Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5535 del 06/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 06/03/2017, (ud. 15/11/2016, dep.06/03/2017),  n. 5535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24175-2011 proposto da:

BANCA MONTE PASCHI SIENA S.P.A. c.f. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio degli avvocati RENATO

SCOGNAMIGLIO, CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la rappresentano e

difendono, giusta procura speciale notarile in atti;

– ricorrente –

contro

A.A. C.F. (OMISSIS), B.A. C.F. (OMISSIS),

B.F. C.F. (OMISSIS), B.G. C.F. (OMISSIS) in proprio e

nella qualità di eredi di B.M., tutti elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZALE DELLE PROVINCIE 11, presso lo studio

dell’avvocato REMIGIO MANCINI, rappresentati e difesi dall’avvocato

CARLO PISAPIA, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 995/2010 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 06/10/2010 R.G.N. 36/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato PORCELLI VINCENZO per delega Avvocato RENATO

SCOGNAMIGLIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 29/9 – 6/10/2010 la Corte d’appello di Salerno ha respinto l’impugnazione della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede che l’aveva condannata a corrispondere a B.M. i ratei di pensione integrativa maturati a decorrere dal 27.3.2002, oltre accessori, nei limiti della prescrizione quinquennale, a partire dalla data di comunicazione della denunzia della lite eseguita ai fini del tentativo obbligatorio di conciliazione.

Ha spiegato la Corte territoriale che dalla lettura complessiva delle norme della convenzione del 5.9.1985, relativa al sistema integrativo aziendale delle pensioni Inps/Fondo speciale per i dipendenti delle gestioni esattoriali, e del regolamento alla stessa allegato, valutate nella loro concatenazione, si desumeva che l’intenzione dei contraenti era stata quella di riconoscere il diritto al trattamento integrativo in presenza di una determinata anzianità contributiva ed al raggiungimento del sessantesimo anno di età, a prescindere dalla circostanza che quest’ultimo requisito fosse venuto a maturazione durante lo stesso rapporto lavorativo o al di fuori di esso. Ne conseguiva che il B., già dipendente della Banca dall’1.3.69 al 31.12.89 in qualità di addetto alla gestione del servizio esattoria, successivamente transitato alle dipendenze della Geni s.p.a. – a seguito della cessazione della gestione del servizio di riscossione dei tributi da parte del suddetto istituto di credito – e poi collocato in quiescenza per invalidità dall’1.6.1994, aveva diritto al suddetto trattamento integrativo della pensione, avendo maturato i relativi requisiti previsti dalla summenzionata convenzione.

Per la cassazione della sentenza ricorre la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Resistono con controricorso B.F., B.A., B.G. e A.A., quali eredi di B.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, formulato per violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 cod. civ. e per vizio di motivazione, la difesa della Banca Monte dei Paschi di Siena sostiene che la Corte di merito, nel riconoscere alla controparte i benefici della convenzione del 5 settembre 1985 sul trattamento integrativo aziendale della pensione, avrebbe male interpretato le disposizioni di un tale accordo: invero, a voler seguire la lettura datane dai giudici di secondo grado, non si comprenderebbe, secondo il presente assunto difensivo, la ragione per la quale l’istituto di credito avrebbe dovuto impegnarsi in un trattamento così oneroso, quale l’integrazione della pensione, in assoluto favore dei lavoratori, come il B., non più dipendenti della stessa banca, in quanto passati nel frattempo alle dipendenze di altri datori di lavoro, nè tanto meno si comprenderebbe l’interesse che avrebbero potuto nutrire le associazioni sindacali nell’ottenere l’estensione del predetto trattamento integrativo anche ai lavoratori che esse avevano cessato di rappresentare.

Col secondo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione dell’art. 1363 cod. civ., oltre che per carenza e contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, la ricorrente contesta l’interpretazione della convenzione del 5.9.1985, così come eseguita dalla Corte di merito, sostenendo che, alla stregua dei criteri esegetici di legge, il previsto trattamento integrativo di quiescenza non poteva spettare ai lavoratori, come il B., che da anni non erano più alle dipendenze del Monte dei Paschi di Siena.

Osserva la Corte che il ricorso è improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto la mancata produzione, da parte della ricorrente, della convenzione della cui interpretazione la medesima si duole, non consente di procedere alla compiuta verifica della fondatezza o meno delle censure articolate sulla base delle stesse disposizioni della citata convenzione del 5.9.1985.

Si è, infatti, statuito (Cass. Sez. Lav. n. 4350 del 4.3.2015) che “nel giudizio di cassazione, l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi – imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella formulazione di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – può dirsi soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 cod. civ.; nè, a tal fine, può considerarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso, all’intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchi una puntuale indicazione del documento nell’elenco degli atti” Si è anche chiarito (Cass. Sez. Lav. n. 195 dell’11.1.2016) che “in tema di giudizio per cassazione, l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 7 di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, munita di visto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3, ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi” (conf. a Cass. Sez. Un. n. 22726 del 3.11.2011).

Pertanto, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 2600,00, di cui Euro 2500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA