Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5535 del 08/03/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 08/03/2018, (ud. 15/11/2017, dep.08/03/2018),  n. 5535

Fatto

A.S. ha agito in giudizio nei confronti di D.G., della Azienda Siciliana Trasporti e della Società Cattolica di Assicurazione a r.l. per ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito ad un incidente stradale.

La domanda è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Ragusa, che ha condannato i convenuti in solido al pagamento dell’importo di Euro 4.262.43 in favore dell’attore.

La Corte di Appello di Catania ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’ A., il quale ricorre, sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso la Società Cattolica di Assicurazione a r.l..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “erronea applicazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c.”.

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato.

La corte di appello, premesso che l’appellante si era limitato a sostenere che il giudice di primo grado aveva “errato nella ricostruzione del nesso di causalità negando che l’aggravamento delle condizioni fisiche in cui versa attualmente il sig. A.S. siano riconducibili al sinistro de quo”, ha ritenuto il gravame dell’ A. privo del necessario requisito di specificità, in quanto non erano state individuate le parti della motivazione della sentenza di primo grado contestate, e in particolare i presunti errori nella ricostruzione del nesso causale tra evento e danno, della cui dinamica non era neanche offerta una prospettazione alternativa.

La decisione è del tutto conforme ai principi di diritto di recente ribaditi da questa Corte, a Sezioni Unite (Cass., Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017), secondo cui “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice; resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (in precedenza, nel medesimo senso, si vedano, ad es.: Cass., Sez. L, Sentenza n. 17712 del 07/09/2016, Rv. 640991 – 01; Sez. 1 -, Sentenza n. 18932 del 27/09/2016, Rv. 641832 – 01; Sez. 3 -, Ordinanza n. 10916 del 05/05/2017, Rv. 644015 – 01).

Per quanto emerge dalla sentenza impugnata, infatti, l’appellante ha del tutto omesso di formulare pertinenti ragioni di dissenso rispetto ai passaggi argomentativi contestati della decisione di primo grado.

Anzi, tali passaggi argomentativi non vengono neanche chiaramente riportati nello stesso ricorso, che per questo aspetto risulta a sua volta insufficientemente specifico e lacunoso nell’esposizione sommaria del fatto richiesta dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso del resto non indica alcun ulteriore contenuto dell’atto di appello che si presenti idoneo a superare i rilievi in ordine al difetto di specificità evidenziati nella decisione impugnata, se non facendo richiamo ad una consulenza tecnica di parte prodotta in sede di gravame che però, trattandosi di documentazione estranea all’atto introduttivo e di mero sostegno asseverativo dello stesso, non può naturalmente essere considerata parte integrante del relativo contenuto.

Risulta quindi corretta – e comunque non adeguatamente censurata – la valutazione di inammissibilità operata dalla corte di merito, dalla quale emerge che, pur avendo avanzato censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, l’appellante aveva del tutto omesso di indicare le prove trascurate o malamente valutate, con riguardo al nesso di causa tra l’incidente subito e il danno alla salute di cui aveva chiesto il risarcimento, e non aveva in alcun modo indicato i passaggi argomentativi contestati della decisione di primo grado, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che ne sarebbe conseguita sulla base di bene evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso motivazionale adottato dal primo giudice.

2. Con il secondo motivo si denunzia “erronea applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 in relazione all’art. 360 c.p.c.”.

Il motivo è inammissibile.

La giurisprudenza di questa Corte afferma, con indirizzo ormai consolidato, che “in tema di gratuito patrocinio, il mezzo impugnatorio avverso il provvedimento di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato in sede civile, ai sensi del D.P.R. 3 maggio 2002, n. 115, art. 136 deve individuarsi, in mancanza di espressa previsione normativa, non nella disciplina penalistica dettata dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 99,112 e 113 ma nell’art. 170 medesimo decreto che, pur rivolto a regolare l’opposizione ai decreti di pagamento in favore dell’ausiliario, del custode e delle imprese private incaricate della demolizione e riduzione in pristino, deve ritenersi estensibile alle opposizioni ai provvedimenti di revoca dell’ammissione al detto patrocinio deliberati dal giudice civile, configurando tale disposizione un rimedio generale contro tutti i decreti in materia di liquidazione, che non sono provvedimenti definitivi e decisori, ma mere liquidazioni o rifiuti di liquidazione, e, quindi, esperibile necessariamente contro un decreto del magistrato del processo che la rifiuti” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13807 del 23/06/2011, Rv. 618348 – 01; conf.: Sez. 1, Sentenza n. 21400 del 17/10/2011, non massimata; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21685 del 23/09/2013, Rv. 627774 – 01; l’impugnazione del decreto di revoca con ricorso diretto per cassazione viene ammessa nel solo caso, contemplato dall’art. 113 stesso D.P.R., in cui esso sia pronunciato a seguito di richiesta di revoca dell’ufficio finanziario, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. d) corrispondente all’art. 127, comma 3: Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 26966 del 15/12/2011, Rv. 620677 – 01; cfr. anche Sez. 1, Sentenza n. 12719 del 20/07/2012, Rv. 623732 – 01).

