Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5539 del 06/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 06/03/2017, (ud. 15/11/2016, dep.06/03/2017),  n. 5539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11451/2011 proposto da:

A.L., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO EUFRATE,

che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ANTONINO SGROI, ENRICO MITTONI, LELIO MARITATO, D’ALOISIO

CARLA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 7466/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/10/2010 R.G.N. 11418/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito l’Avvocato EUFRATE ROBERTO;

udito l’Avvocato MARITATO LELIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso, in subordine rigetto.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che A.L. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 7466/10, depositata il 29.10.2010, articolando tre motivi di censura con cui denuncia “nullità della sentenza per violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61 e alla L. n. 184 del 1997”, “violazione dell’art. 360, n. 5, per omessa pronuncia su due capi della domanda” e “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per insufficiente e contraddittorietà della motivazione” (sic);

premesso, inoltre, che l’INPS ha svolto difese orali in pubblica udienza e il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata;

ritenuto che l’art. 366 c.p.c., n. 3, prevede che il ricorso per cassazione debba contenere a pena d’inammissibilità l’esposizione sommaria dei fatti di causa;

rilevato che, nel caso di specie, il ricorso non svolge nella parte pur rubricata “fatto” alcuna succinta esposizione del contenuto sostanziale della controversia, leggendosi semplicemente che “La sentenza n. 7466/10 è ingiusta e lesiva dei diritti del Sig. A. e andrà cassata per i seguenti motivi”;

considerato che ad integrare la riscontrata lacuna non soccorre nemmeno la parte del ricorso dedicata all’esposizione dei motivi, non evincendosi dalla disamina di questi ultimi quale fosse la domanda introduttiva del giudizio di primo grado, come si fosse provveduto su di essa, in quali termini fosse stato proposto il gravame e cosa complessivamente abbia statuito la sentenza impugnata;

rilevato, sotto altro e concorrente profilo, che l’esposizione dei motivi è contraddistinta dal richiamo a generica “documentazione prodotta” e ad atti processuali ed extraprocessuali non trascritti (nemmeno per la parte rilevante ai fini di causa) e di cui non è indicato il luogo del fascicolo d’ufficio o di parte in cui si troverebbero, in violazione altresì del principio di specificità del ricorso di cui all’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6;

ritenuta pertanto l’inammissibilità del ricorso, provvedendosi sulle spese secondo il criterio della soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.100,00, di cui Euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2017

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