Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5539 del 01/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 01/03/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 01/03/2021), n.5539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6188/2017 proposto da:

M.M., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCO BANCHINI;

– ricorrente –

contro

LA PERLA S.R.L., IN LIQUIDAZIONE ED IN CONCORDATO PREVENTIVO, in

persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio

degli avvocati FRANCESCO GIAMMARIA, ANDREA MORDA’, che la

rappresentano e difendono;

LA PERLA MANUFACTURING S.R.L., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso

lo studio degli avvocati FRANCESCO GIAMMARIA, ANDREA MORDA’, che la

rappresentano e difendono;

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 25/B,

presso lo studio degli avvocati FRANCESCO GIAMMARIA, ANDREA MORDA’,

che lo rappresentano e difendono;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 976/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 04/01/2017 R.G.N. 498/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2020 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. M.M. convenne innanzi al Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, la società La Perla Srl e T.G. per chiedere: a) la dichiarazione di illegittimità e nullità di sette provvedimenti di sospensione dal lavoro per CIGS, con condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale corrispondente all’intera retribuzione globale di fatto persa nei periodi di cassa integrazione, prevedendo la contestuale restituzione all’INPS di tutte le integrazioni salariali poste a carico dell’ente di previdenza; b) la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento del danno materiale e morale, patrimoniale e non patrimoniale, contrattuale e non contrattuale, subito in conseguenza del demansionamento e degli altri atti posti in essere in suo danno dal datore di lavoro al fine di emarginarla; c) la reintegra nelle precedenti mansioni di “Responsabile dell’amministrazione del personale”; il tutto vinte le spese;

2. con sentenza pubblicata il 24 aprile 2014 il Tribunale adito rigettò il ricorso, compensando le spese;

3. interposto gravame dalla soccombente, la Corte di Appello di Bologna; con sentenza del 4 gennaio 2017, ha confermato la decisione di primo grado;

4. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso M.M. con 4 motivi; ritualmente intimati hanno resistito, con distinti controricorsi, La Perla Srl in liquidazione ed in concordato preventivo, La Perla Manifacturing Srl e T.G.; la ricorrente ha anche comunicato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso si denuncia: “nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, artt. 112,113,115 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., commi 1 e 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, per motivazione apparente e violazione della L. n. 164 del 1975, art. 5; L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7 e 8; D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”; con molteplici argomenti si critica la sentenza impugnata per aver respinto il terzo motivo di appello relativo alla inidoneità degli accordi sindacali a superare la mancata autorizzazione ministeriale del principio di non rotazione; si osserva che “la sentenza n. 976/2016 della Corte di Appello di Bologna decide non conformemente alle norme di diritto” richiamate; si eccepisce che detta Corte non avrebbe dato “pertinente e puntuale risposta alle censure ritualmente mosse alla sentenza di primo grado” e ciò costituirebbe “omessa motivazione della sentenza, comportante la nullità,della stessa”;

il motivo, per come formulato, presenta plurimi profili di inammissibilità, non certo sanabili con il tardivo assunto, contenuto nella memoria comunicata dalla difesa della M. in vista dell’adunanza camerale, secondo cui esso censurerebbe “unicamente” la “motivazione apparente” della sentenza impugnata;

il motivo, innanzitutto, come risulta evidente dalla stessa rubrica prima richiamata, contiene promiscuamente la contemporanea deduzione di violazione di plurime disposizioni di legge, sostanziale e processuale, nonchè di vizi di motivazione, senza alcuna specifica ed adeguata indicazione, nell’illustrazione del motivo, di quale errore, tra quelli dedotti, sia riferibile ai singoli vizi che devono essere riconducibili ad uno di quelli tipicamente indicati dell’art. 360 c.p.c., comma 1, così non consentendo una corretta identificazione del devolutum e dando luogo all’impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, “di censure caratterizzate da… irredimibile eterogeneità” (Cass. SS.UU. n. 26242 del 2014; cfr. anche Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013; conf. Cass. n. 14317 del 2016; tra le più recenti v. Cass. n. 3141 del 2019, Cass. n. 13657 del 2019; Cass. n. 18558 del 2019; Cass. n. 18560 del 2019);

in particolare questa Corte ha più volte stigmatizzato tale modalità di formulazione che risulta irrispettosa del canone della specificità del motivo di impugnazione nei casi in cui, nell’ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione, non risulti possibile – come nel motivo all’esame di questo Collegio – scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (v. Cass. n. 7394 del 2010, n. 20355 del 2008, n. 9470 del 2008); si è così ritenuta inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma,,e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (in termini, Cass. n. 19443 del 2011; v. poi Cass. n. 23600 del 2012; Cass. n. 25722 del 2014; Cass. n. 671 del 2015; Cass. n. 15651 del 2017);

inoltre le plurime censure di violazione di legge, trascurano di considerare che il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (espressamente richiamatò dalla ricorrente in rubrica) va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012); in realtà il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione, per l’esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma, della cui esatta interpretazione non si controverte (in caso positivo vertendosi in controversia sulla “lettura” della norma stessa), non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007); sicchè il processo di sussunzione, nell’ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata,,il che nella specie non è, atteso che, nel corpo del motivo in esame, parte ricorrente diffusamente critica la valutazione dei fatti come operata dai giudici del merito, come è reso chiaro anche dal riferimento sia alla testimonianza del Dott. Ma. sia al documento n. 15;

chi ricorre invoca esplicitamente anche il vizio di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in una ipotesi chiaramente preclusa, atteso che quest’ultima disposizione, per i giudizi di appello instaurati dopo il trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11.8.2012), di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, non può essere denunciata, rispetto ad un appello promosso nella specie nel luglio 2014 dopo la data sopra indicata (richiamato D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2), con ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che conferma la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado (art. 348 ter c.p.c., u.c., in base al quale il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme; v. Cass. n. 23021 del 2014); in questi casi il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 – deve chiaramente specificare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. n. 26774 del 2016, conf. Cass. n. 20944 del 2019), specificazione affatto contenuta nel motivo in esame;

infine, quanto alla eccepita “motivazione apparente” è appena il caso di rammentare che le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza solo nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprenslbile” (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014); si è ulteriormente precisato che di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consenta “alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016); il che non ricorre nella specie in quanto è certamente percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale per respingere il terzo motivo di gravame (v. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), mentre altro è se il ragionamento espresso sia conforme o meno al diritto ed altro ancora se esso corrisponda o meno al convincimento soggettivo della parte appellante;

2. con il secondo motivo si denuncia “violazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, criticando quella parte della sentenza impugnata che, in accoglimento di una eccezione sollevata dalla parte appellata di inammissibilità per novità dei fatti dedotti dalla M. solo in grado d’appello, ha ritenuto che il ricorso ex art. 414 c.p.c., non contenesse “la minima descrizione delle mansioni svolte come Responsabile dell’amministrazione del personale e l’assunto dal quale muove la richiesta di risarcimento del danno azionata dalla Sig.ra M. parte dal rilievo “che le mansioni di Responsabile della normativa e degli enti sarebbero state prive di contenuto; ne discende che non può tenersi conto delle nuove allegazioni nella decisione della presente controversia”; si sostiene che la Corte bolognese si sarebbe sottratta dal pronunciarsi “sulle plurime censure dalla ( M.) avanzate per la vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio per il tema del demansionamento”; all’uopo si riportano estesamente passaggi dell’atto di appello, assumendo che “parte attrice non ha introdotto una nuova eccezione al giudizio” e che, “in ogni caso, indipendentemente o meno di uno ius novorum, resta il fatto che la Corte di Appello di Bologna non era ostacolata nel suo compito di pronunciarsi su tutte le censure poste dall’appellante in ragione del primo motivo del gravame e, soprattutto, al di là di argomentazioni speculative sul tema del demansionamento, ben avrebbe potuto rilevare l’oggettività di due fatti incontestabili”;

il motivo non merita accoglimento perchè non si confronta adeguatamente con il decisum, atteso che la Corte territoriale, esaminando il ricorso introduttivo del giudizio, ha ritenuto che non contenesse “la minima descrizione delle mansioni svolte come Responsabile dell’amministrazione del personale” e che non potesse, quindi, “tenersi conto delle nuove allegazioni nella decisione della presente controversia”; chi ricorre non censura adeguatamente tale assunto, come avrebbe dovuto fare riportando, nel corpo del motivo in scrutinio, i contenuti testuali del ricorso ex art. 414 c.p.c. e confrontandoli con quelli dell’atto di appello, al fine di dimostrare l’eventuale errore commesso dalla Corte territoriale, ma piuttosto ancora si duole che la stessa non abbia replicato alle doglianze esposte con l’impugnazione, sostenendo che comunque la Corte avrebbe dovuto decidere su “fatti incontestabili”, senza misurarsi con la statuizione di natura processuale adottata nella sentenza impugnata e scivolando chiaramente nel merito della vicenda fattuale come è conclamato dal riferimento a fatti ritenuti “incontestabili”;

