Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5539 del 08/03/2010

Cassazione civile sez. I, 08/03/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 08/03/2010), n.5539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.C., (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di

familiare di C.A., M.A.L. in proprio,

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato MARRA

ALFONSO LUIGI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

29/11/2005, n. 572/05 R.G.D.A.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/12/2009 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO LIBERTINO ALBERTO che chiede che la Corte di Cassazione, in

Camera di consiglio, accolga per quanto di ragione il ricorso per

manifesta fondatezza.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.C., con ricorso per cassazione notificato il 20 settembre 2006, ha impugnato il decreto della Corte d’appello di Napoli depositato il 29 novembre 2005 che, in parziale accoglimento della sua domanda di equa riparazione in relazione a giudizio, introdotto innanzi al TAR Campania con ricorso del 31.7.97 ed ancora pendente in appello, in relazione ad eccesso di durata poco meno di 2 anni rispetto al limite di ragionevolezza apprezzato in tre anni, ha liquidato il danno non patrimoniale su base annua di Euro 450,00 e le spese processuali in Euro 115,00.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri intimata non ha spiegato difesa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo, con cui la ricorrente richiama l’obbligo del giudice nazionale di uniformarsi alla giurisprudenza CEDU vincolante in sede nazionale è inammissibile. Premesso che la Corte territoriale si è uniformata al limite di congruità anni indicato in sede europea in ordine alle controversie lavoristiche, resta da osservare che sarebbe stato onere della ricorrente provare che le evenienze del caso concreto avrebbero consentito di definire il processo in tempo più rapido; nè di certo tale onere può ritenersi assolto mediante astratti richiami enunciati privi di correlazione con la fattispecie esaminata.

Occorre rilevare che la decisione, pur valutando il limite di ragionevolezza della tempistica processuale riferendolo in sostanza ad un solo grado di merito, determina l’eccesso di durata con riferimento anche alla fase d’appello, non ancora conclusa, quantificandolo in meno di due anni.

In “parte qua”, la decisione non è stata impugnata ed è perciò ormai inoppugnabile.

Analoga sorte meritano le censure con cui si lamenta omessa liquidazione del bonus forfetario di Euro 2.000,00, in maniera parimenti generica. La Corte di Strasburgo ha riconosciuto tale somma in relazione a determinate controversie di particolare importanza tra le quali ha inserito le cause previdenziali, ma ciò non vuoi dire che ogni causa di tale natura sia per ciò solo importante, e la relativa valutazione è rimessa all’apprezzamento dell’organo di merito, che essendogli concessa la facoltà discrezionale di adattare alla fattispecie i criteri indicativi di liquidazione, può comprendere nella determinazione della componente non patrimoniale anche il “bonus” in discussione ove ritenga la particolare incidenza della natura della causa sul patema denunciato. Nè ciò implica obbligo di specifica motivazione, che devesi ritenere implicita.

In ordine alla riferibilità dell’indennizzo liquidato al solo eccesso di durata, si richiamano i precedenti di questa Corte nn. 3716, 1354 e 10415 del 2008.

Le censure in punto liquidazione del danno sono invece fondate poichè la Corte di merito si è discostata dallo standard medio elaborato in sede europea e di regola applicato in sede nazionale, in misura irragionevole e non logicamente giustificata, sostanzialmente disapplicandolo.

Le censure in punto spese restano assorbite.

L’impugnato decreto deve perciò essere cassato in relazione ai motivi accolti e, non necessitando ulteriori indagini istruttorie, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., liquidando in favore del ricorrente equo indennizzo, in Euro 1.450,00 (su base annua di Euro 750,00) oltre interessi legali dalla domanda al saldo, con condanna dell’amministrazione resistente al pagamento della differenza tra suddetta somma e quella già eventualmente riscossa in esecuzione del decreto impugnato nonchè delle spese processuali liquidate come da dispositivo, disponendone la compensazione per la metà in relazione alla presente fase di legittimità in ragione del parziale accoglimento dei motivi. Con attribuzione in favore del procuratore antistatario per dichiarato anticipo.

PQM

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito liquida in favore dell’istante la somma di Euro 1.450,00 e condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri liquida al pagamento della differenza tra suddetta somma e quella già eventualmente riscossa in esecuzione del decreto impugnato oltre interessi legali dalla domanda al saldo e delle spese processuali che liquida per la fase di merito in Euro 100 per esborsi, Euro 300,00 per diritti ed Euro 600,00 per onorario.

Compensa per la metà le spese del presente giudizio di legittimità e condanna l’amministrazione soccombente al pagamento del residuo che liquida in Euro 300,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre ancora spese generali ed accessori di legge per entrambe le liquidazioni, con attribuzione in favore dell’Avv. Alfonso Luigi Marra per entrambe le liquidazioni.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010

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