Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5534 del 06/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 06/03/2017, (ud. 20/01/2017, dep.06/03/2017),  n. 5534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 4673/2013 proposto da:

C.A., (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato

FULVIA MARGHERITA PESSIONE come delega in atti;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TORINO, (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5285/2012 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 31/07/2012;

La Corte, riunita nella camera di consiglio ex art. 380 bis 1 del

20/1/2017, udita la relazione del consigliere Antonello Cosentino.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

il ricorrente chiede la cassazione della sentenza del Tribunale di Torino che, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato l’opposizione dal medesimo avanzata avverso un verbale di accertamento emesso dalla polizia stradale di Torino concernente la violazione del disposto dell’art. 93 C.d.S., comma 7, da lui asseritamente commessa circolando sul territorio italiano con un veicolo munito di targa temporanea tedesca apposta sul veicolo ancorchè il medesimo non provenisse direttamente dalla Germania a fini di importazione.

il Tribunale di Torino ha ritenuto che, in virtù dell’accordo transfrontaliero tra Italia e Germania pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 87 del 15 aprile 1994 e della successiva circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 692/M383 del 10 marzo 2004, la circolazione sul territorio italiano dei veicoli con targa temporanea tedesca debba ritenersi ammessa alla sola condizione che tali veicoli “provengano, a fini di importazione, direttamente dalla Germania, come ancora ribadito con la circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/3/44559/123/2/27/3 del 16 giugno 2004” (pag. 5 della sentenza); condizione, argomenta il Tribunale, non ricorrente nella specie, nella quale doveva ritenersi provato che l’opponente facesse uso di targhe temporanee tedesche “per circolare sul territorio nazionale e non al fine della mera importazione del mezzo” (ancora pag. 5 della sentenza);

la sentenza di appello è stata impugnata per cassazione dall’opponente, sulla scorta di tre motivi, il primo relativo all’errore in cui il tribunale sarebbe incorso ritenendo che la circolazione sul territorio italiano con targa temporanea tedesca fosse consentito al solo fine di importazione, il secondo relativo una denuncia di omessa pronuncia ed il terzo relativo alla regolazione delle spese;

la Prefettura di Torino ha resistito con controricorso;

considerato che:

le circolari ministeriali n. 300/A/3/44559/123/2/27/3 del 31 ottobre 2003, n. 692/M383 del 10 marzo 2004 e n. 300/A/3/44559/123/2/27/3 del 16 giugno 2004 si occupano, la prima offrendo una soluzione negativa e le seconde due offrendo una soluzione positiva, della questione se le targhe temporanee possano essere o meno equiparate alle targhe rosse, le sole espressamente contemplate nell’accordo italo – germanico;

le suddette circolari riguardano quindi l’individuazione del tipo di targa tedesca con la quale si può circolare in Italia ma non si occupano della definizione del tipo di circolazione che è possibile effettuare in Italia con targa tedesca;

secondo la sentenza gravata l’unica circolazione consentita è quella a fini di importazione, vale a dire si può circolare in Italia con targa temporanea tedesca solo per raggiungere, dal confine, l’importatore che dovrà immatricolare la macchina;

sulla questione posta con il primo motivo di ricorso – ossia se la tesi su cui si fonda la sentenza gravata trovi riscontro nel testo dell’accordo italo germanico, ove si parla di “viaggi di prova, collaudo e trasferimento” – non esistono precedenti i questa Corte;

si palesa pertanto opportuna la rimessione della causa alla pubblica udienza;

tale remissione non può ritenersi preclusa dall’assenza di una disposizione che preveda esplicitamente la possibilità di rimettere alla pubblica udienza una causa chiamata davanti alle sezioni ordinarie in camera di consiglio, giacchè nulla osta all’applicazione analogica alle sezioni ordinarie della diposizione dettata per la sezione di cui all’art. 376 c.p.c., comma 1, dall’art. 380 bis c.p.c., u.c., (“Se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall’art. 375, comma 1, nn. 1) e 5), la Corte in camera di consiglio rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice”) ed anzi tale applicazione analogica appare imposta dal principio per cui il Collegio non può essere vincolato – nell’apprezzamento della rilevanza delle questioni presentate da un ricorso e della conseguente opportunità che lo stesso venga trattato in pubblica udienza – dalla valutazione al riguardo operata dal presidente della sezione ai sensi dell’ultima parte dell’art. 377 c.p.c., comma 1.

PQM

La Corte rimette alla causa alla pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2017

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