Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5538 del 06/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 06/03/2017, (ud. 15/11/2016, dep.06/03/2017),  n. 5538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29507/2011 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO

MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

O.D., C.F. (OMISSIS), O.M. C.F. (OMISSIS),

EQUITALIA NOMOS S.P.A.;

– intimati –

nonchè da:

O.M. c.f. (OMISSIS), O.D. c.f. (OMISSIS),

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio

dell’avvocato CINZIA DE MICHELI, rappresentate e difese dagli

avvocati ROBERTO CARAPELLE, MARIO MENGHINI, giusta delega in atti;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

EQUITALIA NOMOS S.P.A.;

– intimata –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO

MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, giusta delega in calce

alla copia notificata del controricorso e ricorso incidentale;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 542/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 11/05/2011 R.G.N. 801/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito l’Avvocato MARITATO LELIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito l’incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 542/2011, la Corte d’appello di Torino ha respinto l’appello proposto dall’INPS nei confronti della pronuncia del tribunale di Torino (del 18.3.2010) che aveva accolto il ricorso proposto da O.D. e O.M. in opposizione a due cartelle esattoriali emesse dall’Istituto per il pagamento di contributi dovuti per l’iscrizione alla Gestione esercenti attività commerciali, ancorchè esse risultassero già iscritte alla gestione separata in qualità di amministratrici della società Coffee Break srl.

La Corte sosteneva che, quanto alla questione giuridica relativa al problema dell’ammissibilità della doppia iscrizione alla gestione commercianti ed alla gestione separata occorresse prendere atto dell’intervento della norma di interpretazione autentica (D.L: 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122) che la contempla come legittima; riteneva tuttavia che nella fattispecie la stessa questione non potesse essere più affrontata in quanto coperta da giudicato in senso contrario a quanto sostenuto dall’INPS, poichè il punto era stato regolato da altra precedente sentenza del Tribunale di Torino (n. 5060/2008 del 16.2.2009 non appellata e passata in giudicato) adito dagli stessi ricorrenti con azione di impugnazione dell’accertamento ispettivo concretatosi nei verbali di accertamento del 24.11.2006; sentenza nella quale il Tribunale sostenne che della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, escludesse la doppia iscrizione prevedendone solo una presso la gestione prevalente, nel caso di specie da identificare nella gestione commercianti sulla scorta degli elementi di fatto analizzati dai quali risultava prevalente “l’attività commerciale” (il lavoro personale prestato abitualmente nell’attività di organizzazione, direzione e controllo) rispetto a quella “di amministrazione” (le funzioni di Amministratore delegato e Presidente).

Quanto al conguaglio con le somme versate dalle appellate alla gestione separata, la Corte osservava che nella seconda sentenza del 18.3.2010, sottoposta ad impugnazione, il Tribunale aveva pure accertato che risultasse una preminente situazione a credito delle ricorrenti, e che tali conclusioni non erano state neppure contestate dall’INPS nel ricorso in appello.

Avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un motivo di censura. O.D. e O.M. resistono con controricorso contenente ricorso incidentale subordinato fondato su un unico motivo con cui si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, poichè contrariamente a quanto dispone la norma correttamente interpretata, l’iscrizione a ruolo era avvenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza 5060/2008.

Diritto

1. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS deduce falsa applicazione e violazione degli artt. 2909 e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, avendo la Corte errato nell’individuazione dei limiti oggettivi del giudicato discendenti dalla sentenza n. 5060/2008 del tribunale di Torino, avendo la stessa pronuncia riconosciuto, in conformità alla domanda, soltanto la legittimità della iscrizione delle ricorrenti alla gestione commercianti; mentre non poteva ritenersi coperto da giudicato il fatto che esse non fossero iscrivibili alla gestione separata, tanto meno sulla base dell’affermazione effettuata d’ufficio dal tribunale secondo cui l’eventuale credito dell’INPS fosse da sottoporre a conguaglio con quanto versato dalle ricorrenti alla gestione separata INPS; affermazione da ritenersi al più di natura incidentale e non determinante ai fini della decisione in relazione al petitum ed alla causa petendi azionate nello stesso giudizio di accertamento dalle ricorrenti.