I presupposti per la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio non coincidono con quelli relativi alla fondatezza della domanda di merito, avendo ad oggetto sostanzialmente, oltre che i presupposti reddituali per l’ammissione al patrocinio stesso, la sussistenza della mala fede o della colpa grave della parte nell’agire o resistere in giudizio.

Si è chiarito inoltre che legittimata passiva necessaria nel procedimento di opposizione avverso la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è unicamente l’amministrazione interessata (e quindi, di regola, il Ministero della Giustizia, soggetto passivo del rapporto debitorio scaturente dall’ammissione al beneficio, ovvero l’Agenzia delle Entrate laddove la revoca dell’ammissione al patrocinio sia richiesta dall’ufficio finanziario ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 127, comma 3, a seguito della verifica dell’esattezza dell’ammontare dei redditi dichiarati: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 21700 del 26/10/2015, Rv. 636886 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 22148 del 02/11/2016, Rv. 642670 – 01). A tale amministrazione devono essere notificati sia l’opposizione al decreto di revoca, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull’opposizione, a pena d’inammissibilità (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8516 del 29/05/2012, Rv. 622818 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 21700 del 26/10/2015, Rv. 636886 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 22148 del 02/11/2016, Rv. 642670 – 01; cfr. anche, nel medesimo senso, Sez. 1, Ordinanza n. 15323 del 21/07/2005, Rv. 584131 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2209 del 16/02/2012, Rv. 621440 – 01).

Il potere di revoca dell’ammissione patrocinio a spese dello Stato, attribuito dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 al giudice davanti al quale si procede, in base alla ricostruzione sistematica di cui si è dato fin qui conto (e che sostanzialmente qualifica la revoca come espressione, in senso negativo, del medesimo potere di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio), deve ritenersi riservato al giudice di ciascun grado del giudizio di merito, in relazione alla (sola) fase processuale svoltasi davanti a lui, mentre, per quanto attiene al giudizio di legittimità, va riconosciuto in capo al giudice di merito cui spetta il potere di liquidazione dei relativi compensi ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83 (cfr., per l’individuazione di tale giudice, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11028 del 13/05/2009, Rv. 608343 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 23007 del 12/11/2010, Rv. 614529 – 01).

Si tratta comunque di un potere diverso rispetto a quello di decidere la controversia tra le parti, e per tale motivo esso va di regola esercitato con autonomo decreto, la cui natura è quella di un provvedimento non decisorio e non definitivo in relazione al merito della suddetta controversia, rispetto alla quale risulta del tutto estraneo, sia per quanto attiene all’oggetto, sia per quanto attiene alle parti del procedimento. L’assoluta autonomia di tale decreto rispetto al provvedimento che definisce il giudizio di merito comporta che, anche laddove la revoca venga pronunciata nel contesto di quest’ultimo, la sua anomala “collocazione topografica” (che non può determinarne la radicale nullità, sussistendo certamente il potere del giudice di provvedere in materia) non può neanche ritenersi idonea a mutarne la natura. La relativa decisione non costituisce quindi un autonomo capo della sentenza di merito (ai sensi dell’art. 329 c.p.c., comma 2), ma va considerata come se fosse stata emessa secondo la forma prescritta.

Di conseguenza, il mezzo di impugnazione esperibile avverso la stessa resta in ogni caso quello suo proprio, e cioè l’opposizione da proporsi al capo dell’ufficio giudiziario del magistrato che ha disposto la revoca.

Una diversa soluzione finirebbe per alterare inammissibilmente la durata e la decorrenza dei termini, le condizioni e gli stessi limiti dell’impugnazione del (medesimo) provvedimento, a seconda che esso venga ad essere pronunziato con autonomo decreto o unitamente alla sentenza che definisce il merito, e finanche la struttura del relativo procedimento in unico grado (con possibilità del solo ricorso straordinario per cassazione avverso la decisione che definisce l’opposizione al decreto di revoca).

E ciò senza contare gli inevitabili problemi di contraddittorio che si determinerebbero, in ragione della diversità delle parti legittimate al giudizio di impugnazione del merito della controversia ed al procedimento di opposizione avverso la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio.