3. con il terzo motivo si denuncia: “Violazione dell’art. 3 Cost., art. 24 Cost., comma 1, art. 111 Cost., commi 1, 2 e 6 e della CEDU, art. 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4”, per avere la Corte bolognese rigettato il secondo ed il quarto motivo di appello; si sostiene che “la Corte Appello di Bologna, come già il giudice di prime cure, è ricorsa a delle formule di rito per rigettare parte delle istanze della lavoratrice, senza, però, dare conto di quale sia stato l’iter logico-giuridico seguito e quale sia stata la conseguente motivazione (immune da vizi logici e giuridici) per la quale anch’essa, come pure il giudice di prime cure, ha trascurato le prove documentali e testimoniali di parte attrice”;

anche tale motivo è inammissibile, perchè non specifica adeguatamente in qual modo i plurimi parametri costituzionali e convenzionali sarebbero stati direttamente violati dalla sentenza impugnata;

il rispetto del principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione – da intendere alla luce del canone generale “della strumentalità delle forme processuali” – comporta, fra l’altro, l’esposizione di argomentazioni chiare ed esaurienti, illustrative delle dedotte inosservanze di norme o principi di diritto, che precisino come abbia avuto luogo la violazione ascritta alla pronuncia di merito (Cass. n. 23675 del 2013), in quanto è solo la esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass. n. 25044 del 2013; Cass. n. 17739 del 2011; Cass. n. 7891 del 2007; Cass. n. 7882 del 2006; Cass. n. 3941 del 2002); l’osservanza del canone della chiarezza e della sinteticità espositiva rappresenta l’adempimento di un preciso dovere processuale il cui mancato rispetto, da parte del ricorrente per cassazione, lo espone al rischio di una declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione (Cass. n. 19100 del 2006) ed è dunque inammissibile un ricorso che non consenta – come nella specie – di individuare in che modo e come le numerose norme invocate sarebbero state violate nella sentenza impugnata, quali sarebbero i principi di diritto asseritamente trasgrediti nonchè i punti della motivazione specificamente viziati (Cass. n. 17178 del 2014 e giurisprudenza ivi richiamata);

in realtà il motivo sembra adombrare un vizio radicale della motivazione della sentenza impugnata per aver “trascurato le prove documentali e testimoniali di parte attrice”, ma ancora di recente le Sezioni unite hanno ribadito l’inammissibilità di censure che “sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l’inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l’azione”, così travalicando “dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c., perchè pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti” (cfr. Cass. SS.UU. n. 33476 del 2019 e n. 33373 del 2019);

4. il quarto motivo denuncia: “violazione e falsa applicazione art. 111 Cost., comma 2, artt. 115,116,246 c.p.c; art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 2697, art. 2721 in combinato disposto con gli artt. 2697,2724,2725 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”;

anche tali censure non possono trovare accoglimento;

circa le denunce rivolte alla Corte di non aver motivato il rigetto delle prove prodotte a sostegno dell’asserito mobbing e di aver “pretermesso l’omissione dell’assolvimento dell’onere della prova da parte delle convenute in ordine al rispetto dei limiti interni” per la collocazione in cassa integrazione, si tratta di censure che riguardano il merito, considerando sia l’improprio riferimento alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., atteso che, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento di tali norme del codice di rito, opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì un errore di fatto, che,deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo dei difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di nuovo conio (tra le altre v. Cass. n. 23940 del 2017), sia l’errata invocazione dell’art. 2697 c.c., che è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che nè fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018), mentre nella specie parte ricorrente critica nella sostanza l’apprezzamento operato dai giudici del merito, opponendo una diversa valutazione;

quanto al rilievo che sarebbe stata ammessa la testimonianza del Dott. Ma., ancorchè fosse un teste “incapace” per essere interessato alla controversia, è appena il caso di rammentare che “qualora, in sede di ricorso per cassazione, venga dedotta l’omessa motivazione del giudice d’appello sull’eccezione di nullità della prova testimoniale (nella specie, per incapacità ex art. 246 c.p.c.), il ricorrente ha l’onere, anche in virtù dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare che detta eccezione è stata sollevata tempestivamente ai sensi dell’art. 157 c.p.c., comma 2, subito dopo l’assunzione della prova e, se disattesa, riproposta in sede di precisazione delle conclusioni ed in appello ex art. 346 c.p.c., dovendo, in mancanza, ritenersi irrituale la relativa eccezione e pertanto sanata la nullità, avendo la stessa carattere relativo” (tra molte: Cass. n. 23896 del 2016), mentre nel ricorso, a pagina 9, l’istante si limita a dedurre di aver eccepito “l’inammissibilità” ma non allega di averla reiterata ma, soprattutto, la riferisce alla diversa ipotesi che “il Dott. Ma. non avrebbe potuto rendere testimonianza diretta”;

infine, in ordine alle censure che riguardano i contenuti della testimonianza del Ma., anche in riferimento ai documenti depositati, si tratta di apprezzamenti in ordine alla valutazione del materiale probatorio certamente di competenza del giudice del merito e non sindacabili in questa sede di legittimità;

5. conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo in favore di ciascuna delle parti controricorrenti;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 3.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA