Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5537 del 06/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 06/03/2017, (ud. 15/11/2016, dep.06/03/2017),  n. 5537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18197/2011 proposto da:

S.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PADOVA 82, presso lo studio dell’avvocato BRUNO AGUGLIA, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, C.F. (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA,

alla VIA DEI PORTOGHESI, 12 (Atto di costituzione del 13/08/2011);

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 189/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/02/2011 R.G.N. 2338/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito l’Avvocato AGUGLIA BRUNO;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n. 189/2011 la Corte d’Appello di Roma accoglieva l’appello proposto da S.S. contro la sentenza di prime cure che aveva respinto la sua domanda intesa ad ottenere l’indennità di accompagnamento ed in riforma della sentenza appellata dichiarava l’esistenza del diritto dall’1.5.2009 condannando l’INPS al pagamento dei ratei arretrati, oltre accessori di legge.

A sostegno della decisione la Corte romana richiamava il conforme giudizio peritale effettuato dal ctu nominato nel processo d’appello. Avverso detta sentenza S.S. ha proposto ricorso per cassazione affidando le proprie censure ad un unico motivo. Resiste l’INPS con controricorso. Il Ministero Economie e Finanze ha depositato atto di costituzione

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico articolato motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, art. 1 e vizio di motivazione per avere la Corte fissato la data della decorrenza del diritto alla data della visita peritale, laddove nel caso in esame la dedotta incapacità (per grave malattia psichica) sussisteva da data antecedente alla stessa domanda amministrativa, non avendo la ctu valutato la gravità della malattia psichica da cui era affetta parte ricorrente e la necessità dell’apporto della madre nel seguire il figlio; tanto sotto il profilo delle cure familiari, quanto sotto il profilo della assidua verifica che la terapia farmacologica fosse seguita e che il DSM ed altre comunità fossero frequentate; e ciò anche prima dell’episodio del maggio 2009.

2. Il motivo è infondato. La ctu, da cui deriva la decisione, ha sostenuto che solo il 5 maggio 2009 giorno successivo a quello della visita peritale – nel corso della quale era stata accertata nel paziente una situazione di compenso psicopatologico – si erano venute a determinare per il periziato le condizioni per il diritto all’indennità di accompagnamento e ciò in quanto si era verificato un evento (avere assistito ad una lite) che per quanto di scarsa importanza aveva rotto il precario equilibrio che si era mantenuto dal 2002 per molti anni; da tale episodio erano conseguiti episodi di scompenso stabilizzati con il ricovero; ed era divenuta quindi necessaria l’assistenza del periziato nell’assunzione della terapia farmacologica.

3. Ora le censure sollevate in ricorso nel contrastare tale argomentato accertamento si risolvono esclusivamente in un riesame del merito, non ammesso in questa sede, in ordine alla sussistenza delle condizioni legittimanti l’erogazione dell’indennità di accompagnamento anche nel periodo precedente alla data accertata dal ctu. Una pretesa che i giudici di merito, aderendo alle motivate conclusioni del ctu, hanno invece disatteso ricollegando il riconoscimento del diritto ad un preciso fatto scatenante.

4. Con le stesse censure la parte ricorrente domanda invece a questa Corte di legittimità un riesame del materiale istruttorio a cui invece ha già provveduto, nell’esercizio dei poteri riservatigli dall’ordinamento, il giudice del merito, e rispetto al quale il controllo potrebbe vertere sulla logicità e sulla completezza della motivazione ma mai sulla correttezza degli esiti del giudizio.

5. Le censure si condensano inoltre nell’espressione di un mero dissenso diagnostico volto a contestare nel merito la decisione impugnata, attraverso una generalizzata censura formulata in base ad una valutazione di parte. Si tratta pertanto di censure da ritenersi pure inammissibili siccome, per consolidato orientamento di questa Corte, la sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio può essere contestata in Cassazione soltanto in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata in ricorso, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi; mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce appunto un mero dissenso diagnostico che si traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice.

6. Per le ragioni anzidette il ricorso va quindi rigettato. Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità attese la particolare natura della patologia su cui si sono incentrati gli accertamenti medico legali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2017

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