2. Il ricorso è infondato. Come risulta incontestato dalla stessa sentenza impugnata, la pretesa relativa alle cartelle esattoriali dalla cui opposizione origina il presente giudizio di legittimità, era già stata contestata nel giudizio di accertamento D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24, promosso dalle ricorrenti avverso “i verbali di accertamento del 24.11.2006 a seguito dei quali l’Istituto aveva provveduto ad iscriverle d’ufficio alla gestione assicurativa dei commercianti nonostante fossero già iscritte alla gestione separata ex L. n. 335 del 1995, in virtù della cariche sociali ricoperte…”. Questa medesima pretesa era stata impugnata dalle ricorrenti sostenendo l’incompatibilità della doppia iscrizione alle due gestioni interessate, proprio perchè esse erano già iscritte alla gestione separata.

3. Tanto risulta pure dal contenuto della sentenza 5060/98, come dalle conclusioni rassegnate in quel giudizio e riportate dallo stesso INPS; da cui si evince proprio che le ricorrenti chiesero accertarsi che la loro attività prevalente fosse quella di amministratore per la quale erano già iscritte alla gestione separata.

4. Inoltre la stessa sentenza 5060/2008 ha fondato la decisione della causa, sia in punto di fatto che in punto di diritto, in merito alla prevalenza dell’una o dell’altra attività considerata, avendo riguardo ad un’interpretazione della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208 (poi rivelatesi infondata anche grazie alla legge di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, conv. in L. n. 122 del 2010, art. 1) secondo la quale il criterio della prevalente attività autonoma tra le varie espletate – dettato ai fini dell’iscrizione all’unica gestione previdenziale dei lavoratori autonomi – fosse in realtà estensibile anche all’iscrizione alla gestione separata (contrassegnata invece strutturalmente dalla regola della concorrenza delle iscrizioni alle diverse gestioni, come appunto chiarito dal legislatore nella sopraindicata norma interpretativa).

5. Ciò risulta ulteriormente confermato dal conguaglio dei contributi versati nelle diverse gestioni di cui pure il giudice di merito si è posto il problema nella sentenza, sulla scorta della stessa indefettibile premessa logica di cui sopra ovvero che tra le due gestioni in esame ne fosse possibile l’iscrizione in una soltanto e che i contributi versati (o da versarsi) in entrambe fossero da conguagliare tra di essi.

6. Si tratta di giudizi che sono perciò sovrapponibili quanto alle premesse giuridiche e di fatto in relazione alle quali essi si sono svolti. Pertanto è del tutto evidente che i limiti oggettivi di quel primo giudizio comprendessero anche, in maniera esplicita, la questione della compatibilità della doppia iscrizione delle ricorrenti alle due gestioni in discorso sostenuta dall’Istituto previdenziale a fronte della domanda delle stesse ricorrenti di essere iscritte ad un unica gestione (quella di cui alla gestione separata, mentre la sentenza andando parzialmente di contrario avviso alla tesi attorea accertò che nei fatti la gestione prevalente fosse invece quella dei commercianti).

L’accertamento così compiuto in ordine alla stessa situazione giuridica ovvero alla soluzione delle medesime questioni di fatto e di diritto relative ad entrambe le cause, ne preclude il riesame all’interno di questo secondo giudizio essendosi prodotto il giudicato, come correttamente affermato dal giudice d’appello torinese.

7. Il ricorso principale deve essere quindi respinto. Il ricorso incidentale condizionato deve ritenersi assorbito. Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità pari a Euro 2600 di cui Euro 2500 per compensi professionali, oltre il 15% per spese generali e oneri accessori.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2017

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