Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5534 del 10/03/2014


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Civile Decr. Sez. 2 Num. 5534 Anno 2014
Presidente:
Relatore:

DECRETO

Rep.

sul ricorso 2899-2011 proposto da:

Ud.

ARGENZIANO FRANCA RGNFNC35A45F839J,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GENNARO CASSIANI 75, presso
lo studio dell’avvocato ANNA D’ALISE, rappresentata e
difesa dall’avvocato ALFANI GIOVANNI FILIPPO;
– ricorrente contro

DI LENO FLAVIA costituitosi con controricorso 24/03/11
DLNFLV55E62F158F, MAZZARELLA FRANCESCO costituitosi
con controricorso 24/03/11 FRNMZR93P29B963F,
MAZZARELLA BRUNO JR costituitosi con controricorso
24/03/11 BRNMZR91E29B963W, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44/46, presso lo STUDIO
2014

SUTTI, rappresentati e difesi dall’avvocato PORCU’

9

FAUSTO;
– controricorrenti ~ralinh—comrtape-,
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o e per esso g I ere.i. »I

Data pubblicazione: 10/03/2014

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avverso la sentenza n. 3497/2010 della CORTE D’APPELLO

di NAPOLI, depositata il 25/10/2010;

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

IL PRESIDENTE

ricorrente Avv. Gianfilippo Alfani, in base ai poteri conferitigli, ha dichiarato di voler
rinunziare al ricorso inscritto al n. 2899 del R.G. per l’anno 2011 proposto contro
FLAVIA DI LENO ed altri;
considerato, altresì, che le controparti, ritualmente costituite, hanno dichiarato di
accettare la rinunzia, con atto sottoscritto anche dal difensore Avv.to Fausto Porcù;
ritenuto che la rinunzia si è perfezionata e che, per le ragioni esposte, non si deve
pronunziare su altri ricorsi e non si deve pronunziare sulle spese del grado; visti gli artt.
390 e391 cod. proc. civ., nel nuovo testo introdotto dall’art. 15 D. L.gt. 2 febbraio 2006,
n. 40;
PER QUESTI MOTIVI

Dichiara estinto il processo di cassazione di cui sopra per rinunzia al ricorso. Il presente
decreto avrà effetto di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione
dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione (art. 391 III^ comma cpc).
Compensa le spese.

Roma, 28 febbraio 2014

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D’ANNA

Roma,

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Ritenuto che con atto depositato in data 30 gennaio 2014, il difensore della

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