Del resto, secondo i principi generali, laddove con il medesimo provvedimento decisorio siano definite controversie di diversa natura tra le medesime parti, assoggettate a diversi mezzi di impugnazione (come ad esempio nel caso di unica sentenza che definisca sia una opposizione all’esecuzione che una opposizione agli atti esecutivi), i mezzi di impugnazione restano di regola quelli propri di ciascuna tipologia di procedimento, fatto salvo il principio dell’apparenza (che peraltro nella specie non potrebbe in nessun caso operare, non solo perchè non pare possibile ipotizzare una espressa qualificazione della questione in ordine al gratuito patrocinio come questione di merito, ma anche perchè si tratta comunque di procedimenti ontologicamente differenti per loro stessa natura, oltre che per oggetto, e comunque riguardanti parti diverse).

Rimane infine da osservare che l’inconveniente, eminentemente pratico, che deriva dalla circostanza che la (manifesta) infondatezza delle ragioni poste a base delle difese di merito (almeno laddove sia ritenuta idonea a configurare mala fede o colpa grave nell’agire o nel resistere in giudizio) potrebbe effettivamente costituire uno dei presupposti del provvedimento di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio (o anche l’unico) – inconveniente che peraltro può sussistere anche laddove la revoca avvenga con autonomo decreto e non solo laddove essa sia disposta con la sentenza che definisce il giudizio di merito – può trovare adeguata soluzione anche senza postulare la necessaria impugnazione del suddetto provvedimento di revoca unitamente alla sentenza di merito. Ed infatti, il procedimento di opposizione avverso il procedimento di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio, laddove sia stata impugnata la sentenza di merito che ha contestualmente rigettato la domanda, potrebbe sempre essere sospeso ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, nel caso in cui il giudice dell’opposizione non ritenesse di conformarsi a detta sentenza e ritenesse invece opportuno attendere la decisione definitiva in ordine alla controversia di merito.

In base a quanto sin qui osservato, il collegio non ritiene di poter condividere il principio espresso in una recente pronuncia (rimasta peraltro isolata) di questa Corte, per cui “la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio adottata con la sentenza che definisce la causa va impugnata con il rimedio ordinario dell’appello, senza che sia configurabile una separata opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 sicchè, ove quest’ultima procedura sia stata erroneamente instaurata, il ricorso per cassazione avverso il relativo provvedimento va dichiarato inammissibile attesa l’inammissibilità dell’intero procedimento” (Cass., Sez. 6 – 2, Sentenza n. 7191 del 13/04/2016, Rv. 639661 – 01), ma di dover affermare l’opposto principio per cui, indipendentemente dalla circostanza che esso sia eventualmente pronunziato nel contesto della sentenza che definisce il giudizio di merito, il provvedimento di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio resta in ogni caso assoggettato esclusivamente al mezzo di impugnazione suo proprio, e cioè l’opposizione da proporsi al capo dell’ufficio giudiziario del magistrato che ha disposto la revoca, ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170.

Nella specie, non è stata proposta l’opposizione avverso il provvedimento di revoca nelle forme previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 al capo dell’ufficio giudiziario (il che ha tra l’altro determinato il mancato svolgimento della necessaria ed insopprimibile fase di merito attinente alla valutazione dei presupposti della revoca), e non è del resto stato neanche evocato il soggetto passivo del rapporto debitorio scaturente dall’ammissione al beneficio, unico legittimato passivo necessario nel relativo procedimento contenzioso.

Di conseguenza, la censura risulta senz’altro inammissibile nella presente sede.

3. Con il terzo motivo si denunzia “violazione o falsa applicazione del D.M. Giustizia, 10 marzo 2014, n. 55 in relazione all’art. 360 c.p.c.”.

Il motivo è manifestamente infondato.

La liquidazione delle spese di lite operata dalla corte di appello è contenuta nei limiti massimi del parametro previsto dal decreto ministeriale richiamato dal ricorrente, per lo scaglione di valore applicabile, e dunque non viola in alcun modo le disposizioni normative invocate. Non sussiste, d’altronde, alcun vincolo alla determinazione delle spese secondo i valori medi del parametro, trattandosi dell’esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo del parametro stesso, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20289 del 09/10/2015, Rv. 637440 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 18167 del 16/09/2015, Rv. 636692 – 01; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 2386 del 31/01/2017, Rv. 642544 – 01; cfr. anche Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26608 del 9/11/2017).

4. Con il quarto motivo si denunzia “omesso esame delle successive perizie di parte, decisive per il giudizio che sono state oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c.”.

Il motivo, attinente al merito della controversia, resta assorbito in conseguenza dell’infondatezza del primo motivo e della conferma della pronunzia di inammissibilità del gravame avanzato dall’ A..

5. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 3.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2018

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