Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5535 del 08/03/2010

Cassazione civile sez. I, 08/03/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 08/03/2010), n.5535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.G., (c.f. (OMISSIS)), M.A.L.

in proprio, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

01/12/2005, n. 567/05 R.G.A.D.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/12/2009 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RICCARDO FUZIO che chiede che la Corte di Cassazione, in camera di

consiglio, rigetti il ricorso, con le conseguenze di legge.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.G., col presente ricorso per Cassazione notificato il 23 novembre 2006 affidato a sette motivi, ha impugnato il decreto della Corte d’appello di Napoli depositato il 1^ dicembre 2005 che, in parziale accoglimento della sua domanda di equa riparazione formulata in relazione a giudizio, introdotto innanzi al TAR Campania con ricorso 3.7.97 e non ancora definito, in relazione all’eccesso di durata rispetto al limite di ragionevolezza apprezzato in tre anni, ha liquidato il danno non patrimoniale su base annua di Euro 1.000,00 e le spese processuali in Euro 400,00.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri intimata non ha spiegato difesa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo, con cui il ricorrente richiama l’obbligo del giudice nazionale di uniformarsi alla giurisprudenza CEDU vincolante in sede nazionale è inammissibile. Premesso che la Corte territoriale si è uniformata al limite di congruità di tre anni indicato in sede europea, resta da osservare che sarebbe stato onere del ricorrente provare che le evenienze del caso concreto avrebbero consentito di definire il processo in tempo più rapido; nè di certo tale onere può ritenersi assolto mediante astratti richiami enunciati privi di correlazione con la fattispecie esaminata.

Analoga sorte meritano le censure con cui si lamenta omessa liquidazione del bonus forfetario di Euro 2.000,00, in maniera parimenti generica. La Corte di Strasburgo ha riconosciuto tale somma in relazione a determinate controversie di particolare importanza tra le quali ha inserito le cause previdenziali, ma ciò non vuoi dire che ogni causa di tale natura sia per ciò solo importante, e la relativa valutazione è rimessa all’apprezzamento dell’organo di merito, che essendogli concessa la facoltà discrezionale di adattare alla fattispecie i criteri indicativi di liquidazione, può comprendere nella determinazione della componente non patrimoniale anche il “bonus” in discussione ove ritenga la particolare incidenza della natura della causa sul patema denunciato. Nè ciò implica obbligo di specifica motivazione, che devesi ritenere implicita.

In ordine alla riferibilità dell’indennizzo liquidato al solo eccesso di durata, si richiamano i precedenti di questa Corte nn. 3716, 1354 e 10415 del 2008.

Le censure riferite alla liquidazione del danno sono infondate poichè la Corte di merito ha applicato seppur nel minimo i parametri europei richiamati.

Sono inammissibili le censure in punto spese laddove lamentano genericamente difetto di motivazione circa voci che si assumono pretermesse. Sono invece fondati i soli motivi con cui si censura errata applicazione da parte della Corte territoriale della tabella applicabile al procedimento in esame.

In parte qua l’impugnato decreto deve perciò essere cassato, e non necessitando ulteriori indagini istruttorie, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., applicando la tariffa vigente per i procedimenti ordinari tenendo conto dell’attività difensiva svolta in sede di merito e determinando l’ammontare delle spese come da dispositivo.

Tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso, le spese della presente fase di legittimità vengono compensate nella misura di 2/3, ponendo il residuo a carico dell’amministrazione soccombente. Con attribuzione in favore del procuratore antistatario per dichiarato anticipo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali che liquida per la fase di merito in Euro 100,00 per esborsi, Euro 385,00 per diritti ed Euro 700,00 per onorario. Compensa per 2/3 le spese del presente giudizio di legittimità e condanna l’amministrazione soccombente al pagamento del residuo che liquida in Euro 210, 00 oltre Euro 33,00 per esborsi, oltre ancora spese generali ed accessori di legge per entrambe le liquidazioni, con attribuzione in favore dell’Avv. Alfonso Luigi Marra per entrambe le liquidazioni.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010

 

 

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