sede giudiziaria (Cass. n. 5149 del 2004), la causa va decisa nel merito con la declaratoria d’improponibilità della domanda di L.M..

Le alterne vicende processuali suggeriscono la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara improponibile la domanda di L.M.. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2017

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