Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5536 del 01/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 01/03/2021, (ud. 22/09/2020, dep. 01/03/2021), n.5536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15165/2017 proposto da:

P.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GAVORRANO 12 SCALA B INT. 4, presso lo studio dell’avvocato MARIO

GIANNARINI, rappresentato e difeso dall’avvocato ALFREDO SAIA;

– ricorrente –

contro

ENTE CASSA SCUOLA EDILE M.A.F.EN., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato MARIO

ANTONINI, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO ANDRONICO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 450/2016 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 14/12/2016, r.g.n. 12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che con sentenza n. 450/2016, depositata il 14 dicembre 2016, la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale accoglimento del gravame del lavoratore e in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato l’Ente Cassa Scuola Edile di Enna a pagare all’appellante P.M.A. le somme spettanti a titolo di maggiorazione nella misura dell’8% dello stipendio minimo mensile ai sensi del c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese edili e affini; ha invece, confermando la sentenza del Tribunale di Enna: (a) escluso il diritto del P. all’attribuzione di mansioni superiori (5 livello, in luogo del 4 assegnato al momento dell’assunzione), previo esame delle declaratorie del c.c.n.l. e ricostruzione delle mansioni concretamente svolte, in particolare rilevando, a quest’ultimo riguardo, come l’appellante fosse stato adibito a meri compiti, rientranti nel 4 livello, di “preparazione” delle certificazioni di regolarità contributiva, il cui rilascio era comunque, e in via esclusiva, riservato al Direttore dell’Ente o, in sua assenza, ad un soggetto dallo stesso delegato; (b) escluso, inoltre, la configurabilità di condotte di mobbing e la natura professionale della malattia allegata dal lavoratore, previo esame del materiale di prova, anche alla luce delle osservazioni formulate con i motivi di gravame, e delle perizie psichiatriche elaborate nel giudizio penale svoltosi a carico del P., avanti al Giudice di Pace di Enna, per il reato di diffamazione;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il P., con quattro motivi, cui ha resistito l’Ente Cassa Scuola Edile con controricorso;

– che risultano depositate memorie.

Rilevato:

che con il primo motivo viene dedotta la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte omesso di pronunciare sul recesso per giusta causa del ricorrente, sebbene oggetto di espresso richiamo nella parte argomentativa dell’atto di appello e di esplicita richiesta nelle relative conclusioni;

– che con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto che l’onere della prova, circa la fondatezza della domanda di superiore inquadramento, ricadesse sul lavoratore, mentre sarebbe spettato al datore di lavoro, in applicazione dei principi generali in tema di inadempimento delle obbligazioni, dimostrare di avere esattamente adempiuto l’obbligo, di cui all’art. 2103 c.c. e cioè di non avere posto in essere alcuna dequalificazione del proprio dipendente; e per non avere il giudice di appello considerato, a fronte di tale principio, che l’Ente non aveva fornito alcuna prova a sostegno delle proprie eccezioni e difese;

– che con il terzo motivo il ricorrente si duole che la Corte non avesse riconosciuto il suo diritto al superiore inquadramento, erroneamente applicando e interpretando l’art. 2103 c.c. e art. 79 del c.c.n.l. di settore e non valutando adeguatamente le risultanze probatorie acquisite al giudizio;

– che con il quarto motivo vengono infine dedotti violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 c.c. e degli artt. 113,115 e 116 c.p.c., nonchè omesso esame di documentazione decisiva, per avere la Corte territoriale escluso l’esistenza di condotte di mobbing e di un nesso causale tra le patologie del ricorrente e la sua attività lavorativa, peraltro senza correttamente valutare le prove assunte e senza esaminare le relazioni medico-legali di parte;

osservato:

che il primo motivo è infondato;

– che, infatti, il giudice di appello ha avuto presente la domanda, della quale si assume l’omessa pronuncia (cfr. sentenza, p. 4), e, con l’esclusione tanto del diritto al superiore inquadramento come del mobbing e della natura professionale della malattia, e cioè dei fatti posti dal ricorrente a fondamento della giusta causa di recesso, l’ha implicitamente rigettata;

– che invero, come più volte affermato da questa Corte (cfr., fra le pronunce più recenti, Cass. n. 20718/2018; Cass. n. 29191/2017), non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte;

– che risulta altresì infondato il secondo motivo, alla stregua del principio per il quale “il lavoratore che” – come nella specie – “rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l’onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale”, non gravando “sul datore di lavoro l’onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore” (Cass. n. 1012/2003, fra le molte conformi) e di conseguenza restando ininfluente ogni ulteriore considerazione circa l’idoneità dell’offerta probatoria da parte dell’Ente;

– che non possono egualmente trovare accoglimento il terzo e il quarto motivo di ricorso;

– che in particolare, quanto al terzo motivo, si deve rilevare come la sentenza impugnata abbia fatto corretta applicazione del procedimento c.d. trifasico per la determinazione del superiore inquadramento richiesto (Cass. n. 5128/2007, fra le molte), accertando in fatto le attività lavorative concretamente svolte dal ricorrente, comparando le declaratorie contrattuali del 4 e del 5 livello e ponendone in rilievo i tratti differenziali, confrontando infine i risultati delle due indagini così compiute; mentre le altre censure proposte con il motivo in esame devono considerarsi inammissibili, poichè tendono – dietro lo schermo di (insussistenti) profili di violazione o falsa applicazione di norme di diritto e di contratti collettivi – ad una nuova valutazione del materiale probatorio acquisito al giudizio, sia documentale che testimoniale, e cioè tendono a sollecitare a questa Corte di legittimità un’attività che le è preclusa dal ruolo assegnatole nell’ordinamento e che è invece propria del giudice di merito;

– che risultano analoghi i rilievi a proposito del quarto motivo, con il quale il ricorrente lamenta una non corretta valutazione delle prove e l’attribuzione di rilievo decisivo – per ciò che riguarda il nesso causale tra l’insorgere della malattia e l’attività lavorativa – alle perizie in atti, senza alcuna valutazione delle relazioni medico-legali di parte; nè può valere in senso contrario il richiamo agli artt. 115 e 116 c.p.c., posto che “In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012” (Cass. n. 23940/2017): difetto di motivazione peraltro neppure deducibile nella specie, per la preclusione stabilita dall’art. 348 ter c.p.c., u.c. (c.d. “doppia conforme”);

ritenuto:

conclusivamente che il ricorso deve essere respinto;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2021

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