Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5534 del 08/03/2010

Cassazione civile sez. I, 08/03/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 08/03/2010), n.5534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.A. (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di legale

rappresentante di M.F., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SISTINA 121, presso l’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

08/06/2004, n. 883/04 R.G.A.D.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/12/2009 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PIETRO ABBRITTI che chiede che codesta Sezione della Suprema Corte

voglia accogliere i primi due motivi del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Roma col decreto in esame depositato l’8 giugno 2004 ha rigettato la domanda proposta nell’interesse di M. F. dal tutore M.A., odierna ricorrente, tesa al riconoscimento del danno non patrimoniale, chiesto nell’importo di Euro 9.000,00, conseguente alla violazione del termine di ragionevole durata del processo, promosso innanzi al Pretore di Napoli con atto del 29.3.94 ed ancora pendente in appello, senza neppure operare tale computo, avendo escluso il danno, asseritamente sofferto dall’istante, in ragione della modesta entità della “posta in gioco”.

Col presente ricorso per cassazione la predetta istante impugna tale decisione deducendo sei mezzi non resistiti dal Ministero della Giustizia intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente col secondo motivo, avente priorità logica e quindi meritevole di esame preliminare, ascrive alla Corte territoriale di aver omesso di stabilire la durata ragionevole del processo presupposto, che secondo le indicazioni elaborate in sede europea, vincolanti per il giudice nazionale, dovrebbe computarsi in due anni per il primo grado, un anno e mezzo per il secondo ed un anno per il giudizio di Cassazione, avendo erroneamente escluso il diritto ad ottenere l’equa riparazione per il danno non patrimoniale conseguente al periodo eccedente tale durata, in considerazione del modesto valore della controversia.

Richiama inoltre, col primo, e quinto motivo, ai fini della liquidazione del danno invocato, i parametri elaborati dalla CEDU, che ha riconosciuto un indennizzo pari a Euro 1.000,00 – 1.550,00 per ciascun anno di ritardo.

Col terzo motivo ribadisce l’irrilevanza del modesto valore della controversia, e col quarto motivo chiede infine che il danno sia calcolato per l’intera durata e non per il solo ritardo.

Il secondo motivo, meritevole di esame preliminare siccome avente priorità logica,, come da richiesta del P.G., appare fondato e deve perciò trovare accoglimento.

La Corte territoriale ha ritenuto che, data l’esiguità del valore della controversia cui si riferisce la domanda esaminata, il disagio che si assume correlato alla sua durata non sembra avere inciso in maniera significativa, e non può avere perciò cagionato nè disagio nè patema d’animo. Era dunque onere del ricorrente fornire la prova, anche presuntiva, dello stato soggettivo che giustificasse l’accoglimento della sua domanda. Sulla base di questa impostazione ha finanche omesso di verificare se il processo presupposto si fosse articolato in tempi ragionevoli.

Tale decisione conclusiva disapplica, senza enunciare convincenti argomenti di confutazione, il principio già enunciato da questa Corte di Cassazione (cfr. n. 21597/05), al quale si presta adesione senza necessità di rivisitazione, secondo cui l’esiguità della cd.

“posta in gioco”, funge solo da criterio per definizione riduttivo dell’entità del danno non patrimoniale, ma non assume invece l’asserita decisiva rilevanza, siccome l’ansia ed il patema d’animo procurati dalla pendenza del processo presupposto si verificano prescindendo dall’interesse economico sottostante alla vertenza giudiziaria.

E peraltro, la mera esiguità del valore della controversia neppure riveste incidenza esclusiva sulla riduzione del “quantum debeatur”, siccome deve essere apprezzata, ma in correlazione alle condizioni socio-economiche dell’istante, dal momento che solo da tale riscontro, che deve essere condotto in punto di fatto, può emergere la prova della misura effettiva dello stress dedotto.

E’ dunque manifesto l’errore della Corte capitolina che avrebbe dovuto anzitutto accertare i tempi giusti del processo e l’eventuale segmento temporale eccedente alla luce dei citati standards europei, e solo in seguito valorizzare suddetto canone di riferimento ai fini del quantum, applicandolo però alla stregua del principio riferito.

Le censure coltivate in relazione alla misura della riparazione invocata restano assorbite.

Il terzo motivo appare infondato data la necessità di correlare l’indennizzo non già alla durata dell’intero processo, bensì solo al segmento temporale ingiustificato e dunque irragionevole, considerata la previsione, coerente con le finalità sottese all’art. 6 della CEDU, della legge nazionale – L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 3 (cfr. Cass. nn. 3716, 1354 e 10415 del 2008).

E’ infine inammissibile la richiesta di liquidazione del “bonus” forfetario di Euro 2.000,00, siccome formulata solo nelle richieste conclusive del ricorso in esame, che non enuncia invece alcuna censura in ordine ad eventuale vizio di omessa pronuncia, in cui sarebbe incorsa la Corte di merito che non ne ha fatto cenno alcuno nel decreto impugnato.

Tale ultimo provvedimento deve pertanto essere cassato, con pronuncia nel merito non necessitando ulteriori indagini istruttorie, determinando l’equo indennizzo spettante alla ricorrente nella spesa qualità, in relazione ad eccesso di durata di 7 anni e 4 mesi oltre il limite di congruità di cinque anni per i due gradi di merito, nella misura di Euro 6.500,00 (Euro 750,00 per i primi tre anni ed Euro 1.000,00 per ciascun anno successivo, in applicazione del parametro ormai applicato in sede nazionale), oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Le spese dell’intero processo, a carico dell’amministrazione soccombente, vengono liquidate come da dispositivo con distrazione in favore del procuratore antistatario per dichiarato anticipo.

PQM

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito condanna il Ministro della Giustizia al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 6.500,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonchè al pagamento delle spese processuali che liquida per la fase di merito in Euro 100,00 per esborsi, Euro 32,00 per diritti ed Euro 710,00 per onorario e per il presente giudizio in Euro 800,00 di cui Euro 100 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge con attribuzione in favore dell’Avv. Alfonso Luigi Marra per entrambe le liquidazioni.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010

 

 

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