Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5534 del 01/03/2021

Cassazione civile sez. I, 01/03/2021, (ud. 27/11/2020, dep. 01/03/2021), n.5534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33557/2018 proposto da:

A.E., difeso dall’avv. Simone Coscia, domiciliato presso la

cancelleria della I sezione civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

11/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/11/2020 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Campobasso, con decreto depositato in data 11.10.2018, ha rigettato la domanda proposta da A.E., cittadino del (OMISSIS), volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente dello status di rifugiato, non essendo il suo racconto stato ritenuto credibile (costui aveva riferito di essere fuggito dal Ghana per il timore di essere arrestato dalle forze dell’ordine, avendo lo stesso ucciso lo zio per difendersi da un’aggressione di quest’ultimo originata da un litigio per il possesso di un’imbarcazione appartenuta al padre).

Al richiedente è stata inoltre negata la protezione sussidiaria, essendo stata ritenuta l’insussistenza di una situazione di violenza generalizzata nel suo paese di provenienza.

Il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari per carenza di una condizione di vulnerabilità.

Ha proposto ricorso per cassazione A.E., affidandolo a due motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente allo scopo di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. g).

Si duole il ricorrente che il giudice di merito ha errato nel non riconoscergli la protezione sussidiaria nonostante che, alla luce della copiosa documentazione prodotta a fondamento della domanda, sussistessero i presupposti per l’accoglimento del suo ricorso.

2. Il motivo è inammissibile.

Va osservato che il ricorrente non ha indicato neppure nella parte narrativa elementi attinenti alla propria personale vicenda processuale, connotandosi tutto il ricorso per l’estrema genericità, tanto da poter essere proposto con riferimento ad un qualsiasi procedimento.

In particolare, il ricorrente si duole dell’errore in cui sarebbe incorso il giudice di merito nel sussumere nel caso concreto la norma astratta relativa alla protezione sussidiaria, senza aver fornito, tuttavia, alcun elemento idoneo a far comprendere in che cosa sarebbe consistito l’errore commesso dal Tribunale di Campobasso.

Analogamente, il richiedente lamenta di aver depositato a fondamento del proprio diritto al riconoscimento della protezione internazionale Report di ONG internazionali, articoli di giornale, comunicati del Ministero degli Esteri, senza aver indicato neppure quali siano le organizzazioni internazionali o il contenuto (o comunque gli elementi salienti) degli articoli e dei comunicati cui ha fatto riferimento.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 74, comma 2, in combinato con il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 122, comma 1, art. 125 e art. 136, comma 2.

Lamenta il ricorrente la violazione da parte del giudice di merito delle norme relative al patrocinio a spese dello Stato.

4. Il motivo è inammissibile.

Va osservato che questa Corte ha più volte affermato che la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio, che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 della stesso D.P.R.. Si deve quindi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dal D.P.R. citato, art. 113 (Cass. 29288/2017; conf. Cass. n. 30282018 e n. 32028/2018).

Ne consegue che il ricorrente avrebbe dovuto promuovere tempestivamente lo speciale procedimento di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 e non attendere la proposizione del ricorso per cassazione.

L’accerta inammissibilità del ricorso non comporta comunque la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali, essendo la costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno inammissibile per tardività.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, del ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2021

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